Continuità diretta e indiretta nel concordato preventivo: le differenze che contano

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Cosa cambia per creditori, lavoratori e imprenditore tra prosecuzione dell’attività del debitore e subentro di un terzo, alla luce del diritto vivente 2026

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — SOMMARIO

Scegliere tra continuità diretta e continuità indiretta non significa apporre un’etichetta al piano: significa decidere chi governerà l’azienda dopo il deposito della domanda, con quali regole il valore sarà distribuito, che ne sarà dei contratti di lavoro e fino a che punto l’imprenditore resterà padrone del proprio destino.

Il concordato in continuità, disciplinato dall’art. 84, commi 2 e 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), consente di soddisfare i creditori «in misura anche non prevalente» con il ricavato dell’attività d’impresa: proprio per questo attira controlli giudiziali sempre più penetranti. Il Tribunale non si accontenta che il piano si dichiari «in continuità»; verifica che un’azienda esista, che prosegua davvero e che il valore di liquidazione sia stato calcolato correttamente.

Questo contributo confronta le due forme di continuità dal punto di vista dei tre soggetti coinvolti – creditori, lavoratori, imprenditore – alla luce del testo vigente dopo il Correttivo ter e delle pronunce più recenti, comprese le due ordinanze della Cassazione del luglio 2026. Seguono una mappa decisionale, una tabella sinottica della giurisprudenza e otto consigli operativi.


§2 — INQUADRAMENTO NORMATIVO

La definizione legislativa

L’art. 84, comma 2, CCII afferma che la continuità aziendale «tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro» [§1]. È diretta quando l’attività d’impresa prosegue in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato. È indiretta quando il piano prevede la gestione dell’azienda in esercizio, o la ripresa dell’attività, da parte di un soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società (anche di nuova costituzione) oppure affitto, «anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso», o ancora «a qualunque altro titolo».

Il successivo art. 84, comma 3, CCII precisa che i creditori sono soddisfatti «in misura anche non prevalente» dal ricavato prodotto dalla continuità, diretta o indiretta, e che la proposta deve riservare a ciascun creditore «un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile», che può consistere anche nella prosecuzione o nella rinnovazione dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

Perché la qualificazione non è neutra

Qualificare il piano come «in continuità» o come «liquidatorio» cambia le regole del gioco. Il concordato con liquidazione del patrimonio richiede, ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile e assicuri ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza almeno il 20 per cento del loro credito. Nel concordato in continuità queste soglie non operano e la distribuzione del valore eccedente segue la regola della priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII). È l’incentivo che spiega perché i Tribunali, e ora la Cassazione, vigilino sulle continuità soltanto dichiarate.

Il testo vigente e le fonti non aggiornate

Il testo oggi vigente è quello risultante dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter), che ha abrogato i commi 8 e 9 dell’art. 84 CCII [§1]. Una cautela è d’obbligo: nella stesura originaria del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, mai entrata in vigore in quella forma, la presunzione di continuità era agganciata al mantenimento in servizio di almeno la metà della media dei lavoratori dei due esercizi precedenti [§2]. Quella soglia occupazionale non figura nel testo vigente, che richiede soltanto di preservare i posti di lavoro «nella misura possibile»; le fonti non aggiornate che ancora la riportano non descrivono il diritto attuale.

La chiave di lettura europea

La Dir. UE 2019/1023 (Insolvency Directive) è il parametro interpretativo che la Cassazione ha scelto per delimitare la continuità indiretta. Il legislatore del 2024, d’altra parte, non ha accolto la richiesta di espungere dall’art. 84, comma 2, CCII l’inciso «purché in funzione della presentazione del ricorso», ritenuto coerente con i principi della Direttiva [§3].


§3 — ANALISI DELLA FATTISPECIE

La continuità diretta

Nella continuità diretta il debitore resta alla guida dell’impresa e il piano si regge sui flussi di cassa che l’attività genera. La nozione non richiede che la continuità sia la fonte prevalente di soddisfacimento (art. 84, comma 3, CCII), ma pretende che un’attività d’impresa esista davvero. Il Trib. Roma, 25 giugno 2026, n. 677 ha negato l’omologazione a una società formalmente immobiliare, proprietaria in realtà di un terreno inedificabile, priva di dipendenti e di organizzazione produttiva: senza un’azienda effettivamente operativa il concordato non può essere costruito «in continuità» al solo scopo di fruire della disciplina di favore [§4].

