Dal caso Miteni ai nuovi limiti sull’acqua potabile: contro chi agire, con quali strumenti e con quali prove, tra gestore idrico e responsabile
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Per anni l’acqua che sgorgava dai rubinetti di una vasta area tra le province di Vicenza, Verona e Padova ha contenuto concentrazioni anomale di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), composti di sintesi impiegati da decenni in rivestimenti, tessuti tecnici, schiume antincendio e processi industriali. Sono chiamate «inquinanti eterni» perché non si degradano, si accumulano negli organismi viventi e migrano con facilità nelle falde.
La contaminazione, ricondotta dalla Corte d’Assise di Vicenza all’attività dello stabilimento Miteni di Trissino, ha prodotto una delle più ampie esposizioni della popolazione a PFAS mai accertate in Europa, con oltre trecentomila persone coinvolte secondo le ricostruzioni del processo [§1]. Il giudizio penale si è chiuso in primo grado con undici condanne, ma la sentenza non è definitiva e, soprattutto, non esaurisce la tutela dei singoli: il cittadino che ha bevuto acqua contaminata, che ha PFAS nel sangue o la cui casa ha perso valore dispone di strade civili, amministrative e collettive, ciascuna con propri presupposti, termini e ostacoli probatori.
L’articolo mette ordine in questo scenario. Dopo avere ricostruito i limiti che l’acqua potabile deve rispettare, con le novità entrate in vigore nel 2026, distingue due piani che il dibattito pubblico tende a confondere: la responsabilità contrattuale del gestore del servizio idrico, che risponde della conformità dell’acqua fornita, e la responsabilità extracontrattuale di chi ha causato la contaminazione, azionabile anche in forma collettiva. Esamina poi la giurisprudenza più recente, il tema della prova del nesso causale e del danno e, in chiusura, propone alcuni consigli operativi per chi vive in una zona interessata.
La distinzione di fondo, che attraversa tutto il testo, è quella tra il danno all’ambiente in senso stretto, che spetta allo Stato, e il danno subìto dal singolo nella salute e nel patrimonio, che il residente può far valere in proprio. Sapere contro chi agire, e su quale base, è spesso più importante del tempo che passa: ogni via ha infatti un proprio termine di prescrizione e un proprio giudice.
§2 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: I LIMITI PFAS PER L’ACQUA DI CASA
La disciplina dell’acqua destinata al consumo umano
La qualità dell’acqua del rubinetto è regolata dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della Dir. (UE) 2020/2184, che ha abrogato il previgente D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (art. 25 D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18). L’art. 4 D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e l’Allegato I dello stesso decreto fissano i requisiti minimi dell’acqua. Per i PFAS rilevano due valori: 0,10 µg/L per la «somma di PFAS», riferita a un elenco definito di molecole portato da 24 a 30 dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, e 0,02 µg/L per la «somma di 4 PFAS» (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS), considerata il parametro più critico per la salute.
Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2025, S.O. n. 24/L) ha inoltre soppresso il parametro «PFAS — totale» e introdotto un valore di 10 µg/L per l’acido trifluoroacetico (TFA), sottoprodotto persistente di alcuni PFAS e di taluni fitofarmaci.
Il calendario dell’obbligatorietà
L’art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 collocava al 12 gennaio 2026 il termine entro cui regioni, autorità sanitarie e gestori idro-potabili dovevano adottare le misure necessarie a rispettare i nuovi valori, con controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026. Per il solo parametro «somma di 4 PFAS» i termini sono stati posticipati di sei mesi dall’art. 1, comma 622, L. 30 dicembre 2025, n. 199: il controllo è dunque obbligatorio dal 13 luglio 2026. L’art. 1, comma 623, L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha stabilito che, nelle more, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4, indicate nell’Allegato III, Parte B, D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, non concorrono al rispetto del valore della «somma di PFAS». Per il TFA le misure vanno adottate entro il 12 gennaio 2027, con controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2027 (art. 24, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18).
