Dati storici, statistici e scientifici: quando la memoria collettiva prevale sull’oblio

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Archivi, ricerca e statistica nel GDPR: la cancellazione dei dati incontra limiti precisi, ma l’identificazione dell’interessato resta soggetta a garanzie

§1 — SOMMARIO

Il diritto alla cancellazione dei dati personali, noto come diritto all’oblio, viene spesso presentato come una facoltà quasi illimitata: si chiede, e l’informazione scompare. Le cose cambiano quando i dati sono custoditi in un archivio storico, in una banca dati di ricerca scientifica o in una rilevazione statistica. In questi casi il legislatore europeo ha previsto una deroga espressa all’art. 17, par. 3, lett. d), Reg. UE 2016/679 (GDPR): i dati possono essere conservati se la cancellazione rischia di rendere impossibile, o di pregiudicare gravemente, il conseguimento di quelle finalità.

Sarebbe però un errore leggere la deroga come la resa dell’interessato alla «memoria collettiva». La giurisprudenza più autorevole, dalle Sezioni Unite della Cassazione alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha chiarito che conservare una notizia non equivale a poterla rimettere in circolazione con nome e cognome del protagonista, e che tra la cancellazione totale e la conservazione indiscriminata esiste una scala di rimedi: deindicizzazione, aggiornamento, anonimizzazione. Nella statistica e nella ricerca, poi, i dati individuali non possono essere usati per decidere nulla sul singolo, e il Garante per la protezione dei dati personali vigila con rigore sulle garanzie tecniche.

Il contributo risponde a tre domande concrete. Quando un archivio, una ricerca o una statistica possono resistere a una richiesta di cancellazione? Quali diritti e quali rimedi restano all’interessato? Come si imposta un’istanza, o un’azione giudiziaria, che abbia reali probabilità di successo? Dopo il Sommario si illustrano il principio di diritto, l’inquadramento sistematico e normativo, il diritto vivente con la tabella sinottica delle pronunce, la graduazione dei rimedi, il regime della statistica e della ricerca e i consigli operativi. La prospettiva è quella di chi tutela la persona, ma senza illusioni: il diritto all’oblio non è il diritto di riscrivere la storia, bensì il diritto a non essere indebitamente identificato, senza limiti di tempo, in relazione a fatti ormai lontani e privi di attualità.


§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO

La regola in quattro proposizioni

Dalla lettura congiunta dell’art. 17, par. 3, lett. d), Reg. UE 2016/679 (GDPR), dell’art. 89, par. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR) e della giurisprudenza esaminata nelle pagine seguenti si ricava una regola che può essere condensata così:

  • la conservazione di dati personali in un archivio di interesse pubblico, in una ricerca storica o scientifica o in una statistica può resistere alla richiesta di cancellazione, se questa pregiudica gravemente quegli obiettivi e se sono rispettate le garanzie dell’art. 89, par. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR);
  • conservare non significa poter identificare e rimettere in circolazione: la nuova diffusione, a distanza di tempo, di dati identificativi di una persona non nota richiede un interesse pubblico concreto e attuale all’identificazione;
  • tra cancellazione integrale e conservazione indiscriminata esiste una scala di rimedi, e se le finalità sono raggiungibili senza identificare l’interessato la legge impone proprio quella strada;
  • la statistica e la ricerca producono risultati aggregati e i dati individuali non possono servire a decisioni relative all’interessato (art. 105, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)).

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite

Il fondamento è nel principio affermato dalla sentenza Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, Pres. Mammone, Rel. Cirillo. Un uomo, che aveva espiato dodici anni di reclusione per l’omicidio della moglie e si era reinserito come artigiano, si era visto rievocare per nome e cognome, ventisette anni dopo, in una rubrica settimanale di un quotidiano dedicata ai delitti più efferati della città. La Corte cassò con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, affidando al giudice di rinvio questo principio:

Principio di diritto

Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, Pres. Mammone, Rel. Cirillo

«[…] il giudice di merito […] ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva»

Esito: ricorso accolto, sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra la scelta editoriale di rievocare un fatto, libera e non sindacabile in termini di opportunità, e la menzione degli elementi identificativi del protagonista, che richiede una giustificazione autonoma. Il diritto di informare, osservano le Sezioni Unite, «non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali».