Accanto a questo limite sta un’indicazione di segno opposto: la presenza di una componente liquidatoria non snatura il piano. Il Trib. Firenze, 20 maggio 2026 (pubbl. 8 luglio 2026), n. 135/2026, Pres. Legnaioli, Est. Soscia, ha escluso la riqualificazione in concordato liquidatorio di un piano di continuità diretta quinquennale che prevedeva, come clausola di salvaguardia, la vendita competitiva dell’azienda se nel triennio successivo all’omologazione i flussi non avessero raggiunto il 60 per cento delle previsioni. Conta la funzione della continuità nell’assetto fisiologico del piano, non un evento meramente eventuale [§5].

La continuità indiretta e il nesso di funzionalità

Nella continuità indiretta l’azienda, o un suo ramo, è gestita da un terzo: cessionario, affittuario, conferitario. Il punto critico è il titolo. Con la clausola di chiusura «a qualunque altro titolo» il legislatore ha ampliato le forme di subentro, ma la Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931, Pres. Ferro, Rel. Farolfi, ha chiarito che essa non esclude la necessità di un nesso di funzionalità tra il titolo e il piano concordatario. Nel caso deciso la proposta poggiava su contratti di affitto di ramo d’azienda risalenti a circa dieci anni prima della domanda: la Corte d’appello aveva escluso il nesso e la Cassazione ha respinto il ricorso, leggendo l’art. 84, comma 2, CCII alla luce della Dir. UE 2019/1023, che a suo avviso accoglie una nozione delimitata di continuità indiretta e non menziona l’affitto d’azienda [§6].

Il requisito non è dimensionale. Secondo il Trib. Pavia, 13 febbraio 2025, la continuità indiretta è configurabile anche in assenza di dipendenti, quando il piano preveda la prosecuzione dell’attività mediante cessione del ramo d’azienda a un terzo, in applicazione del principio di massimizzazione del valore per i creditori [§7]. La tensione con la decisione romana è soltanto apparente: nel caso pavese esisteva un ramo d’azienda da trasferire, in quello romano non esisteva alcuna azienda.

Quando il piano individua già il soggetto subentrante, l’art. 91 CCII (offerte concorrenti) introduce una procedura competitiva per la ricerca di offerte migliori: l’esito dell’operazione non è quindi nella piena disponibilità del debitore.

Il concordato misto e la continuità parziale

Il piano può unire prosecuzione e dismissioni. La Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, Pres. Ferro, Est. Pazzi, pronunciata con riferimento alla disciplina previgente ratione temporis ma ancora richiamata dalla dottrina, ha stabilito che la continuità soltanto parziale deve comunque riguardare «una porzione significativa del nucleo aziendale», vale a dire un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica che conservi la propria identità, mutuando la terminologia dell’art. 2112, comma 5, c.c. [§8]. Identità qualitativa, dunque, e non soltanto quantitativa: l’attività ridimensionata non può essere destrutturata e sostituita con un’altra.

Lo schema che segue riassume le differenze operative tra le due forme di continuità.