Perché il limite conta per l’azione legale
Prima di questo calendario i riferimenti erano soprattutto indicazioni sanitarie e livelli di performance; oggi i parametri sono vincolanti e il loro superamento costituisce una non conformità dell’acqua erogata. È un fatto oggettivo, documentabile con le analisi, che consente di impostare l’azione contrattuale contro il gestore senza dover dimostrarne la colpa.
Il quadro europeo in movimento
La Dir. (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, modifica la Dir. 2000/60/CE, la Dir. 2006/118/CE e la Dir. 2008/105/CE ampliando l’elenco delle sostanze prioritarie ai contaminanti emergenti, tra cui i PFAS [§2]; le fonti consultate non ne riportano i termini di recepimento. Il Reg. (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, ha modificato l’Allegato XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) restringendo l’uso dei PFAS nelle schiume antincendio. Quanto alla restrizione «universale» ai sensi di REACH, l’ECHA ha chiuso la consultazione il 25 maggio 2026 e, alla data odierna, non risultano il parere definitivo né la proposta della Commissione [§3].
§3 — LA VICENDA VENETA: DAL PROCESSO MITENI ALLA TUTELA DEI RESIDENTI
I fatti accertati in primo grado
Lo stabilimento di Trissino, nato come RiMAr (Ricerche Marzotto) e divenuto poi Miteni, ha prodotto per decenni composti perfluorurati, tra cui PFOA e PFOS; controllato da Mitsubishi dal 1996 al 2009, poi passato a ICIG, è fallito nel 2018. Con la Corte d’Assise di Vicenza, sentenza (dispositivo) 26 giugno 2025, motivazioni depositate il 17 dicembre 2025, Pres. Antonella Crea, undici dei quindici imputati, ex manager di Miteni e delle società controllanti, sono stati dichiarati colpevoli, con pene che sommano 141 anni di reclusione, a fronte di imputazioni che, secondo le cronache, comprendevano l’avvelenamento di acque (art. 439 c.p.), il disastro innominato (art. 434 c.p.), l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e profili di bancarotta [§4].
Le motivazioni ricostruiscono una consapevolezza dell’inquinamento risalente almeno al 2009 e protrattasi anche dopo l’allarme lanciato dal CNR nel 2013. Tra i passaggi riportati dalla stampa specializzata, la Corte osserva che «il diritto ambientale della prevenzione e della tutela non si esaurisce con la disciplina sulle bonifiche, ma è molto più articolato e completo, in quanto per le sostanze non normate vieta tassativamente la loro immissione significativa e misurabile nell’ambiente dove prima queste non c’erano e ne impone la drastica o totale rimozione» [§1].
I risarcimenti riconosciuti
La Corte ha ammesso oltre trecento parti civili, tra enti pubblici e privati. Al Ministero dell’ambiente sono stati riconosciuti importi che la stampa indica tra 56 e 58 milioni di euro; alla Regione Veneto circa 6,6 milioni di euro per danni patrimoniali, con reiezione della domanda per danno all’immagine; ai singoli cittadini provvisionali che la stampa indica tra 15.000 e 20.000 euro a persona [§5]. Nel settembre 2026 è stato reso noto che Acque del Chiampo ha ricevuto l’intero importo di oltre 515.000 euro, versato da Mitsubishi Corporation e da Ici Se, e che anche Acquevenete e Viacqua hanno incassato le somme loro riconosciute [§6].
Una sentenza non definitiva
Tutti gli undici condannati hanno impugnato la sentenza, risultano depositati ventisei atti di appello e la Regione Veneto ha a sua volta impugnato la reiezione del danno d’immagine [§7]. La decisione non è quindi irrevocabile, circostanza che incide sull’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile (art. 651 c.p.p.) e impone ai residenti di non fare affidamento sul solo esito penale. Dalle fonti consultate non risultano né la data dell’udienza d’appello né un esito del secondo grado.
§4 — CHI RISPONDE: GESTORE, RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO ED ENTI PUBBLICI
Il gestore del servizio idrico: responsabilità contrattuale
Il rapporto tra utente e gestore del servizio idrico integrato (artt. 141 ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, TUA), Parte Terza, Sezione III) ha natura contrattuale: il corrispettivo è dovuto a fronte della fornitura di un’acqua conforme. Ne discende, secondo Cass. civ., Sez. III, ord. 10 ottobre 2025 (ud. 16 settembre 2025), n. 27181 [§8], che la somministrazione di acqua priva dei requisiti di legge integra inadempimento (art. 1218 c.c.), con riduzione del corrispettivo e risarcimento del danno patrimoniale, liquidabile in via equitativa (art. 1226 c.c.) anche in assenza di scontrini fiscali, purché sia provato l’an della lesione.
