Credito al consumo e mutuo ipotecario a confronto: calcolo del TEG e del TAEG, aperture di credito, effetti della CCD2 e tutele nel sovraindebitamento
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Il finanziamento al consumo – prestito personale, credito finalizzato all’acquisto di un bene o di un servizio, carta revolving, apertura di credito concessa a una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale – è tra i prodotti bancari più diffusi presso le famiglie e, non di rado, il primo anello della catena che conduce al sovraindebitamento. Da qui due domande ricorrenti: il costo pattuito è lecito? E che cosa può fare il consumatore quando il debito è ormai insostenibile?
Il regime giuridico presenta peculiarità marcate rispetto al mutuo ipotecario. C’è una disciplina speciale di trasparenza, contenuta negli artt. 121 ss. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). C’è un indicatore sintetico di costo, il TAEG (tasso annuo effettivo globale), la cui errata indicazione è sanzionata dall’art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB. C’è il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato (art. 125-sexies TUB). Ci sono, infine, soglie antiusura distinte per categoria e molto più alte di quelle dei mutui: per il quarto trimestre 2026, 19,1% per il credito personale contro 9,65% per i mutui ipotecari a tasso fisso.
Il contributo ricostruisce il quadro alla luce della CCD2 e del suo recepimento, spiega come si verificano soglia e TEG (tasso effettivo globale) con un esempio numerico in cui un premio assicurativo di poche centinaia di euro fa superare la soglia, illustra il calcolo del TAEG anche nelle aperture di credito e passa in rassegna la giurisprudenza più recente, con tabella sinottica. Indica poi i rimedi del consumatore, compresa la ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), e chiude con indicazioni operative immediatamente utilizzabili. Due schemi accompagnano il testo: un confronto tra credito al consumo e mutuo ipotecario e un flowchart della verifica antiusura.
§2 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO: CREDITO AL CONSUMO E MUTUO IPOTECARIO
Che cosa si intende per credito ai consumatori
Il credito ai consumatori è il finanziamento concesso, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, a una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 121, comma 1, TUB). Vi rientrano il prestito personale, la dilazione di pagamento, il credito finalizzato, le carte con opzione revolving e le aperture di credito in conto corrente. L’ambito applicativo è delimitato dall’art. 122 TUB; per i nuovi contratti il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 porta il tetto a 100.000 euro (in precedenza 75.000).
Le peculiarità rispetto al mutuo ipotecario
Il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione, regolato dagli artt. 1813 ss. c.c. e dalle norme sul credito immobiliare ai consumatori (artt. 120-quinquies ss. TUB), è assistito dalla garanzia reale (art. 2808 c.c.), che riduce il rischio di credito e spiega soglie antiusura vicine ai dieci punti, ed è di durata pluridecennale. Il finanziamento al consumo è invece, di norma, chirografario, di durata breve o media, con tassi nominali anche a due cifre e con una pluralità di voci accessorie: istruttoria, commissioni di intermediazione, polizze.
Nel mutuo il contenzioso verte soprattutto su tasso variabile, ammortamento e mora; nel credito al consumo sulla composizione del costo totale del credito, cioè su ciò che entra, e ciò che non entra, nel TEG e nel TAEG.
Credito al consumo e mutuo ipotecario: le differenze che contano
Schema comparativo — quadro vigente al 22 ottobre 2026; tassi soglia validi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026
§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le fonti dell’usura
- art. 644, comma 4, c.p.: nel calcolo del tasso si tiene conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito;
- art. 1815, comma 2, c.c.: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi;
- art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. L. 12 luglio 2011, n. 106): rilevazione trimestrale del TEGM e soglia pari al TEGM aumentato di un quarto e di quattro punti, con scarto massimo di otto;
- art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv. L. 28 febbraio 2001, n. 24): rileva il momento della promessa o della convenzione degli interessi;
- Banca d’Italia, «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura», luglio 2016: metodologia di calcolo del TEG, applicata dai decreti trimestrali dal marzo 2017.