Schema comparativo

Continuità diretta e indiretta a confronto

Continuità diretta
Continuità indiretta
Chi prosegue l’attività
Il debitore che ha presentato la domanda
Un soggetto diverso: cessionario, usufruttuario, conferitario, affittuario o altro titolo
Base normativa
art. 84, comma 2, CCII (prima ipotesi)
art. 84, comma 2, CCII (seconda ipotesi)
Condizione qualificante
Azienda reale e operativa (Trib. Roma, 25 giugno 2026, n. 677); clausola di vendita di salvaguardia non snaturante (Trib. Firenze, 20 maggio 2026, n. 135/2026)
Titolo «in funzione della presentazione del ricorso» e nesso di funzionalità (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931); offerte concorrenti (art. 91 CCII)
Creditori
Soddisfatti dai flussi del debitore; rapporti contrattuali con il debitore
Soddisfatti da prezzo o canone e dalle garanzie del terzo; rapporti con l’avente causa
Lavoratori
Nessun trasferimento: rapporti invariati presso il debitore
Trasferimento d’azienda: art. 2112 c.c.; deroga con accordo sindacale (art. 47 L. 428/1990, come riscritto dall’art. 368 CCII)
Imprenditore
Conserva la gestione sotto vigilanza del commissario giudiziale; rischio: prova dell’azienda e tenuta dei flussi
Perde la gestione ma resta debitore; l’acquirente beneficia della deroga dell’art. 118, comma 8, CCII e dell’art. 2560, comma 2, c.c.
In comuneCrediti ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. soddisfatti con graduazione anche sull’eccedenza (art. 84, comma 7, CCII); sul valore eccedente priorità relativa (art. 84, comma 6, CCII); utilità specifica per ciascun creditore (art. 84, comma 3, CCII).

Fonte: elaborazione redazionale sul testo vigente dell’art. 84 CCII e sulla giurisprudenza citata nell’articolo, al 22 ottobre 2026.

§4 — CREDITORI: VALORE DI LIQUIDAZIONE, PRIORITÀ E UTILITÀ SPECIFICA

Il valore di liquidazione come architrave

Per i creditori il punto di partenza è il confronto con la liquidazione giudiziale: il concordato deve assicurare un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in tale alternativa (art. 84, comma 1, CCII). Il piano deve perciò indicare il valore di liquidazione, definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII come il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni e dei diritti, «comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio», oltre alle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese [§9].

Priorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sull’eccedenza

L’art. 84, comma 6, CCII distingue due masse. Il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e dell’art. 84, comma 5, CCII, che consente di soddisfare i privilegiati anche non integralmente, purché in misura non inferiore al ricavabile dai beni gravati, secondo attestazione di professionista indipendente. Sul valore eccedente è sufficiente, ai fini dell’omologazione, che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore: è la regola della priorità relativa.

Il nodo pratico è dove cade la linea tra le due masse. Più basso è il valore di liquidazione, maggiore è l’eccedenza distribuibile con la regola più flessibile. È qui che si innesta la Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Rel. Farolfi: in una continuità indiretta fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, il valore di liquidazione era stato indicato in misura molto contenuta, con una stima atomistica dei beni, senza includere il maggior valore dell’azienda in esercizio. La Corte ha ribadito che il controllo di ammissibilità del Tribunale segue un criterio di legalità sostanziale e investe anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione; l’attestazione del professionista indipendente non vincola il giudice [§9].

L’utilità specifica e i rapporti contrattuali

Ogni creditore deve ricevere un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII). Nella continuità diretta l’utilità può consistere nella prosecuzione dei rapporti con il debitore, che resta la controparte; in quella indiretta i rapporti proseguono con l’avente causa, cessionario o affittuario, la cui solidità diventa un elemento della proposta. Per il fornitore strategico, per la banca che mantiene le linee di credito, per il locatore, la differenza è sostanziale: il rischio di controparte cambia, e con esso la valutazione di convenienza al momento del voto.

Che cosa cambia per il ceto creditorio

Nella continuità diretta il creditore scommette sui flussi futuri del debitore. Nella continuità indiretta la scommessa si sposta sul corrispettivo (prezzo o canone), sulle garanzie del terzo e sulla tenuta del titolo: un affitto non funzionale al ricorso può far cadere l’intera qualificazione. La ricerca di offerte concorrenti ai sensi dell’art. 91 CCII è la principale garanzia di congruità del prezzo.


§5 — LAVORATORI: DALLA SOGLIA OCCUPAZIONALE ALL’ART. 2112 C.C.

Il dato di partenza

La disciplina vigente non fissa soglie occupazionali: l’art. 84, comma 2, CCII parla di preservare i posti di lavoro «nella misura possibile». Ciò non significa che i lavoratori siano privi di tutela, ma che la tutela passa per altre norme, diverse nelle due forme di continuità.