Per il residente la posizione è favorevole: non deve dimostrare la colpa del gestore, ma soltanto il contratto, la non conformità e il danno; spetta al gestore provare che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Quando la contaminazione proviene da terzi, tale prova liberatoria va valutata caso per caso e dovrebbe comprendere l’adozione di tutte le misure disponibili, come filtrazione, interconnessioni e controlli.
La catena delle rivalse
Il gestore condannato può rivalersi chiamando in manleva l’ente concedente: secondo Cass. civ., Sez. II, ord. 25 giugno 2025 (ud. 9 maggio 2025), n. 17138 [§8], tale domanda, qualificabile come garanzia impropria, resta nella giurisdizione del giudice ordinario insieme alla domanda risarcitoria principale. Oppure può agire contro il responsabile della contaminazione: i gestori veneti hanno scelto questa via costituendosi parti civili nel processo Miteni. Il gestore è dunque, al tempo stesso, destinatario delle pretese degli utenti e danneggiato dall’inquinamento: risponde soprattutto delle non conformità dell’acqua e delle spese conseguenti, mentre i danni alla salute e al patrimonio vanno ricondotti al responsabile della contaminazione.
Schema gerarchico
Chi risponde verso chi: la catena delle responsabilità
Residente (utente e danneggiato)
Gestore del servizio idrico
Responsabile della contaminazione
Il gestore è insieme destinatario delle pretese degli utenti e danneggiato dall’inquinamento.
Il responsabile della contaminazione
Responsabile è chi ha causato l’inquinamento, ma non solo la società che gestiva lo stabilimento. Con la T.A.R. Veneto, Sez. IV, sentenza pubblicata il 27 maggio 2024, n. 1192 (R.G. n. 10/2020), il giudice amministrativo ha respinto i motivi con cui Mitsubishi Corporation contestava la propria individuazione come responsabile da parte della Provincia di Vicenza, con diffida del 7 maggio 2019 (artt. 244 ss. TUA, Parte Quarta, Titolo V). Applicando la nozione sostanzialistica di impresa, richiamata dal Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301, secondo cui le responsabilità ambientali vanno allocate in capo ai soggetti che hanno tratto utilità dall’attività inquinante, il T.A.R. ha escluso che per affermare l’unicità dell’impresa occorra la prova di specifici atti di ingerenza della capogruppo.
Il principio interessa i residenti perché indica verso chi, oltre alla società operativa fallita, appare plausibile dirigere la pretesa risarcitoria. La sentenza riguarda però l’obbligo di bonifica e non stabilisce, di per sé, la responsabilità civile verso i singoli: restano da provare condotta, nesso causale e danno.
Gli enti pubblici di controllo
Regione, aziende sanitarie e agenzie ambientali non rispondono per il solo fatto della contaminazione. I residenti possono tuttavia sollecitarne l’azione con gli strumenti amministrativi descritti più avanti e, nei casi estremi di inerzia prolungata, invocare i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo sugli obblighi positivi di protezione e di informazione.
§5 — LE AZIONI ESPERIBILI DAL RESIDENTE
Gli strumenti a disposizione del residente non sono alternativi ma, in linea di principio, cumulabili, fermo il divieto di duplicazione del risarcimento. Lo schema seguente ne riassume presupposti, prova, termini e giudice competente.
Schema comparativo
Le quattro vie di tutela del residente a confronto
Le vie sono in linea di principio cumulabili, nel rispetto del divieto di duplicazione del risarcimento.
