NFT, metaverso e diritto d’autore: il diritto italiano di fronte alla sfida digitale

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Tokenizzazione di opere d’arte, smart contract e tutele per autori e acquirenti: che cosa si compra davvero con un NFT

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — SOMMARIO

Chi acquista un NFT (non-fungible token, ossia un «gettone» digitale univoco registrato su blockchain) è spesso convinto di aver comprato un’opera d’arte. Chi lo vende, talvolta, crede di averla ceduta per sempre. Entrambi, nella maggior parte dei casi, si sbagliano: il token è una stringa di dati che rinvia a un file, non è il file; e il file incorpora un’opera sulla quale il diritto d’autore continua a spettare, salvo patto contrario, a chi l’ha creata.

Il tema è divenuto concreto con il metaverso, l’insieme di ambienti virtuali persistenti in cui avatar, gallerie digitali e oggetti collezionabili vengono creati, esposti e scambiati. In questi ambienti il diritto d’autore, pensato per creazioni destinate a circolare su supporti materiali, deve misurarsi con tre domande: chi può «coniare» (minting) un token collegato a un’opera; che cosa trasferisce davvero lo smart contract, il programma che si esegue automaticamente sulla blockchain al verificarsi di condizioni prestabilite; quali tutele restano ad autori e acquirenti quando le rivendite sfuggono al controllo dell’artista.

All’attualità, il legislatore non ha dettato una disciplina specifica degli NFT. Il quadro è dunque composto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, dal Codice Civile, dall’art. 8-ter D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 sugli smart contract e da un numero ridotto di decisioni, tra cui l’ordinanza del Tribunale di Roma sul caso Juventus-Blockeras [§1], la sentenza della Cassazione penale n. 8269/2025 [§2] e le pronunce della Corte di giustizia sull’esaurimento del diritto di distribuzione.

L’articolo ricostruisce il tema in questo ordine: l’inquadramento terminologico; le fonti, nazionali ed europee; l’analisi di ciò che si acquista con un NFT, del minting non autorizzato, dei diritti morali, delle royalties e del diritto di seguito; il diritto vivente; alcune fattispecie concrete; i consigli operativi e le considerazioni conclusive. Il messaggio operativo è semplice: nessun NFT sostituisce un contratto scritto di cessione o licenza dei diritti.


§2 — INQUADRAMENTO TERMINOLOGICO E SISTEMATICO

Token, blockchain e smart contract

Una blockchain è un registro digitale distribuito, condiviso tra molti nodi, nel quale le registrazioni sono praticamente immodificabili; il legislatore la riconduce alle «tecnologie basate su registri distribuiti» (art. 8-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Un NFT è un token registrato su tale registro con un identificativo univoco e con metadati che rinviano a un contenuto: un’immagine, un brano, un video, un oggetto per il metaverso. Il contenuto risiede quasi sempre fuori dalla blockchain, in archivi remoti raggiunti tramite un collegamento. Lo smart contract disciplina emissione, trasferimento e, talvolta, la percentuale spettante all’autore sulle rivendite (royalties).

Il metaverso come ambiente di sfruttamento

In termini giuridici il metaverso non è un luogo né un bene nuovo: è un contesto di utilizzazione delle opere. Un dipinto esposto in una galleria virtuale è riprodotto (art. 13 L. 22 aprile 1941, n. 633) e messo a disposizione del pubblico (art. 16 L. 22 aprile 1941, n. 633) come su qualunque sito web: cambia lo scenario, non il perimetro dei diritti esclusivi. Ciascuno di essi, peraltro, è autonomo (art. 19 L. 22 aprile 1941, n. 633): l’autorizzazione a riprodurre non implica quella a comunicare al pubblico.

Token e opera: due oggetti distinti

Il nodo sistematico è la distinzione tra l’opera, creazione intellettuale, e l’esemplare in cui si incorpora. L’art. 109 L. 22 aprile 1941, n. 633 stabilisce che la cessione di un esemplare non trasmette, salvo patto contrario, i diritti di utilizzazione. Nell’NFT il rapporto si complica: il token non è il supporto dell’opera, ma un riferimento a essa, e se il file è custodito altrove l’acquirente può non ricevere neppure un esemplare in senso proprio. Ne discende che l’acquisto di un NFT non attribuisce, di regola, alcun diritto d’autore: l’acquirente diviene titolare del token e ottiene soltanto ciò che le condizioni contrattuali, richiamate dal marketplace o dallo smart contract, gli riconoscono.