Crediti di lavoro e contributi

In entrambe le forme l’art. 84, comma 7, CCII impone che i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente: per questi crediti non opera, quindi, la priorità relativa. La proposta e il piano devono inoltre assicurare il rispetto dell’art. 2116, comma 1, c.c., che garantisce l’automaticità delle prestazioni previdenziali anche in caso di omesso versamento dei contributi [§1].

Continuità diretta: i rapporti restano in capo al debitore

Poiché l’azienda non cambia titolare, non si verifica alcun trasferimento e i rapporti di lavoro proseguono senza modifiche con lo stesso datore. Le eventuali riduzioni di organico previste dal piano seguono le regole ordinarie in materia di licenziamenti. Il rischio principale per i lavoratori è economico: la tenuta del piano e la regolarità dei pagamenti dei crediti sorti durante la procedura.

Continuità indiretta: trasferimento d’azienda e deroghe sindacali

Cessione, conferimento e affitto d’azienda integrano un trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c.: i rapporti proseguono con il cessionario, l’anzianità è conservata e cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti esistenti al momento del trasferimento (art. 2112, comma 2, c.c.). La Cass. civ., Sez. lav., 9 maggio 2025, n. 12274, ha ribadito che la norma si applica non solo all’affitto ma anche alla retrocessione dell’azienda affittata, pure in presenza di una breve interruzione dell’attività per ristrutturazione [§10]: l’«affitto ponte» seguito da retrocessione non azzera, dunque, le tutele.

L’art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428, nei commi 4-bis e 5 come riscritti dall’art. 368 CCII, consente di derogare alla disciplina dell’art. 2112 c.c. con accordo sindacale raggiunto nel corso della consultazione, quando il trasferimento riguarda un’azienda per la quale sia stato aperto il concordato in continuità indiretta e il trasferimento sia successivo all’apertura. L’accordo può prevedere il passaggio solo di una parte dei lavoratori e condizioni di lavoro diverse, anche senza la responsabilità solidale del cessionario per i crediti pregressi. Secondo la ricostruzione di dottrina e prassi, in queste ipotesi la data del trasferimento tiene luogo di quella di cessazione del rapporto ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia (art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297) [§11].

Una via ulteriore: il workers buy out

Un’alternativa è l’acquisto o l’affitto dell’azienda da parte di cooperative costituite dagli stessi lavoratori (workers buy out), richiamato dall’art. 11 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, il cui raccordo con il Codice della crisi è stato analizzato in dottrina [§12]. Nella continuità indiretta è un’opzione da valutare quando serve un soggetto subentrante.


§6 — L’IMPRENDITORE: GOVERNO DELL’IMPRESA E RESPONSABILITÀ

Continuità diretta: governare l’impresa sotto vigilanza

Con la presentazione della domanda l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale: gli atti di ordinaria amministrazione restano liberi, quelli di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del Tribunale (art. 94 CCII, effetti della presentazione della domanda di concordato). È la forma che meglio preserva avviamento, contratti, licenze e clientela. Espone però a due rischi: dover dimostrare l’esistenza di un’azienda reale, come mostra la decisione romana, e garantire nel tempo la tenuta dei flussi, per la quale la clausola di salvaguardia fiorentina indica una soluzione di pianificazione.

Continuità indiretta: perdere la gestione, non il debito

Nella continuità indiretta l’imprenditore non gestisce più l’azienda: se ne separa mediante cessione, conferimento o affitto e il piano si regge sul corrispettivo e sulle garanzie offerte dal terzo. Resta però debitore verso i creditori concorsuali e risponde dell’adempimento del concordato. In compenso il trasferimento può avvenire a condizioni più favorevoli per l’acquirente: nel concordato preventivo l’art. 118, comma 8, CCII deroga alla responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti anteriori risultanti dai libri contabili, altrimenti prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c.; per i debiti tributari una deroga analoga è contenuta nell’art. 16, comma 6, D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 [§3]. Ciò rende l’azienda più appetibile.