Prima via: l’azione contrattuale contro il gestore
È la via più lineare quando l’acqua erogata supera i valori di parametro. Presupposti sono il contratto di fornitura, la non conformità documentata (analisi del gestore, dell’azienda sanitaria, dell’agenzia ambientale o di parte) e il danno. Il giudice è quello ordinario. Si possono chiedere la riduzione del canone, il rimborso delle spese per acqua alternativa e filtri domestici e il risarcimento del danno non patrimoniale per il disagio subìto. Il termine di prescrizione è decennale (art. 2946 c.c.). Prima di agire conviene verificare gli eventuali obblighi di conciliazione previsti dalla disciplina ARERA.
Seconda via: la responsabilità extracontrattuale del responsabile
Il fondamento è l’art. 2043 c.c. e, se l’attività è pericolosa, l’art. 2050 c.c., che pone a carico dell’esercente la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Il danno risarcibile al singolo si distingue dal danno ambientale in senso stretto, che spetta allo Stato (art. 300 TUA, Parte Sesta, Titolo I; art. 311 TUA, Parte Sesta, Titolo III): il diritto dei soggetti danneggiati nella salute o nei beni di loro proprietà di agire in giudizio nei confronti del responsabile è espressamente fatto salvo dall’art. 313, comma 7, TUA, Parte Sesta, Titolo III. Il termine è quinquennale (art. 2947, comma 1, c.c.), con decorrenza da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), ma se il fatto è previsto dalla legge come reato si applica l’eventuale più lunga prescrizione penale (art. 2947, comma 3, c.c.). Per le patologie a lunga latenza il dies a quo richiede particolare attenzione.
Terza via: l’azione civile nel processo penale e l’azione autonoma
L’azione civile può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno (art. 74 c.p.p.; art. 185 c.p.). Nel processo Miteni le parti civili hanno ottenuto provvisionali immediatamente esecutive (art. 539, comma 2, c.p.p.; art. 540, comma 2, c.p.p.). Chi non si è costituito non perde il diritto e può agire in sede civile; l’art. 651 c.p.p. attribuisce però efficacia di giudicato alla condanna penale solo se irrevocabile e limitatamente all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato. Restano da provare il danno e il nesso causale riferiti al singolo.
Quarta via: l’azione di classe
Gli artt. 840-bis ss. c.p.c., introdotti dalla L. 12 aprile 2019, n. 31, consentono di agire in forma collettiva a tutela di diritti individuali omogenei, anche in via inibitoria (art. 840-sexiesdecies c.p.c.), davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. Il meccanismo è quello dell’adesione volontaria, possibile anche dopo la sentenza di accoglimento. Nel maggio 2026 è stata annunciata un’azione collettiva risarcitoria contro Mitsubishi Corporation e ICIG, con oltre 40.000 adesioni dichiarate e un valore stimato di due miliardi di euro [§9]; non risulta, alla data odierna, il deposito dell’atto introduttivo.
Un nodo interpretativo riguarda il profilo temporale: per gli illeciti commessi fino al 19 maggio 2021 resta ferma la disciplina previgente, l’art. 140-bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), riferita ai soli rapporti di consumo [§10]. Se la nuova azione possa agganciarsi alla persistente omessa bonifica, intesa come illecito permanente protratto oltre quella data, è questione ancora priva di pronunce.
Gli strumenti amministrativi e informativi
Accanto alle azioni risarcitorie il residente può chiedere l’accesso alle informazioni ambientali detenute da azienda sanitaria, agenzia ambientale, Regione e gestore (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195); presentare richieste di intervento statale al Ministero dell’ambiente (art. 309 TUA, Parte Sesta, Titolo II), il cui provvedimento o silenzio è impugnabile davanti al giudice amministrativo (art. 310 TUA, Parte Sesta, Titolo II); chiedere un accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) per cristallizzare lo stato delle acque o dei luoghi. Non producono di per sé un risarcimento, ma preparano e rafforzano le azioni principali.
§6 — LA PROVA: NESSO CAUSALE, DANNO E QUANTIFICAZIONE
Il nesso causale
Nel giudizio civile il nesso causale si accerta con il criterio della preponderanza dell’evidenza, o del «più probabile che non»: Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581. La prova non richiede certezza scientifica, ma un’elevata probabilità logica sorretta da dati individuali (sieroconcentrazioni, storia residenziale, fonte di approvvigionamento idrico) e da dati epidemiologici. Programmi di sorveglianza sanitaria e analisi delle acque forniscono elementi utili; la consulenza tecnica d’ufficio resta lo strumento decisivo.