Vale inoltre un principio che spesso sfugge: il titolo originario di acquisto del diritto d’autore è la creazione dell’opera (art. 2576 c.c.). Chi conia un token non diviene autore, e la blockchain attesta chi ha creato il token, non chi ha creato l’opera.


§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Codice Civile e legge sul diritto d’autore

Sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 2575 c.c.; art. 1 L. 22 aprile 1941, n. 633), comprese quelle della pittura e delle arti figurative similari (art. 2, n. 4, L. 22 aprile 1941, n. 633), quale che sia la forma digitale. L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera (art. 12 L. 22 aprile 1941, n. 633), di riprodurla (art. 13 L. 22 aprile 1941, n. 633), di elaborarla e trasformarla (art. 18 L. 22 aprile 1941, n. 633), di comunicarla e metterla a disposizione del pubblico (art. 16 L. 22 aprile 1941, n. 633) e di distribuirla (art. 17 L. 22 aprile 1941, n. 633). La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art. 110 L. 22 aprile 1941, n. 633). I diritti morali, di paternità e di integrità (art. 20 L. 22 aprile 1941, n. 633), sono inalienabili (art. 22, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633).

Smart contract e forma scritta

L’art. 8-ter, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 definisce lo smart contract come programma per elaboratore che opera su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti da esse predefiniti, e gli riconosce il requisito della forma scritta, ma solo previa identificazione informatica delle parti attraverso un processo con i requisiti fissati dall’AgID mediante linee guida. Dalle verifiche condotte alla data odierna non è emersa l’adozione di tali linee guida: l’efficacia dello smart contract come atto scritto resta perciò incerta e, per i diritti d’autore, è prudente affiancargli un contratto tradizionale. Il comma 3 dell’art. 8-ter D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 attribuisce inoltre alla memorizzazione di un documento su registro distribuito gli effetti della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 Reg. UE n. 910/2014 (eIDAS).

Il perimetro europeo: MiCAR, ESMA e DSA

Il Reg. UE 2023/1114 (MiCAR) non si applica alle cripto-attività «uniche e non fungibili con altre cripto-attività» (art. 2, par. 3, Reg. UE 2023/1114); ma la serialità è un indizio di fungibilità, tanto che l’emissione di NFT in grandi serie o collezioni è considerata un indicatore in tal senso (considerando 11 Reg. UE 2023/1114). L’ESMA ha adottato, in attuazione dell’art. 2, par. 5, Reg. UE 2023/1114, orientamenti sulla qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari (dicembre 2024). Il 20 maggio 2026 la Commissione ha avviato la consultazione sulla revisione del regolamento, che include gli NFT tra le materie non disciplinate (art. 142 Reg. UE 2023/1114) [§3]. I marketplace possono rientrare tra i servizi di hosting del Reg. UE 2022/2065 (DSA), con segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti (artt. 6 e 16 Reg. UE 2022/2065).

Intelligenza artificiale e requisito dell’apporto umano

L’art. 25 L. 23 settembre 2025, n. 132 ha riscritto l’art. 1 L. 22 aprile 1941, n. 633: sono tutelate le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, anche se create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Per le collezioni generative di NFT, create con algoritmi, la tutela dipende dunque dalla prova dell’apporto creativo umano; e l’art. 70-septies L. 22 aprile 1941, n. 633 regola il text and data mining utilizzato per l’addestramento dei modelli [§4].


§4 — ANALISI DELLA FATTISPECIE

Che cosa si acquista con un NFT

Per rispondere occorre scomporre l’operazione in quattro elementi, che la pratica tende a confondere. Lo schema seguente ne riassume natura, effetti e fonti.

Che cosa si acquista davvero con un NFT

Token, file e diritti d’autore: schema di sintesi

Il token

Che cos’è

Registrazione univoca su blockchain, con identificativo e metadati.

Effetto dell’acquisto

Si diventa titolari del token; ciò non prova la titolarità dell’opera.

Norma di riferimento

art. 8-ter, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135

Il file collegato

Che cos’è

Immagine, audio o video, spesso custodito fuori dalla blockchain e raggiunto tramite link.

Effetto dell’acquisto

Accesso a una copia o a un riferimento: nessun diritto di utilizzazione.

Norma di riferimento

art. 109 L. 22 aprile 1941, n. 633

I diritti di utilizzazione economica

Che cos’è

Riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione.

Effetto dell’acquisto

Si trasferiscono solo se previsti da atto scritto.