Trasparenza, merito creditizio e CCD2
Il Capo II del Titolo VI del TUB regola le informazioni precontrattuali (art. 124 TUB), la valutazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB), il contenuto del contratto e le sanzioni per costi e TAEG difformi (art. 125-bis TUB), il rimborso anticipato (art. 125-sexies TUB). Per i tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati opera l’art. 117, commi 6 e 7, TUB, con il tasso sostitutivo dei BOT.
La Dir. UE 2023/2225 del 18 ottobre 2023, applicabile dal 20 novembre 2026, ha abrogato la Dir. 2008/48/CE. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 l’ha recepita: l’art. 124-bis, comma 1, TUB impone ora di valutare il merito creditizio anche nell’interesse del consumatore, e il rimborso anticipato recepisce l’insegnamento della sentenza Lexitor. Il Decreto CICR 9 luglio 2026, pubblicato nella G.U. n. 189 del 17 agosto 2026, riscrive parti del D.M. 3 febbraio 2011, n. 117.
Il termine di adeguamento è il 20 novembre 2026 e slitta di novanta giorni se le disposizioni attuative della Banca d’Italia, non ancora adottate alla data odierna, entreranno in vigore dopo quella data. Fino ad allora continuano ad applicarsi le regole vigenti: per i contratti in corso resta dunque centrale la giurisprudenza del §7.
§4 — L’USURA NEL CREDITO AL CONSUMO: SOGLIA, TEG E METODOLOGIA
La formula del tasso soglia
Il tasso soglia è ricavato ogni trimestre: la Banca d’Italia rileva il TEGM (tasso effettivo globale medio, senza gli interessi di mora) per ciascuna categoria di operazioni e il Ministero dell’economia lo pubblica con decreto (art. 2 L. 108/1996). La soglia è il TEGM aumentato di un quarto, più quattro punti percentuali, con una differenza massima di otto punti. Per il credito personale del quarto trimestre 2026: 12,08 × 1,25 + 4 = 19,10%. Per il revolving la formula darebbe 24,625%, ma il limite degli otto punti riporta la soglia al 24,50%.
| Categoria di operazioni | TEGM | Tasso soglia |
|---|---|---|
| Credito personale | 12,08 | 19,1000 |
| Credito finalizzato | 11,30 | 18,1250 |
| Credito revolving | 16,50 | 24,5000 |
| Apertura di credito in c/c fino a 5.000 euro | 10,80 | 17,5000 |
| Apertura di credito in c/c oltre 5.000 euro | 9,12 | 15,4000 |
| Mutui ipotecari a tasso fisso | 4,52 | 9,6500 |
| Mutui ipotecari a tasso variabile | 4,34 | 9,4250 |
Il momento rilevante
Per l’art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, sono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti. Il confronto si fa quindi con la soglia in vigore nel trimestre di stipula, non con quella attuale, e il superamento successivo, dovuto al calo dei tassi medi, non è usura originaria (§7).
Che cosa entra nel TEG
L’art. 644, comma 4, c.p. include nel calcolo commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse. La questione pratica più frequente riguarda i premi assicurativi. Le Istruzioni della Banca d’Italia del luglio 2016 li considerano quando collegati all’erogazione, presumendo il collegamento se la polizza è stipulata contestualmente al finanziamento; la Cassazione, come si vedrà nel §7, ha precisato che la fattispecie penale prevale sulle istruzioni di rilevazione.
Nelle aperture di credito in conto corrente la soglia è differenziata per classi di importo e il TEG tiene conto dei costi connessi all’affidamento: una stessa commissione può quindi pesare in modo molto diverso sul tasso, a seconda dell’importo accordato.
Come si verifica l’usura in un finanziamento al consumo
Flowchart decisionale — verifica in quattro passaggi
Classificare l’operazione
Individuare la categoria del decreto MEF di classificazione (credito personale, finalizzato, revolving, apertura di credito).