Le voci di danno
- danno biologico, se vi è una lesione psicofisica documentata e collegabile all’esposizione;
- danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente protetti (art. 2059 c.c.; art. 32 Cost.), secondo l’impostazione unitaria di Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Pres. Carbone, Rel. Preden; il turbamento e il timore di ammalarsi sono profili controversi, che richiedono di regola l’allegazione di conseguenze concrete;
- danni patrimoniali: spese per acqua alternativa, filtri, analisi e visite specialistiche;
- deprezzamento dell’immobile, da provare con perizia di stima.
Quando l’ammontare esatto non è dimostrabile, il giudice può liquidare in via equitativa (art. 1226 c.c.; art. 2056 c.c.), ma l’esistenza del danno deve essere provata.
§7 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Il principio di diritto delle Sezioni Unite sul giudice competente
Con Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2021, n. 20824 [§11] le Sezioni Unite hanno chiarito il riparto di giurisdizione in materia di danno ambientale. Il principio di diritto può essere così sintetizzato: sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 310 TUA, Parte Sesta, Titolo II, le controversie sull’impugnazione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, mentre resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle cause risarcitorie o inibitorie promosse da chi abbia subìto un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo l’art. 313, comma 7, TUA, Parte Sesta, Titolo III.
In coerenza, la Corte cost., sentenza 19 aprile 2016 (dep. 1 giugno 2016), n. 126, Pres. Grossi, Red. Coraggio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 1, TUA, Parte Sesta, Titolo III, che riserva allo Stato l’azione per il danno ambientale, rilevando che il sistema conserva il diritto dei soggetti danneggiati nella salute o nei beni di loro proprietà di agire contro il responsabile (art. 313, comma 7, TUA, Parte Sesta, Titolo III).
Obblighi dello Stato e convenzione europea: il caso Cannavacciuolo
La Corte EDU, Sez. I, 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, ric. n. 51567/14 e altri [§12], resa nel caso della cosiddetta «Terra dei fuochi», ha accertato la violazione del diritto alla vita (art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848) per l’insufficiente reazione delle autorità italiane a un rischio ambientale grave e prolungato. Con le caratteristiche della sentenza pilota ha indicato misure generali: una strategia globale, un’autorità indipendente di monitoraggio e una piattaforma informativa. Non riguarda i PFAS, ma offre un argomento sulla portata degli obblighi positivi dei pubblici poteri.
Il nesso tra esposizione a PFAS e malattia: il Tribunale di Vicenza
Trib. Vicenza, Sez. Lav., 13 maggio 2025, n. 251 [§13] ha accolto il ricorso degli eredi di un ex operaio di RiMAr e Miteni, deceduto nel 2014 per un tumore della pelvi renale, condannando l’INAIL a costituire la rendita ai superstiti (art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124): secondo le fonti consultate, è il primo riconoscimento giudiziale del collegamento causale tra esposizione a PFOA e PFOS e un decesso. Ha natura previdenziale e non accerta responsabilità civili, ma mostra che il nesso causale con patologie gravi può essere dimostrato con consulenza tecnica.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | n. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. | 11 gennaio 2008 | 581 | Nesso causale civile: preponderanza dell’evidenza («più probabile che non») | Principio affermato |
| Cass. civ., Sez. Un. | 11 novembre 2008 | 26972 | Unitarietà del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.): risarcibile per lesione di interessi costituzionalmente protetti | Principio affermato |
| Corte cost. | 19 aprile 2016 (dep. 1 giugno 2016) | 126 | Art. 311, comma 1, TUA: salvo il diritto del singolo danneggiato ex art. 313, comma 7, TUA | Questione non fondata |