Il perimetro applicativo della massima

Il principio è nato per la rievocazione giornalistica, ma la sua logica è generale: la memoria collettiva protegge il fatto, non necessariamente la persona. La massima sposta il baricentro del giudizio dalla conservazione all’identificazione, e la giurisprudenza l’ha poi applicata agli archivi digitali dei giornali e ai motori di ricerca. [§1]


§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO

Le quattro finalità privilegiate

Il GDPR non definisce con precisione le finalità dell’art. 89 Reg. UE 2016/679 (GDPR), ma offre indicazioni nei considerando: la ricerca scientifica va intesa in senso ampio (cons. 159 Reg. UE 2016/679 (GDPR)); la ricerca storica comprende quella genealogica e il Regolamento non si applica alle persone decedute (cons. 160 e 27 Reg. UE 2016/679 (GDPR)); la finalità statistica implica che il risultato non siano dati personali, ma dati aggregati, non utilizzabili a sostegno di decisioni su persone determinate (cons. 162 Reg. UE 2016/679 (GDPR)).

Archivio giornalistico e archivio pubblico

Vanno distinti due mondi. L’archivio storico di un quotidiano è espressione della libertà di stampa: segue il regime delle finalità giornalistiche (artt. 136 ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e art. 85 Reg. UE 2016/679 (GDPR)), bilanciato con l’art. 17, par. 3, lett. a), Reg. UE 2016/679 (GDPR). Gli archivi pubblici e la ricerca storica seguono invece il Titolo VII del Codice privacy e la disciplina sulla consultabilità dei documenti. Diversi sono basi, termini e rimedi.

Il lessico dei rimedi

La deindicizzazione (delisting) è la rimozione di un risultato dall’elenco restituito da un motore di ricerca a partire dal nome dell’interessato: l’articolo resta online. La Corte EDU usa de-indexing per le misure adottate dall’editore sul proprio sito. L’anonimizzazione elimina in modo irreversibile la possibilità di risalire alla persona; la pseudonimizzazione sostituisce gli identificativi con codici, ma consente la re-identificazione con informazioni conservate a parte (art. 4, n. 5, Reg. UE 2016/679 (GDPR)). Il dato aggregato è presentato in forma di totale o di classe e non consente di risalire al singolo. [§2]


§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il regolamento europeo

L’art. 17, par. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR) riconosce il diritto alla cancellazione, ad esempio quando i dati non sono più necessari o il trattamento è illecito. Il par. 3, lett. d) lo esclude per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o statistici, «nella misura in cui» la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente tali obiettivi: non basta invocare la finalità, occorre dimostrare il pregiudizio.

Il contrappeso è l’art. 89, par. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR), che impone garanzie adeguate, in particolare minimizzazione e, ove possibile, pseudonimizzazione, e aggiunge una regola spesso trascurata: se i fini possono essere conseguiti con un trattamento che non consenta più di identificare l’interessato, vanno conseguiti in tale modo. I parr. 2 e 3 dell’art. 89 Reg. UE 2016/679 (GDPR) consentono al diritto nazionale di derogare ad alcuni diritti (accesso, rettifica, limitazione, opposizione e, per l’archiviazione, anche notifica e portabilità), ma l’elenco non comprende la cancellazione, che ha la propria eccezione soltanto nell’art. 17, par. 3. Completano il quadro l’art. 5, par. 1, lett. b) ed e), Reg. UE 2016/679 (GDPR) (compatibilità del trattamento ulteriore e conservazione oltre il tempo necessario) e l’art. 9, par. 2, lett. j), Reg. UE 2016/679 (GDPR) (categorie particolari di dati).

Il Codice privacy e le regole deontologiche

Il Titolo VII del Codice (artt. 97 ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)) consente il trattamento a questi fini «anche oltre il periodo di tempo necessario» per gli scopi originari (art. 99 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)), vieta di usare i dati raccolti per archiviazione o ricerca storica per atti amministrativi sfavorevoli all’interessato e ne limita l’uso ai documenti pertinenti e indispensabili (art. 101, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)), vieta di usare i dati statistici e di ricerca per decisioni sul singolo (art. 105 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)) e regola la ricerca medica e il trattamento ulteriore da parte di terzi (artt. 110 e 110-bis D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)).