Norma di riferimento

artt. 13, 16, 17, 18 e 110 L. 22 aprile 1941, n. 633

I diritti morali

Che cos’è

Paternità dell’opera e opposizione a modifiche pregiudizievoli.

Effetto dell’acquisto

Non si trasferiscono mai: restano all’autore.

Norma di riferimento

artt. 20 e 22 L. 22 aprile 1941, n. 633

Royalties e diritto di seguito

Che cos’è

Percentuale sulle rivendite: contrattuale (smart contract) o legale (opere d’arte).

Effetto dell’acquisto

La royalty dipende dal marketplace; il diritto di seguito è irrinunciabile.

Norma di riferimento

artt. 144 e 147 L. 22 aprile 1941, n. 633

Studio Legale Baldari & Colella · schema di sintesi aggiornato al 22 ottobre 2026

Se il contratto nulla dice, l’acquirente ha il token e, nei limiti consentiti dalla piattaforma, l’accesso al file: non può riprodurlo, esporlo al pubblico o sfruttarlo commercialmente. Una parte della dottrina, osservando che le royalties maturano a favore dell’autore sulle rivendite, ha letto l’operazione come licenza di sfruttamento economico più che come vendita piena [§5].

Il minting non autorizzato

Chi conia un NFT collegato a un’opera altrui compie almeno due atti riservati: la riproduzione del file (art. 13 L. 22 aprile 1941, n. 633) e la sua messa a disposizione del pubblico (art. 16 L. 22 aprile 1941, n. 633). L’autore può chiedere l’accertamento del diritto e l’inibitoria (art. 156 L. 22 aprile 1941, n. 633), il risarcimento del danno e la rimozione o distruzione degli effetti della violazione (art. 158 L. 22 aprile 1941, n. 633); sul piano penale rileva l’immissione dell’opera in reti telematiche (art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633). La competenza spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168).

Diritti morali e smart contract

Le clausole che pretendono di trasferire «ogni diritto» sull’opera non possono incidere sui diritti morali, inalienabili (art. 22, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633). Nel metaverso il punto è delicato: l’inserimento di un’opera in un contesto degradante, la sua modifica per adattarla a un avatar o a un videogioco, o la sua combinazione con altre opere possono pregiudicare l’integrità e la reputazione dell’autore (art. 20 L. 22 aprile 1941, n. 633), oltre a richiedere un’autorizzazione specifica per l’elaborazione (art. 18 L. 22 aprile 1941, n. 633).

Royalties e diritto di seguito

Occorre distinguere. La royalty codificata nello smart contract è una pattuizione contrattuale: funziona solo se il marketplace la applica, e può essere elusa trasferendo il token fuori piattaforma. Il diritto di seguito è invece un compenso legale, riconosciuto agli autori di opere d’arte sul prezzo delle vendite successive alla prima cessione (art. 144 L. 22 aprile 1941, n. 633; D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, di recepimento della Dir. 2001/84/CE), che non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente (art. 147 L. 22 aprile 1941, n. 633) e dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte (art. 148 L. 22 aprile 1941, n. 633). L’applicabilità agli NFT è questione aperta: si discute se l’opera digitale sia «opera d’arte» ai fini della norma e se la compravendita fra privati sulla blockchain coinvolga i professionisti del mercato dell’arte da cui dipende l’obbligo. Alla data odierna non risultano precedenti specifici.

Esaurimento e rivendita

Per i beni materiali la prima vendita nell’Unione esaurisce il diritto di distribuzione (art. 17 L. 22 aprile 1941, n. 633), consentendo la rivendita. Per i contenuti online la Corte di giustizia ha escluso l’esaurimento, qualificando la messa a disposizione di e-book usati come comunicazione al pubblico (art. 3 Dir. 2001/29/CE; considerando 29 Dir. 2001/29/CE), mentre lo ha ammesso per il software (art. 4, par. 2, Dir. 2009/24/CE). Se tale impostazione valga per l’NFT che incorpora un’opera unica è tuttora dibattuto: la rivendita del token, accompagnata dalla duplicazione del file, rischia di integrare un atto di comunicazione al pubblico soggetto ad autorizzazione.


§5 — DIRITTO VIVENTE E GIURISPRUDENZA RECENTE

Il panorama giurisprudenziale è esiguo: le verifiche del 22 ottobre 2026 non hanno individuato pronunce di legittimità civile specifiche sui profili autoriali degli NFT. Rilevano il merito, la Cassazione penale e la giurisprudenza europea sull’esaurimento.