| Cons. Stato, Sez. IV | 6 aprile 2020 | 2301 | Nozione sostanzialistica di impresa: la responsabilità ambientale grava su chi ha tratto utilità dall’attività inquinante | Principio richiamato dal T.A.R. Veneto |
| Cass. civ., Sez. Un., ord. | 21 luglio 2021 | 20824 | Giudice ordinario per le cause risarcitorie e inibitorie per lesione di salute o proprietà; giudice amministrativo per l’art. 310 TUA | Giurisdizione ordinaria |
| T.A.R. Veneto, Sez. IV | 27 maggio 2024 (pubbl.) | 1192 | Responsabilità ambientale della controllante in base alla nozione sostanzialistica di impresa (artt. 244 ss. TUA) | Motivi respinti |
| Corte EDU, Sez. I | 30 gennaio 2025 | ric. 51567/14 e altri | Violazione dell’art. 2 CEDU per inerzia sul rischio ambientale («Terra dei fuochi»); sentenza pilota | Violazione accertata |
| Trib. Vicenza, Sez. Lav. | 13 maggio 2025 | 251 | Nesso causale tra esposizione a PFOA e PFOS e decesso: rendita ai superstiti | Ricorso accolto |
| Cass. civ., Sez. II, ord. | 25 giugno 2025 | 17138 | Manleva del gestore verso l’ente concedente: giurisdizione ordinaria | Giurisdizione ordinaria |
| Corte d’Assise di Vicenza | 26 giugno 2025 (dispositivo); 17 dicembre 2025 (motivazioni) | n.d. | Responsabilità penale di undici ex manager Miteni; provvisionali alle parti civili | Condanna di primo grado, impugnata |
| Cass. civ., Sez. III, ord. | 10 ottobre 2025 | 27181 | Acqua non conforme: inadempimento, riduzione del corrispettivo, danno liquidabile in via equitativa | Giurisdizione ordinaria; principio affermato |
Per le pronunce per le quali non sono indicati Presidente e relatore, tali dati non risultano dalle fonti verificate alla data di elaborazione; per la Corte d’Assise di Vicenza il numero della sentenza non è stato reperito (n.d.).
§8 — CONSIGLI OPERATIVI
- Conservare la documentazione: contratto di fornitura, bollette, comunicazioni del gestore, scontrini per acqua e filtri. Anche quando la liquidazione equitativa non li richiede, rafforzano la prova.
- Chiedere per iscritto i dati analitici del punto di consegna al gestore, all’azienda sanitaria e all’agenzia ambientale, anche ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e conservare le risposte.
- Documentare l’esposizione: indirizzo e periodi di residenza, fonte di approvvigionamento (acquedotto o pozzo), esami ematici e relative date; se invitati, aderire ai programmi di sorveglianza sanitaria e conservare i referti.
- Confrontare le analisi con i valori di legge: dopo il 13 luglio 2026 il riferimento è la «somma di PFAS» (0,10 µg/L) e la «somma di 4 PFAS» (0,02 µg/L). Un superamento va contestato per iscritto al gestore.
- Presidiare i termini: cinque anni per l’illecito, salvo il più lungo termine penale se il fatto è reato (art. 2947, commi 1 e 3, c.c.), dieci per il contratto (art. 2946 c.c.); la costituzione in mora interrompe la prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.).
- Valutare la posizione nel processo penale: chi non si è costituito parte civile in primo grado conserva l’azione civile, e la sentenza non è definitiva.
- Considerare con cautela le adesioni collettive: verificarne presupposti, costi, mandato ed effetti sull’azione individuale prima di aderire.
- Pozzi privati: la contaminazione di un pozzo domestico non rientra nel servizio idrico; l’azione va rivolta al responsabile, con campionamenti di laboratori accreditati e catena di custodia dei campioni.
§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Chi abita in una zona contaminata da PFAS non dispone di un unico rimedio, ma di una pluralità di strade che vanno scelte in base al bersaglio: il gestore risponde, in via contrattuale, della conformità dell’acqua; il responsabile della contaminazione risponde, in via extracontrattuale, dei danni alla salute e al patrimonio; i pubblici poteri rispondono dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e informazione. Confondere questi piani significa spesso scegliere l’azione sbagliata, o il convenuto sbagliato.