Le regole deontologiche, adottate dal Garante ai sensi dell’art. 20, comma 4, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, sono le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, provv. n. 513 del 19 dicembre 2018 (allegato A.2 al Codice) e le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, provv. nn. 514 e 515 del 19 dicembre 2018 (allegati A.4 e A.5, rispettivamente per il Sistema statistico nazionale e per gli altri soggetti). Il provv. n. 298 del 9 maggio 2024 (G.U. n. 130 del 5 giugno 2024) ha individuato le garanzie per la ricerca medica alla luce della riforma dell’art. 110 (art. 44, comma 1-bis, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) e ha promosso nuove regole deontologiche ai sensi degli artt. 2-quater e 106 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy): l’aggiornamento non risulta concluso alla data di elaborazione.

Per gli archivi pubblici, l’art. 122 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 fissa in quarant’anni il termine di consultabilità dei documenti con dati sensibili o relativi a provvedimenti penali, che sale a settant’anni se i dati rivelano lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti familiari riservati. Il quadro è riassunto nello schema seguente.

Schema comparativo

Tre regimi a confronto

Archivio storico di un giornale

Base normativa

art. 85 e art. 17, par. 3, lett. a), Reg. UE 2016/679 (GDPR); artt. 136 ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Che cosa resta

L’archivio e la notizia, aggiornata con l’esito del procedimento

Rimedi tipici

Deindicizzazione, nota informativa; anonimizzazione nei casi di scarso interesse pubblico

Limite invalicabile

Nuova identificazione di persone non note senza interesse pubblico attuale (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681)

Archivi pubblici e ricerca storica

Base normativa

art. 17, par. 3, lett. d) e art. 89 Reg. UE 2016/679 (GDPR); artt. 99-103 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 122 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; provv. Garante n. 513 del 19 dicembre 2018

Che cosa resta

I documenti, con consultabilità differita (40 o 70 anni per dati sensibili o penali)

Rimedi tipici

Limiti di consultazione; uso dei soli dati pertinenti e indispensabili; anonimizzazione ove possibile

Limite invalicabile

Nessun atto o provvedimento sfavorevole all’interessato (art. 101, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Statistica e ricerca scientifica

Base normativa

art. 17, par. 3, lett. d) e art. 89 Reg. UE 2016/679 (GDPR); artt. 105-110-bis D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; provv. Garante nn. 514 e 515 del 19 dicembre 2018

Che cosa resta

I dati individuali pseudonimizzati, per serie storiche e campioni; i risultati aggregati

Rimedi tipici

Informativa, opposizione (art. 21, par. 6, Reg. UE 2016/679 (GDPR)), reclamo; anonimizzazione al termine

Limite invalicabile

Nessuna decisione sul singolo (art. 105, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196); minimizzazione e singolarità

Il regime applicabile dipende dalla natura del titolare e dalla finalità del trattamento.

§5 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

Le Sezioni Unite e il «segreto del disonore»

Nella sentenza Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, Pres. Mammone, Rel. Cirillo la Corte ripercorse la parabola dell’oblio, dal «diritto al segreto del disonore» degli anni Cinquanta al bilanciamento con la libertà di stampa, e osservò che il tempo trascorso modifica l’esito del bilanciamento. L’identificazione del protagonista è legittima solo se sorretta da un interesse attuale; la Corte valorizzò anche il percorso di riabilitazione dell’interessato, che il giudice di merito non aveva considerato.

L’archivio del giornale: conservare sì, ma deindicizzare e aggiornare

Sulla stessa linea la Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147: l’editore di un quotidiano online, condannato in primo grado a cancellare una notizia, ottenne la cassazione con rinvio, perché l’interesse dell’interessato poteva trovare soddisfazione preminente nella deindicizzazione dai motori di ricerca, generalisti o interni al sito, senza distruggere l’archivio.

Il modello è stato precisato dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893. Due amministratori pubblici, arrestati e poi assolti in via definitiva, chiedevano a un editore di cancellare tre articoli del 2003 dall’archivio online. La Corte ha affermato che la permanenza dell’articolo è lecita se, a richiesta dell’interessato, è deindicizzato e reperibile solo nell’archivio storico del quotidiano, e se, a richiesta documentata, vi è apposta una sintetica nota informativa sull’esito del procedimento. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla deindicizzazione, già eseguita, e respinto il resto: la Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo e rinviato. [§3]

Corte di giustizia e Corte EDU

La CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain ha riconosciuto all’interessato il diritto di ottenere dal motore di ricerca la rimozione dei risultati, previo bilanciamento con l’interesse del pubblico all’informazione, che prevale quando l’interessato ha un ruolo nella vita pubblica. Con la CGUE, Grande Sezione, 8 dicembre 2022, C-460/20, TU e RE c. Google LLC la Corte ha precisato che chi chiede la deindicizzazione deve provare la manifesta inesattezza delle informazioni, ma non deve ottenere prima una decisione giudiziaria contro l’editore.