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108Fissare la soglia del trimestre di pattuizione
Soglia = TEGM × 1,25 + 4 punti, con scarto massimo di 8 punti. Conta il trimestre in cui il tasso è stato convenuto, non quello di pagamento.
art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394Calcolare il TEG del contratto
Interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione (premi assicurativi compresi); escluse imposte e tasse.
art. 644, comma 4, c.p.Confrontare TEG e soglia
Il confronto si fa separatamente per gli interessi corrispettivi e per quelli di mora.
Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597TEG ≤ soglia
Nessuna usura. Si passa alla verifica del TAEG indicato in contratto.
art. 125-bis TUBTEG > soglia
Usura originaria: clausola nulla e interessi non dovuti.
art. 1815, comma 2, c.c.§5 — IL TAEG: CALCOLO, ERRORI E SANZIONE
Che cos’è il TAEG e perché non coincide con il TEG
Il TAEG esprime in percentuale annua dell’importo totale del credito il costo che il consumatore deve sostenere: interessi, commissioni, imposte e altre spese, compresi i servizi accessori, come le assicurazioni, quando sono obbligatori per ottenere il credito alle condizioni offerte. Il TEG, invece, esclude imposte e tasse (art. 644, comma 4, c.p.) e misura un limite giuridicamente rilevante, non informa. I due indicatori possono quindi divergere anche nello stesso contratto.
Il calcolo nelle aperture di credito
Il TAEG si calcola sulla base di ipotesi convenzionali fissate dall’Allegato I della Dir. 2008/48/CE e, per i contratti futuri, della Dir. UE 2023/2225: tra le altre, che il credito sia utilizzato integralmente e subito e che, se la durata non è determinabile, essa sia di un anno. Nelle aperture di credito il TAEG non è dunque un costo reale, ma un costo ipotetico su un utilizzo standard; il TEG guarda invece al costo effettivamente sopportato, secondo la metodologia delle Istruzioni della Banca d’Italia. L’errore sul TAEG nasce allora spesso da una durata o da un utilizzo ipotizzati in modo scorretto, o dall’omissione di voci obbligatorie, da verificare confrontando il contratto con le informazioni precontrattuali (art. 124 TUB).
La sanzione per il TAEG errato
Se il contratto indica un TAEG che non include costi poi applicati, l’art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB sanziona le clausole relative ai costi non computati e applica il tasso sostitutivo dell’art. 117, comma 7, lett. a), TUB: il tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Il capitale resta dovuto; si ricalcola il piano di ammortamento senza gli ulteriori oneri.
Fuori dal credito al consumo la questione è controversa: per la Cassazione l’indicatore sintetico di costo ha funzione informativa e la sua errata indicazione non comporta, di per sé, nullità con sostituzione automatica ai sensi dell’art. 117 TUB (Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2021, n. 39169, Pres. Cristiano, Rel. Scotti). Nel credito al consumo la tutela è più incisiva, perché sorretta da una norma sanzionatoria espressa.
§6 — FATTISPECIE CONCRETA: UN PREMIO ASSICURATIVO CHE FA SUPERARE LA SOGLIA
Un consumatore ottiene nel quarto trimestre 2026 un prestito personale di 12.000 euro da rimborsare in 48 rate mensili, al tasso nominale annuo del 15,90%: la rata è di 339,47 euro. All’erogazione la banca trattiene 300 euro di spese di istruttoria e 200 euro di premio unico di una polizza «protezione del credito», stipulata lo stesso giorno. La banca sostiene che la polizza sia facoltativa e quindi estranea al calcolo; il consumatore replica che il premio è una spesa contestuale e va sommato. I valori, calcolati con il metodo del tasso interno di rendimento (dati illustrativi, non riferiti a un caso reale), sono questi.