Cautele sul soggetto subentrante

La scelta del terzo è il momento più delicato. Un affittuario o un cessionario legato al debitore da vincoli personali o societari espone la proposta a un sindacato più attento sul nesso di funzionalità e sulla congruità del prezzo; la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII può inoltre sostituire il soggetto individuato con un’offerta migliore. L’imprenditore deve mettere in conto di poter perdere il controllo dell’operazione, senza che ciò sia un insuccesso: è la logica del concordato, che rimette al ceto creditorio e al Tribunale il giudizio sul miglior soddisfacimento.


§7 — IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

La giurisprudenza del 2025-2026 converge su un messaggio: la continuità è una qualificazione sostanziale, non nominale. Le pronunce di maggiore rilievo, verificate alla data del 22 ottobre 2026, sono analizzate di seguito.

Il nesso di funzionalità nella continuità indiretta

La Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931, Pres. Ferro, Rel. Farolfi, legge la clausola «a qualunque altro titolo» come ampliamento dei titoli di subentro che non elimina il collegamento funzionale con il piano. Il percorso motivazionale valorizza la Dir. UE 2019/1023 e conferma la decisione di merito che non riconosceva rilievo a contratti di affitto risalenti a circa dieci anni prima. La bussola per l’operatore è semplice: quanto più il titolo è anteriore e scollegato dalla crisi, tanto più difficile sarà sostenere che sia «in funzione della presentazione del ricorso».

Il valore di liquidazione e il controllo di ammissibilità

La Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Rel. Farolfi, resa con ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso ma ha enunciato il principio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., richiamando la Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605 [§9]. Il principio di diritto, nella sintesi che segue, riguarda la verifica di ammissibilità e il valore di liquidazione.

I casi di merito

Il Trib. Roma, 25 giugno 2026, n. 677, e il Trib. Firenze, 20 maggio 2026, n. 135/2026, già esaminati, tracciano i due confini della fattispecie: la sostanza (nessuna azienda, nessuna continuità) e la struttura del piano (la clausola di salvaguardia non trasforma la continuità in liquidazione). Il Tribunale di Firenze ha precisato che la meritevolezza del debitore non è requisito autonomo per l’omologazione in presenza di cram down fiscale, se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale.

Punti ancora aperti

  • La portata del nesso di funzionalità per gli affitti anteriori alla crisi ma non risalenti: la Cassazione ha valorizzato il lasso temporale, ma il criterio resta fattuale.
  • La continuità indiretta senza dipendenti: ammessa dal Tribunale di Pavia quando esiste un ramo da cedere, negata a Roma quando manca l’azienda.
  • La metodologia di stima del valore di liquidazione quando l’azienda è cedibile in esercizio: la Cassazione chiede un confronto concreto, ma non prescrive criteri di calcolo.

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDatan.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. I, Pres. Ferro, Rel. Farolfi8 luglio 202622931«A qualunque altro titolo» non esclude il nesso di funzionalità tra titolo di subentro e piano; lettura alla luce della Dir. UE 2019/1023Ricorso respinto (affitti risalenti a circa dieci anni prima)
Cass. civ., Sez. I, Pres. Ferro, Rel. Farolfi9 luglio 202622960Controllo di legalità sostanziale; valore di liquidazione comprensivo del maggior valore dell’azienda in esercizio; attestazione non vincolanteRicorso inammissibile; principio enunciato ex art. 363 c.p.c.
Trib. Firenze, Pres. Legnaioli, Est. Soscia20 maggio 2026 (pubbl. 8 luglio 2026)135/2026Clausola di vendita di salvaguardia non snatura la continuità diretta; meritevolezza non requisito autonomo nel cram down fiscaleRiqualificazione in liquidatorio esclusa
Trib. Roma25 giugno 2026677Senza azienda effettivamente operativa non vi è continuitàOmologazione negata
Cass. civ., Sez. I, Pres. Ferro, Est. Pazzi8 gennaio 2025348Continuità parziale: porzione significativa del nucleo aziendale e identità qualitativa dell’attività (disciplina previgente)Principio affermato
Cass. civ., Sez. lav.9 maggio 202512274L’art. 2112 c.c. si applica anche alla retrocessione dell’azienda affittataPrincipio affermato
Trib. Pavia13 febbraio 2025n.d.Continuità indiretta configurabile anche senza dipendenti se il piano cede un ramo d’azienda a un terzoPrincipio affermato (fonte secondaria)