La Corte EDU ha valorizzato gli archivi digitali della stampa. Nella sentenza Corte EDU, 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, ric. nn. 60798/10 e 65599/10 ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU per il rifiuto dei giudici tedeschi di imporre l’anonimizzazione di vecchi servizi sulla condanna dei ricorrenti per omicidio. Nella sentenza Corte EDU, Grande Camera, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, ric. n. 57292/16 la Grande Camera ha ritenuto compatibile con l’art. 10 CEDU l’ordine ai giudici belgi, rivolto a un quotidiano, di anonimizzare nell’archivio online un articolo del 1994 che identificava un medico per un incidente stradale: l’anonimizzazione è misura meno invasiva della rimozione. I criteri di bilanciamento sono sette: natura dell’informazione archiviata; tempo trascorso; interesse attuale (anche storico, di ricerca o statistico); notorietà dell’interessato e sua condotta successiva; ripercussioni negative della permanenza online; grado di accessibilità nell’archivio; impatto sulla libertà di stampa. [§2]

Gli sviluppi più recenti

Con l’Cass. civ., Sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34217 la Cassazione ha chiarito che l’annotazione ai sensi dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) in favore di chi ha ottenuto proscioglimento o archiviazione non crea un diritto all’oblio «di Stato» autonomo: ne deriva una presunzione relativa di fondatezza, superabile dal persistente interesse pubblico, senza automatismi. Il ricorso di un professionista, che aveva ottenuto una deindicizzazione solo parziale, è stato rigettato. [§4]

L’Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433 ha cassato con rinvio al Tribunale di Roma una decisione che, pur accertando la violazione dell’oblio per la tardiva deindicizzazione di articoli su un procedimento concluso, aveva negato il danno con una motivazione di mero stile. Il giudice deve esaminare il fatto allegato e può ricorrere a presunzioni semplici, valutando diffusione della notizia, correttezza delle informazioni e posizione sociale del soggetto. [§5]

Quanto ai dati pseudonimizzati, la CGUE, 4 settembre 2025, C-413/23 P, EDPS c. Comitato di risoluzione unico (SRB) ha stabilito che non sono personali in ogni caso e per chiunque: dipende dai mezzi concretamente disponibili al destinatario per risalire all’interessato (v. §7). [§6] La tabella riassume le pronunce citate.

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. Un.22 luglio 201919681Rievocazione storica lecita, ma l’identificazione del protagonista richiede un interesse pubblico concreto e attuale; altrimenti prevale la riservatezza.Ricorso accolto; cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari
Cass. civ., Sez. I19 maggio 20209147Tutela dell’oblio realizzabile con la deindicizzazione, senza distruggere l’archivio.Ricorso dell’editore accolto; cassazione con rinvio
Cass. civ., Sez. I, ord.31 gennaio 20232893Archivio online lecito se l’articolo è deindicizzato e accompagnato da nota sull’esito del procedimento.Accolti il 2° e il 3° motivo; rinvio al Tribunale di Napoli
CGUE, Grande Sezione13 maggio 2014C-131/12Rimozione dei risultati dal motore di ricerca previo bilanciamento; prevale l’interesse pubblico per chi ha un ruolo pubblico.Risposta ai quesiti pregiudiziali
CGUE, Grande Sezione8 dicembre 2022C-460/20Onere della prova della manifesta inesattezza a carico di chi chiede la deindicizzazione; nessuna previa decisione giudiziaria contro l’editore.Risposta ai quesiti pregiudiziali
Corte EDU28 giugno 201860798/10 e 65599/10Nessun obbligo generale di anonimizzare vecchi servizi giornalistici online sulla condanna dei ricorrenti.Nessuna violazione dell’art. 8 CEDU
Corte EDU, Grande Camera4 luglio 202357292/16L’anonimizzazione dell’articolo archiviato è misura proporzionata; sette criteri di bilanciamento.Nessuna violazione dell’art. 10 CEDU
CGUE4 settembre 2025C-413/23 PI dati pseudonimizzati non sono personali in assoluto: contano i mezzi di identificazione del destinatario.Annullata la sentenza del Tribunale UE del 2023
Cass. civ., Sez. I, ord.26 dicembre 202534217L’annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p. dà una presunzione relativa; nessun automatismo tra archiviazione e deindicizzazione.Ricorso rigettato
Garante privacy, provv.26 febbraio 2026124Trattamenti statistici: minimizzazione, pseudonimizzazione adeguata, gestione delle singolarità, accountability.Violazione accertata; ammonimento al Ministero titolare
Cass. civ., Sez. I, ord.18 marzo 20266433Danno da tardiva deindicizzazione provabile anche con presunzioni semplici; motivazione di stile insufficiente.Ricorso accolto; cassazione con rinvio al Tribunale di Roma