Tribunale di Roma: l’NFT come certificato e la tutela inibitoria

Con Trib. Roma, Sez. XVII specializzata in materia di impresa, ordinanza cautelare 20 luglio 2022, R.G. n. 32072/2022, Giud. Alfredo Landi, Juventus F.C. S.p.A. contro Blockeras S.r.l., il giudice ha inibito la produzione, la commercializzazione e l’offerta in vendita di NFT e contenuti digitali raffiguranti un ex calciatore con la maglia della squadra, ritenendo l’uso dei marchi (art. 20 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)) non autorizzato e idoneo a determinarne la volgarizzazione. L’autorizzazione del calciatore non esime dal chiedere quella del titolare dei marchi. Il provvedimento, tra i primi in Italia sul tema, muove da una concezione dell’NFT come certificato di autenticità che attesta la titolarità di un bene digitale su blockchain [§1].

Cassazione penale n. 8269/2025: l’opera digitale e le royalties

Con Cass. pen., Sez. III, sentenza depositata il 28 febbraio 2025, n. 8269 la Corte ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di un artista digitale che non aveva dichiarato i proventi, riscossi in Ether, della vendita di NFT e delle successive royalties. I commenti alla decisione riferiscono che la Corte descrive l’NFT come certificato che attesta titolarità, autenticità e unicità dell’opera digitale, e ne ricava che i proventi, derivando dallo sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno, sono redditi di lavoro autonomo (artt. 53 e 54 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)), la cui omessa dichiarazione integra il delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) anche se il corrispettivo in criptovaluta non è stato convertito in euro [§2]. Presidente e relatore non sono stati verificabili nelle fonti consultate e non sono pertanto indicati. I commenti sottolineano che la pronuncia equipara, sul piano reddituale, l’artista digitale a quello tradizionale; essa non decide questioni di titolarità dei diritti.

Corte di giustizia: Tom Kabinet e UsedSoft

In CGUE, Grande Sezione, 19 dicembre 2019, C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers c. Tom Kabinet Internet BV e a. la Corte ha ritenuto che la messa a disposizione, per un uso permanente, di e-book usati sia comunicazione al pubblico e non distribuzione: non opera dunque l’esaurimento. Diversa la soluzione per il software in CGUE, Grande Sezione, 3 luglio 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp., che ha ammesso l’esaurimento della copia scaricata con licenza a tempo indeterminato in forza di una disciplina speciale. Le due decisioni delimitano l’area di incertezza per gli NFT.

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Trib. Roma, Sez. XVII specializzata in materia di impresa, Giud. Alfredo Landi20 luglio 2022R.G. 32072/2022L’uso non autorizzato dei marchi di un club in NFT e contenuti digitali è illecito anche se l’immagine del calciatore è autorizzata.Inibitoria accolta
Cass. pen., Sez. III28 febbraio 2025 (deposito)n. 8269I proventi della vendita di NFT di opere digitali, anche in criptovaluta, sono redditi di lavoro autonomo da dichiarare; l’omissione può integrare il reato di dichiarazione infedele.Sequestro preventivo confermato
CGUE, Grande Sezione19 dicembre 2019C-263/18La messa a disposizione di e-book usati è comunicazione al pubblico: non si applica l’esaurimento.Esaurimento escluso
CGUE, Grande Sezione3 luglio 2012C-128/11Il software scaricato con licenza perpetua può essere rivenduto per esaurimento (disciplina speciale).Esaurimento ammesso

§6 — FATTISPECIE CONCRETE

Le ipotesi seguenti sono di scuola e servono a mostrare l’applicazione dei principi.

Il fotografo e l’NFT non autorizzato. Una fotografia pubblicata su un portale viene coniata da un terzo su un marketplace e offerta come «opera unica». Il terzo ha riprodotto e messo a disposizione l’immagine senza titolo: l’autore può agire in via cautelare contro il minter (artt. 156 e 158 L. 22 aprile 1941, n. 633) e segnalare l’illecito alla piattaforma (art. 16 Reg. UE 2022/2065).

L’acquirente e il venditore che non è l’autore. Chi acquista per 20.000 euro un NFT scopre che il venditore aveva coniato un’opera altrui. Il token non gli conferisce alcun diritto sull’opera (art. 109 L. 22 aprile 1941, n. 633) e il contratto non fa venir meno la violazione: l’acquirente ha tutela contrattuale verso il venditore e può essere a sua volta chiamato a cessare la circolazione dell’NFT.