§8 — PROFILI OPERATIVI: SCEGLIERE E VERIFICARE LA CONTINUITÀ

Come scegliere la forma di continuità

La scelta non è ideologica ma economica e organizzativa. La continuità diretta è naturale quando l’impresa ha un’organizzazione solida, il management è credibile e i flussi sono dimostrabili. La continuità indiretta si impone quando l’imprenditore non è più in grado di guidare l’azienda, quando un terzo offre un prezzo o un canone superiore al valore di liquidazione, o quando la separazione tra il patrimonio dell’impresa e i debiti pregressi accresce il valore realizzabile.

Errori ricorrenti

  • Fondare la continuità indiretta su un affitto d’azienda risalente nel tempo e scollegato dalla crisi, senza dimostrare il nesso di funzionalità.
  • Stimare il valore di liquidazione in modo atomistico, ignorando il maggior valore dell’azienda in esercizio.
  • Presentare come «in continuità» una società priva di azienda operativa, di personale e di organizzazione.
  • Trascurare la procedura competitiva dell’art. 91 CCII quando il piano individua già l’affittuario o il cessionario.
  • Non pianificare il destino dei lavoratori, omettendo la consultazione sindacale e l’eventuale accordo ai sensi dell’art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428.
  • Affidarsi a un’attestazione poco motivata, confidando in una vincolatività che la Cassazione ha escluso.

Il flusso che segue riassume il percorso logico di verifica.

Flowchart decisionale

Come qualificare e verificare la continuità

Passo 1L’attività prosegue in capo al debitore che ha presentato la domanda?

SÌ: continuità diretta

  • Esiste un’azienda reale e operativa? (Trib. Roma, 25 giugno 2026, n. 677)
  • La vendita è solo clausola di salvaguardia? (Trib. Firenze, 20 maggio 2026, n. 135/2026)

NO: si passa alla domanda successiva

Passo 2Subentra un soggetto diverso (cessione, usufrutto, conferimento, affitto o altro titolo)?

SÌ: continuità indiretta

  • Titolo in funzione della presentazione del ricorso e nesso di funzionalità (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931)
  • Procedura competitiva (art. 91 CCII)
  • Lavoratori: art. 2112 c.c. e accordo ex art. 47 L. 428/1990

NO: concordato liquidatorio

  • Risorse esterne: +10% dell’attivo e almeno 20% ai chirografari (art. 84, comma 4, CCII)

Passo 3Il valore di liquidazione include il maggior valore dell’azienda in esercizio?

SÌ: attestazione motivata

  • Prelazioni sul valore di liquidazione; priorità relativa sull’eccedenza (art. 84, comma 6, CCII)
  • Crediti di lavoro: art. 84, comma 7, CCII

NO: rischio di inammissibilità

  • Il Tribunale non è vincolato dall’attestazione (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960)

Percorso logico di verifica, aggiornato al 22 ottobre 2026.

§9 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Prima di scegliere, mappare le attività: se esiste un’azienda in esercizio, con dipendenti, clienti e organizzazione, documentarlo in modo verificabile.
  • Se la continuità è indiretta, giustificare per iscritto il titolo di subentro e il suo collegamento con la domanda di concordato, specie per gli affitti anteriori.
  • Far stimare il valore di liquidazione comprendendo l’ipotesi di cessione dell’azienda in esercizio e motivare la metodologia: l’attestazione non vincola il Tribunale.
  • Preparare per ogni creditore rilevante l’utilità specifica, indicando se i rapporti contrattuali proseguono con il debitore o con l’avente causa.
  • Se è già individuato l’affittuario o il cessionario, mettere in conto la procedura competitiva e valutare con l’attestatore la tenuta del prezzo.
  • Aprire per tempo il tavolo sindacale: l’accordo ex art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428 definisce chi passa al nuovo datore e a quali condizioni.
  • Prevedere nel piano clausole di salvaguardia o scenari alternativi, strutturati come eventuali e correttivi e non come assetto ordinario.
  • Verificare sempre la disciplina applicabile ratione temporis: le procedure aperte prima del Correttivo ter possono seguire regole diverse.