| Scenario | Costi considerati | Tasso annuo effettivo | Esito |
|---|---|---|---|
| Solo interessi | TAN 15,90% | 17,11% | Sotto soglia |
| Interessi e istruttoria | TAN e 300 euro di istruttoria | 18,75% | Sotto soglia |
| Interessi, istruttoria e polizza | TAN, 300 euro e 200 euro di premio | 19,89% | Sopra soglia |
Se il premio concorre al TEG, il tasso del 19,89% supera la soglia del 19,10%: l’usura è originaria, la clausola sugli interessi è nulla e, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., non sono dovuti interessi. Se invece la polizza fosse obbligatoria per ottenere il credito, resterebbe comunque l’errore sul TAEG, perché l’indicatore avrebbe dovuto includerla: scatterebbe la sanzione dell’art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB. In entrambi i casi la qualificazione della polizza e la prova della sua contestualità sono il perno della controversia.
§7 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Usura sopravvenuta e interessi di mora: le Sezioni Unite
Con Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675 le Sezioni Unite hanno escluso che la clausola pattuita sotto la soglia divenga nulla o inefficace per il successivo abbassamento delle soglie. Il principio di diritto, in sintesi: l’usura sopravvenuta non rende nulla né inefficace la clausola che, al momento della pattuizione, rispettava la soglia; l’art. 1815, comma 2, c.c. non si applica agli interessi divenuti usurari dopo la stipula, salvo il controllo di buona fede nell’esecuzione del rapporto.
Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597 ha esteso la disciplina antiusura agli interessi moratori. Il principio di diritto, in sintesi: gli interessi moratori rientrano nella disciplina dell’usura, di cui all’art. 644 c.p. e all’art. 1815, comma 2, c.c. Nei finanziamenti al consumo, dove la mora è spesso maggiorata di alcuni punti, occorre perciò una verifica separata dei due tassi.
Premi assicurativi e TEG
Cass. civ., 3 giugno 2026, n. 17577, Pres. Scoditti, Rel. Caprioli (ordinanza) ha ribadito la centralità dell’art. 644, comma 4, c.p.: non ha rilievo che la Banca d’Italia non abbia inserito i costi assicurativi nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, e il Tribunale ha correttamente effettuato la sommatoria algebrica di ogni onere e accessorio, compresi i premi delle polizze stipulate contestualmente al finanziamento, anche se non collegate ad esso.
Rimborso anticipato e costi up-front
La CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor ha stabilito che il consumatore che rimborsa anticipatamente ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi, senza distinguere tra costi recurring (maturati nel tempo) e up-front (pagati all’inizio). La Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. L. 23 luglio 2021, n. 106), norma interpretativa che limitava il rimborso ai soli costi recurring nei contratti anteriori al 25 luglio 2021. Cass. civ., 8 maggio 2026, n. 13328 ha confermato il rimborso pro quota anche dei costi up-front, comprese le commissioni di rete, rigettando integralmente il ricorso della banca.
Nello stesso solco la CGUE, 23 aprile 2026, C-744/24, Bank Polska Kasa Opieki: nel credito al consumo la banca non può applicare interessi sulle somme destinate al pagamento di costi connessi al finanziamento. Il principio incide sui prestiti in cui i costi sono finanziati e fanno crescere il capitale su cui maturano gli interessi.
TAEG errato: il merito e il contrasto
Il Trib. Lecce, 3 febbraio 2026, n. 418, Est. Sanghez ha ritenuto che le spese assicurative, non propriamente facoltative per come strutturate, andassero inserite nel TAEG: la divergenza dall’indice indicato in contratto comporta gli effetti invalidanti dell’art. 125-bis, comma 6, TUB e il ricalcolo ai tassi BOT. Nello stesso senso il Trib. Potenza, 17 giugno 2026. La Corte d’Appello di Torino, 2 luglio 2026, Pres. Ratti, Rel. Montserrat Pappalettere ha affermato la continuità tra l’art. 124, comma 5, TUB (nel testo anteriore al D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) e l’art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB, ricollegando la decorrenza della prescrizione all’effettiva conoscenza del vizio.