§6 — LA GRADUAZIONE DEI RIMEDI

Dalla deindicizzazione alla cancellazione

La risposta all’istanza dell’interessato non è binaria. Il punto di partenza è la conservazione dell’archivio. Il primo intervento utile è la deindicizzazione dai motori generalisti, che attenua l’esposizione senza toccare l’archivio (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893). Il secondo è l’aggiornamento: la notizia va completata con l’esito favorevole, in coerenza con il principio di esattezza dell’art. 5, par. 1, lett. d), Reg. UE 2016/679 (GDPR). Il terzo è l’anonimizzazione, che le Sezioni Unite e la Grande Camera indicano come soluzione proporzionata quando il nome non aggiunge nulla all’interesse pubblico. L’ultimo è la cancellazione, residuale, riservata ai trattamenti illeciti, ai dati inesatti non rettificabili e ai casi in cui la deroga dell’art. 17, par. 3, lett. d) non opera.

Schema gerarchico

La scala dei rimedi: dal più lieve al più invasivo

0

Conservazione dell’archivio

Punto di partenza: la deroga dell’art. 17, par. 3, lett. d), Reg. UE 2016/679 (GDPR) opera se la cancellazione pregiudica gravemente la finalità.

1

Deindicizzazione

Il risultato esce dall’elenco dei motori di ricerca generalisti; l’articolo resta nell’archivio (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893).

2

Aggiornamento e nota informativa

La notizia è completata con l’esito favorevole del procedimento, a richiesta documentata (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893).

3

Anonimizzazione

Il nome è oscurato quando non aggiunge nulla all’interesse pubblico (art. 89, par. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR); Corte EDU, Grande Camera, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, ric. n. 57292/16).

4

Cancellazione

Rimedio residuale: trattamento illecito, dato inesatto non rettificabile, deroga non operante (art. 17, par. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR)).

La graduazione non è una gerarchia rigida: dipende dai sette criteri indicati dalla Grande Camera (natura dell’informazione, tempo trascorso, interesse attuale, notorietà, ripercussioni, accessibilità, impatto sulla libertà di stampa).

Quando l’anonimizzazione diventa doverosa

L’art. 89, par. 1, ultimo periodo, Reg. UE 2016/679 (GDPR) trasforma l’anonimizzazione da opzione a regola: se la finalità storica, di ricerca o statistica è conseguibile senza identificare l’interessato, il titolare deve procedere in questo modo. L’argomento è spendibile per rievocazioni storiche, studi ed elaborazioni statistiche in cui il dato nominativo è ininfluente sul risultato; il bilanciamento resta concreto, e i sette criteri della Corte EDU, Grande Camera, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, ric. n. 57292/16 aiutano a prevedere il rimedio che il giudice è disposto a riconoscere.

Il risarcimento del danno

Chi subisce un pregiudizio dalla tardiva adozione di un rimedio dovuto può chiedere il risarcimento ai sensi dell’art. 82 Reg. UE 2016/679 (GDPR). Dopo l’Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433, la prova del danno non può essere liquidata con formule generiche e può fondarsi su presunzioni semplici.


§7 — STATISTICA E RICERCA SCIENTIFICA: QUANDO I DATI NON SONO UN PROFILO

Perché la statistica non è profilazione

Nella statistica e nella ricerca la conservazione dei dati individuali serve a costruire serie storiche confrontabili, non a valutare la persona. Per questo l’art. 105, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) vieta di utilizzare quei dati per prendere decisioni o provvedimenti relativi all’interessato e per trattamenti di scopo diverso. La differenza con la profilazione commerciale, trattata nel precedente contributo del piano sui cookie, è netta: là il dato individuale serve a incidere sul singolo, qui deve servire a produrre un risultato anonimo. Chi usa la «statistica» come schermo per finalità commerciali viola l’art. 105 e perde il beneficio della deroga.