§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La distinzione tra continuità diretta e indiretta non è formale: cambia il soggetto che gestisce l’azienda, il rischio che i creditori assumono, la sorte dei rapporti di lavoro e il ruolo dell’imprenditore. Il legislatore ha reso la continuità un percorso privilegiato, svincolandola da soglie di prevalenza e da obblighi occupazionali quantitativi; la giurisprudenza del 2026 ne ha rafforzato, in cambio, il presidio sostanziale.

Chi propone un concordato in continuità deve poter rispondere a quattro domande: esiste un’azienda reale? Il titolo di subentro, se c’è, è funzionale al ricorso? Il valore di liquidazione include il maggior valore dell’azienda in esercizio? Che cosa accade ai lavoratori? Il debitore in buona fede che affronta con serietà queste domande dispone di uno strumento di grande efficacia per salvare l’impresa e, con essa, occupazione e valore.

Per i creditori e i lavoratori la stessa griglia è uno strumento di tutela: consente di leggere la proposta oltre le formule e di cogliere i punti in cui la continuità è soltanto dichiarata. Il quadro descritto riflette lo stato del diritto al 22 ottobre 2026.


Note in calce

[§1] Testo vigente dell’art. 84 CCII: Brocardi.it, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornamento al 12 agosto 2026 (commi 8 e 9 abrogati dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).

[§2] IPSOA Quotidiano, 24 gennaio 2019, contributo sulle tutele dell’occupazione nel concordato in continuità, riferito alla stesura originaria dell’art. 84 CCII.

[§3] M. Spiotta, La (rafforzata) continuità aziendale nel contesto dei rinnovati strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 31 marzo 2025.

[§4] Trib. Roma, 25 giugno 2026, n. 677: Lavorofisco, Concordato in continuità bocciato: senza azienda niente omologa, 6 ottobre 2026. Sezione e relatore non reperibili nelle fonti consultate.

[§5] Trib. Firenze, 20 maggio 2026 (pubbl. 8 luglio 2026), n. 135/2026, Pres. Legnaioli, Est. Soscia: Osservatorio Insolvenza, Concordato in continuità: la clausola di vendita dell’azienda non trasforma il piano in liquidatorio, 15 settembre 2026.

[§6] Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931, Pres. Ferro, Rel. Farolfi: Diritto Bancario, La configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, 29 luglio 2026.

[§7] Trib. Pavia, 13 febbraio 2025, pubblicata su ilcaso.it e richiamata da M. Spiotta, cit. Il numero del provvedimento, la sezione e il relatore non sono indicati nelle fonti consultate.

[§8] Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, Pres. Ferro, Est. Pazzi, in Dirittodellacrisi.it, nel passaggio riportato da M. Spiotta, cit.; v. anche EC News, 18 marzo 2025. La decisione applica la disciplina previgente ratione temporis.

[§9] Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960, Pres. Ferro, Rel. Farolfi: Diritto Bancario, Sul valore di liquidazione nel concordato in continuità indiretta, 24 agosto 2026; EIUS, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960 (25 settembre 2026); ItaliaOggi, Concordato, continuità aziendale garantita sin dall’inizio, 31 luglio 2026.

[§10] Cass. civ., Sez. lav., 9 maggio 2025, n. 12274, massima n. 1 consultata online. Presidente e relatore non reperibili nelle fonti consultate.

[§11] M. Scofferi, A. Consiglio, Il trasferimento dell’azienda in crisi, in Contratti – La Rivista, n. 6, ottobre 2022; F. Natalini, Correttivo-ter al Codice della crisi: le novità per il lavoro, in Il giurista del lavoro, ottobre 2024.

[§12] M. Piscitelli, Le operazioni di «workers buy out» ed il CCII tra coordinamento normativo ed opportunità operative, in Dirittodellacrisi.it, 25 novembre 2024.

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