La collezione generativa. Un creativo pubblica diecimila immagini create con un modello di intelligenza artificiale, indicando di essere «autore». Dopo l’art. 25 L. 23 settembre 2025, n. 132 la tutela dipende dalla prova del suo apporto creativo umano; senza di essa il token circola, ma l’esclusiva può non sussistere.


§7 — CONSIGLI OPERATIVI

Per l’autore che vuole coniare le proprie opere

  • Verificare di essere titolare esclusivo dell’opera e dei suoi componenti (musiche, immagini, marchi, volti di terzi: art. 96 L. 22 aprile 1941, n. 633 e art. 10 c.c.).
  • Redigere condizioni di vendita che indichino quali diritti si trasferiscono e quali no, evitando formule come «tutti i diritti».
  • Conservare prova della paternità e della data di creazione, indipendente dalla blockchain.
  • Prevedere royalties nello smart contract, sapendo che sono contrattuali e non equivalgono al diritto di seguito.

Per chi acquista

  • Chiedere prova della titolarità dei diritti in capo a chi mette in vendita, non solo del possesso del token.
  • Leggere le condizioni della piattaforma: cosa si ottiene (licenza personale o commerciale) e per quanto tempo.
  • Verificare dove è custodito il file collegato: se l’archivio scompare, resta soltanto un riferimento.

Per chi intende coniare opere altrui

  • Ottenere una licenza scritta che comprenda riproduzione, comunicazione al pubblico ed elaborazione e che espliciti l’uso per la tokenizzazione (artt. 13, 16, 18 e 110 L. 22 aprile 1941, n. 633).
  • In mancanza, astenersi dal minting: il rischio comprende inibitoria, risarcimento e sanzioni penali.

§8 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla data del 22 ottobre 2026 il diritto italiano non ha una disciplina speciale degli NFT, e probabilmente non ne ha bisogno per risolvere i casi più frequenti: la tecnologia cambia il modo in cui le opere circolano, non il principio per cui la titolarità dei diritti discende dalla creazione e dalla loro regolare trasmissione per iscritto. Il token, da solo, non prova né trasferisce nulla di più di quanto un contratto valido consenta.

Restano nodi irrisolti: l’efficacia dello smart contract come atto scritto, in attesa delle linee guida AgID; l’applicabilità del diritto di seguito alle opere digitali; l’esaurimento per le opere uniche; la responsabilità dei marketplace; la tutela delle collezioni generate con l’intelligenza artificiale, dopo la L. 23 settembre 2025, n. 132. In ciascuno di questi ambiti la giurisprudenza è scarsa, e la revisione in corso del MiCAR potrebbe incidere sul quadro regolatorio europeo, in particolare sulla qualificazione degli NFT seriali.

In concreto, l’autore tuteli la propria opera prima di tokenizzarla, e l’acquirente non confonda il possesso del token con la titolarità dei diritti. Per entrambi, la consulenza preventiva su contratto, piattaforma e profili fiscali costa meno del contenzioso successivo, e consente di documentare fin dall’inizio quali diritti vengono effettivamente trasferiti, a chi e con quali limiti di tempo e di territorio.


Note in calce

[§1] S. Ruggiero, NFT e proprietà intellettuale: problemi e prospettive, nota a Trib. Roma, Sez. Impresa, 20 luglio 2022, in MediaLaws, www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2023/02/3-22-Ruggiero.pdf.

[§2] Portolano Cavallo, NFTs and cryptocurrencies taxation: Italy sets a precedent, newsletter Digital & IP; L. Romano, NFT e criptovalute al vaglio della Cassazione: con qualche dubbio irrisolto; commento a Cass. pen. n. 8269/2025 su leggeinchiaro.it/criptovalute-nft-omessa-dichiarazione-infedele-cassazione-8269-2025/.

[§3] Commissione europea, consultazioni del 20 maggio 2026 sulla revisione del Reg. UE 2023/1114; cfr. la sintesi pubblicata su Lexology, www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4f79357a-dfae-4fa3-8a3e-74a86a734c1b.

[§4] Agenda Digitale, contributo sulla L. 132/2025 e il diritto d’autore, www.agendadigitale.eu/?p=270843.

[§5] Studio Legale MP (Verona), NFT e diritto morale: cosa non si può cedere, www.studiolegalemp.info/blog/nft-diritto-morale-autore-minting.html.

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