Il provvedimento del Garante n. 124/2026

Nel Provv. Garante per la protezione dei dati personali 26 febbraio 2026, n. 124 (doc. web n. 10234504) l’Autorità ha accertato, a carico di un Ministero titolare di un sistema statistico sulle comunicazioni obbligatorie del lavoro, la violazione dei principi di minimizzazione e di accountability e degli obblighi di privacy by design e by default (artt. 5, par. 1, lett. c), 5, par. 2, 25 e 89 Reg. UE 2016/679 (GDPR)). Nel sistema confluivano dati sulla disabilità, associati a un codice pseudonimo facilmente ripristinabile, e mancavano soglie minime per prevenire le «singolarità», cioè le combinazioni di attributi riferibili a un solo individuo. Il Garante ha ricordato che l’aggregazione, quale forma di anonimizzazione, è un trattamento dinamico da valutare alla luce del cons. 26 Reg. UE 2016/679 (GDPR), e ha ritenuto giustificata la lunga conservazione, necessaria a ricostruire le serie storiche, purché al termine i dati siano anonimizzati. [§7]

Ricerca medica, dati sanitari e prospettive

Per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica l’art. 110 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) consente il trattamento senza consenso a condizioni rigorose, semplificate dalla riforma del 2024, che ha eliminato la consultazione preventiva del Garante quando sono rispettate le garanzie da lui indicate. Il Reg. UE 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), in vigore dal 26 marzo 2025, disciplinerà l’uso secondario dei dati sanitari per ricerca, innovazione e statistica, con applicazione generale dal 26 marzo 2029. La proposta Digital Omnibus (COM(2025) 837) prevede una nuova definizione di ricerca scientifica, anche con interesse commerciale, e la possibilità di fondare il trattamento sull’interesse legittimo: il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale il 21 ottobre 2026, ma il testo non è ancora stato adottato dal Parlamento europeo e non è diritto vigente. [§8]

I diritti che restano all’interessato

Anche quando la cancellazione è esclusa restano l’informativa (salvo lo sforzo sproporzionato dell’art. 14, par. 5, lett. b), Reg. UE 2016/679 (GDPR), con le forme di pubblicità dell’art. 105, comma 4, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)), l’opposizione per motivi connessi alla situazione particolare (art. 21, par. 6, Reg. UE 2016/679 (GDPR)), il reclamo al Garante (art. 77 Reg. UE 2016/679 (GDPR)) e la tutela giurisdizionale.


§8 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Individuate il regime applicabile. Archivio di un giornale, archivio pubblico, ricerca, statistica: base normativa, termini e rimedi cambiano (si veda lo schema comparativo del §4).
  • Chiedete più misure, in ordine graduato. Nel caso deciso dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893 i ricorrenti avevano chiesto soltanto la cancellazione: formulate l’istanza in via principale per cancellazione o anonimizzazione e, in subordine, per deindicizzazione e nota di aggiornamento.
  • Allegate la documentazione. Sentenza di assoluzione o archiviazione definitiva, riabilitazione, annotazione ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.: titoli utili, ma non automatici (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34217).
  • Dimostrate l’assenza di attualità. Non essere un personaggio pubblico, il tempo trascorso, il percorso di reinserimento e i danni subiti sono i criteri su cui si fonda il bilanciamento (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, Pres. Mammone, Rel. Cirillo).
  • Scegliete la sede con consapevolezza. Reclamo al Garante (art. 77 Reg. UE 2016/679 (GDPR)) o ricorso al Tribunale (art. 152 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e art. 10 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150) sono forme di tutela alternative: verificate l’art. 140-bis D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) prima di agire.
  • Conservate le prove del danno. Copie datate dei risultati di ricerca, effetti sul lavoro e sulle relazioni: nel caso della Cass. civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2026, n. 6433 il difetto era stato la mancata valutazione dei fatti allegati.
  • Nei trattamenti statistici e di ricerca domandate base giuridica, durata di conservazione e misure di pseudonimizzazione e, se ricorrono motivi personali, opponetevi ai sensi dell’art. 21, par. 6, Reg. UE 2016/679 (GDPR).
  • Se siete titolari, adottate una politica di conservazione che preveda l’anonimizzazione al termine e documentate il bilanciamento: il Provv. Garante per la protezione dei dati personali 26 febbraio 2026, n. 124 (doc. web n. 10234504) mostra che non basta dichiarare le misure, occorre dimostrarne l’adeguatezza.