In senso opposto, fuori dal credito al consumo, il Trib. Salerno, 26 febbraio 2026, n. 1268, G.U. Ferrara esclude, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità già citata nel §5, che l’errore sul TAEG determini nullità o tasso sostitutivo.
Sovraindebitamento e merito creditizio
Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672, Pres. Ferro, Rel. Zuliani ha affrontato i limiti dell’opposizione all’omologazione del piano del consumatore da parte del creditore che ha violato il merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB. Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048, Pres. Ferro, Rel. Zuliani ha precisato che la colpa del consumatore e quella del finanziatore sono autonome e possono coesistere: la mancata valutazione del merito creditizio non esclude, di per sé, la colpa grave del debitore.
| Organo | Data | n. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. | 19.10.2017 | 24675 | L’usura sopravvenuta non rende nulla la clausola nata lecita | Nullità esclusa |
| Cass. civ., Sez. Un. | 18.09.2020 | 19597 | La mora è soggetta alla disciplina antiusura | Mora verificabile |
| Cass. civ. | 03.06.2026 | 17577 | I premi assicurativi contestuali concorrono al TEG; irrilevanti le istruzioni di rilevazione | Sommatoria degli oneri |
| CGUE | 11.09.2019 | C-383/18 | Riduzione proporzionale di tutti i costi, recurring e up-front | Rimborso integrale |
| Corte cost. | 22.12.2022 | 263 | Rimosso il limite ai soli costi recurring per i contratti anteriori | Illegittimità parziale |
| Cass. civ. | 08.05.2026 | 13328 | Rimborso pro quota dei costi up-front, anche anteriori al 25 luglio 2021 | Ricorso della banca rigettato |
| CGUE | 23.04.2026 | C-744/24 | Nessun interesse sulle somme destinate ai costi del credito | Tutela del consumatore |
| Trib. Lecce | 03.02.2026 | 418 | Spese assicurative da includere nel TAEG; ricalcolo ai BOT | Ricalcolo del piano |
| Trib. Potenza | 17.06.2026 | — | TAEG errato: nullità dei costi e tasso BOT | Nullità dei costi |
| Corte d’Appello di Torino | 02.07.2026 | — | Continuità tra art. 124 e art. 125-bis TUB; prescrizione dalla conoscenza del vizio | Rideterminazione ai BOT |
| Cass. civ., Sez. I | 09.12.2021 | 39169 | ISC/TAEG ha funzione informativa fuori dal credito al consumo | Nullità non automatica |
| Trib. Salerno | 26.02.2026 | 1268 | Nei finanziamenti non consumeristici l’errore sul TAEG non determina nullità | Nullità esclusa |
| Cass. civ., Sez. I | 22.07.2025 | 20672 | Limiti all’opposizione del creditore colpevole nel piano del consumatore | Opposizione limitata |
| Cass. civ., Sez. I | 24.07.2025 | 21048 | Colpa del consumatore e del finanziatore autonome e compatibili | Valutazione separata |
§8 — I RIMEDI DEL CONSUMATORE
Accertata l’usura originaria, la clausola degli interessi è nulla e il finanziamento diviene gratuito, restando dovuto il solo capitale (art. 1815, comma 2, c.c.): si può chiedere la ripetizione degli interessi pagati o far valere la nullità in opposizione a decreto ingiuntivo o all’esecuzione. Il superamento della soglia ha anche rilievo penale (art. 644 c.p.), ma è l’azione civile a dare la tutela patrimoniale.
Accertato il TAEG errato nel credito al consumo, si chiede la nullità delle clausole sui costi e il ricalcolo con il tasso sostitutivo (art. 125-bis, commi 6 e 7, TUB, e art. 117, comma 7, lett. a), TUB), con restituzione di quanto pagato in eccesso. In caso di estinzione anticipata si ha diritto alla riduzione del costo totale del credito (art. 125-sexies TUB), che comprende anche i costi up-front: se la banca rimborsa solo i costi recurring, la differenza è recuperabile.