§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La memoria collettiva è un bene che l’ordinamento protegge con strumenti precisi: l’art. 17, par. 3, lett. d), Reg. UE 2016/679 (GDPR) consente agli archivi, alla ricerca e alla statistica di resistere alla cancellazione integrale. La stessa disciplina impone però garanzie, graduazione dei rimedi e, quando possibile, anonimizzazione. Il tempo, come hanno riconosciuto le Sezioni Unite e la Grande Camera, incide sull’esito del bilanciamento: ciò che era cronaca diventa storia, e la storia può fare a meno del nome del protagonista.

Per l’interessato, la strategia più efficace non è chiedere tutto, ma chiedere bene: istanze graduate, documentate e centrate sui criteri che i giudici applicano. Per i titolari, conservare a lungo è legittimo solo se si dimostra la necessità, si riduce l’identificabilità e si prevede la fine del ciclo di vita del dato. Quanto agli spazi della ricerca, li definirà il confronto tra Parlamento europeo e Consiglio sul Digital Omnibus. Il punto fermo resta quello delle Sezioni Unite: il diritto di informare, e di ricordare, non coincide in automatico con il diritto di rendere nuovamente riconoscibile chi ha già saldato il proprio conto con la giustizia. Prima di agire, è opportuno valutare il caso concreto con un professionista.


Note e riferimenti

[§1] Testo integrale di Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, Pres. Mammone, Rel. Cirillo: https://rivista.camminodiritto.it/public/allegatiarticoli/40342_Cassazione_civile_sez__un__-_22_07_2019,_n__19681_.pdf.

[§2] H. Tomlinson KC, «Case Law, Strasbourg: Hurbain v Belgium, Grand Chamber upholds decision that order anonymising newspaper archive did not violate Article 10», Inforrm, 26 luglio 2023: https://inforrm.org/2023/07/26/case-law-strasbourg-hurbain-v-belgium-grand-chamber-upholds-decision-that-order-anonymising-newspaper-archive-did-not-violate-article-10-hugh-tomlinson-kc/.

[§3] Commento alla Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2893, sul bilanciamento tra archivio storico del quotidiano, deindicizzazione e nota di aggiornamento: Giurista Efficace, «Il diritto all’oblio: l’editore che memorizza nel proprio archivio storico le notizie di cronaca deve garantire la deindicizzazione»: https://www.giuristaefficace.com/sentenze/il-diritto-alloblio-leditore-che-memorizza-nel-proprio-archivio-storico-le-notizie-di-cronaca-deve-garantire-la-deindicizzazione/.

[§4] F. Sibilla – A.A. Sessa, «Archiviazione penale e diritto all’oblio: la Cassazione delimita la possibilità di delisting», Diritto di Internet, 13 gennaio 2026; si veda anche Agenda Digitale, «Diritto all’oblio digitale, gli equilibri da rispettare secondo la Cassazione», 12 gennaio 2026.

[§5] I. Feriti, «Violazione del diritto all’oblio: il danno può essere presunto e va risarcito», Brevettinews, 29 aprile 2026: https://brevettinews.it/privacy-e-tutela/violazione-diritto-all-oblio-danno-puo-essere-presunto-e-va-risarcito/.

[§6] Sulla CGUE, 4 settembre 2025, C-413/23 P, EDPS c. Comitato di risoluzione unico (SRB) (c.d. «sentenza Deloitte»): Cybersecurity360, «Pseudonimizzazione dati: storica «sentenza Deloitte» della CGUE che cambia le regole compliance», 4 settembre 2025.

[§7] Testo del Provv. Garante per la protezione dei dati personali 26 febbraio 2026, n. 124 (doc. web n. 10234504): https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10234504.

[§8] Proposta di regolamento COM(2025) 837 (Digital Omnibus); sul mandato del Consiglio: Agence Europe, Europe Daily Bulletin n. 13965, 22 ottobre 2026, «EU Council adopts negotiating position on Digital Omnibus».

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