- reclamo scritto al finanziatore, primo passaggio per l’Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis TUB);
- mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, esperibile anche mediante ricorso all’ABF (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28);
- giudizio ordinario, con prescrizione decennale dell’azione di ripetizione (art. 2946 c.c.), la cui decorrenza è controversa: dall’ultima rata, per un orientamento; dall’effettiva conoscenza del vizio, per l’altro, richiamato dalla Corte d’Appello di Torino.
§9 — IL CONSUMATORE SOVRAINDEBITATO: DAL CREDITO ALLA RISTRUTTURAZIONE
Quando le rate non sono più sostenibili, il consumatore può accedere alla ristrutturazione dei debiti (artt. 67 ss. CCII), nel testo vigente dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-ter). Il piano è proposto con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) e omologato dal tribunale (art. 70 CCII), senza voto dei creditori.
La meritevolezza è il nodo. L’accesso è precluso al consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII). Specularmente, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione né far valere cause di inammissibilità (art. 69, comma 2, CCII). Finanziamenti ravvicinati, rinnovi, ricariche di carte revolving ed erogazioni a redditi incapienti sono, nel credito al consumo, i casi tipici; come ricordano Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672, e Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048, la violazione dell’obbligo limita le difese del finanziatore, ma non cancella l’esame della condotta del debitore.
L’audit su usura e TAEG precede il piano: interessi nulli, costi da ricalcolare e restituzioni dovute riducono il debito da ristrutturare e possono costituire attivo. Sul versante tributario, la Circolare Agenzia delle Entrate 21 ottobre 2026, n. 9/E (Parte II), dedicata agli istituti del CCII, interessa anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
§10 — CONSIGLI OPERATIVI
- conservare contratto, informazioni europee di base sul credito (art. 124 TUB), piano di ammortamento, polizze ed estratti dei pagamenti;
- confrontare il TAEG indicato con il costo effettivo, includendo istruttoria, commissioni e premi;
- individuare la data di pattuizione e la soglia di quel trimestre per la categoria di appartenenza, non il tasso attuale;
- far calcolare il TEG da un tecnico, sommando premi contestuali, commissioni e spese, e verificare a parte la mora;
- in caso di estinzione anticipata, chiedere per iscritto il rimborso pro quota di tutti i costi (art. 125-sexies TUB) con conteggio analitico;
- seguire la sequenza reclamo, ABF o mediazione, giudizio, con comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata;
- documentare reddito, spese e debiti al momento dell’erogazione, per provare l’omessa valutazione del merito creditizio, e valutare per tempo la ristrutturazione con un OCC, prima di azioni esecutive;
- non attendere per agire, data la decorrenza controversa della prescrizione, e per i contratti conclusi dopo il termine di adeguamento alla CCD2 verificare il regime applicabile.
§11 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il finanziamento al consumo non va letto con le lenti del mutuo. Le soglie antiusura sono più alte, ma il costo si compone di molte voci, e le polizze, le commissioni e gli oneri collegati decidono se un contratto superi la soglia o se il TAEG sia stato indicato correttamente. L’orientamento della Cassazione sull’art. 644, comma 4, c.p. spinge a una verifica sostanziale del costo, non a una lettura formale delle istruzioni di rilevazione.
Il quadro è in evoluzione. Il recepimento della CCD2 rafforza il dovere di valutare il merito creditizio nell’interesse del consumatore e consolida il rimborso integrale dei costi nell’estinzione anticipata; la giurisprudenza del 2026, europea e nazionale, tende a proteggere il consumatore dagli oneri nascosti. Resta aperta la distanza tra credito al consumo e altri finanziamenti sul TAEG errato.
Sul piano pratico, tre indicazioni: documentare tutto fin dall’erogazione; far verificare da un tecnico TEG e TAEG prima di affermare una violazione; considerare i rimedi in chiave integrata, perché l’azione su usura e TAEG può ridurre il debito e preparare, quando serve, la strada della ristrutturazione. La valutazione del singolo caso richiede sempre l’esame dei documenti e della data di stipula.