Il 2026 segna un passaggio importante: con l’obbligatorietà dei controlli sui parametri PFAS, il superamento dei valori di legge diventa un dato oggettivo e documentabile, che rafforza la posizione dell’utente. Sul versante della responsabilità per l’inquinamento, la sentenza Miteni di primo grado offre un accertamento di grande peso, ma non definitivo: valgono le cautele illustrate sul giudicato penale e sulla necessità di provare, per ciascun ricorrente, danno e nesso causale.
Il vero terreno di confronto resterà quello probatorio: dati ematici, storia idropotabile, consulenze tecniche. Per questo la raccolta ordinata dei documenti, oggi, è la mossa più utile. Le indicazioni qui proposte hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del singolo caso, che dipende dall’esposizione effettiva, dal luogo di residenza e dai termini ancora utili. Un esame tempestivo della posizione individuale consente di scegliere la via più adatta prima che i termini maturino.
Note in calce
[§1] Il Fatto Alimentare, articolo sulle motivazioni della sentenza del processo Miteni, gennaio 2026; GreenMe, articolo sulle motivazioni della sentenza. https://ilfattoalimentare.it/processo-miteni-pfas-motivazioni-sentenza.html ; https://www.greenme.it/ambiente/disastro-ambientale-da-pfas-le-motivazioni-della-sentenza-che-inchioda-miteni-sapevano-di-avvelenare-350mila-persone/
[§2] Istituto Superiore di Sanità, Epicentro, pagina sulla direttiva (UE) 2026/805 (numero e data); Parlamento europeo, risoluzione legislativa del 26 marzo 2026 sulla posizione del Consiglio in prima lettura (P10_TA(2026)0093). https://www.epicentro.iss.it/ambiente/inquinamento-acque-direttiva-2026-805 ; https://data.europarl.europa.eu/distribution/doc/TA-10-2026-0093_it.pdf
[§3] PuntoSicuro, articolo sul sostegno dell’ECHA alla restrizione dei PFAS; Linklaters, «EU universal PFAS restriction process enters its decisive phase». https://www.puntosicuro.it/rischio-chimico-C-33/l-echa-sostiene-la-restrizione-delle-sostanze-pfas-con-deroghe-mirate-AR-26307/ ; https://sustainablefutures.linklaters.com/post/102mp62/eu-universal-pfas-restriction-process-enters-its-decisive-phase-seac-draft-opin
[§4] Insurance Trade, «Caso Miteni, cosa imparare da questa sentenza storica»; Il Giornale di Vicenza, cronaca della sentenza di primo grado. Le imputazioni indicate sono quelle riferite dalle fonti di stampa e non sostituiscono la lettura del dispositivo. https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/osservatori/16399/caso-miteni-cosa-imparare-da-questa-sentenza-storica ; https://www.ilgiornaledivicenza.it/territorio-vicentino/arzignano/processo-pfas-sentenza-corte-assise-condanne-1.12721717
[§5] Il Mattino di Padova, articolo sulle provvisionali alle parti civili del processo Miteni; Il Salvagente, 26 giugno 2025. Gli importi sono quelli riferiti dalla stampa; per il Ministero dell’ambiente le fonti riportano cifre tra 56,8 e 58 milioni di euro. https://www.mattinopadova.it/regione/pfas-miteni-provvisionali-parti-civili-erogazione-dnyzu13s ; https://ilsalvagente.it/2025/06/26/pfas-processo-miteni-pene-per-141-anni-e-58-milioni-di-risarcimento-per-linquinamento-in-venet/
[§6] ANSA, «Pfas, Acque del Chiampo ottiene risarcimento da aziende condannate per inquinamento», 7 settembre 2026. https://www.ansa.it/veneto/notizie/2026/09/07/pfas-acque-del-chiampo-ottiene-risarcimento-da-aziende-condannate-per-inquinamento_e1404c48-da99-489a-b810-2a8c56239681.html
[§7] Il Giornale di Vicenza, «Condanne per l’inquinamento da Pfas, depositati 26 ricorsi in appello»; VeronaSera, 7 gennaio 2026, sull’appello degli undici ex manager; VicenzaToday, 6 febbraio 2026, sul ricorso della Regione Veneto. https://www.ilgiornaledivicenza.it/territorio-vicentino/valdagno/condanne-per-l-inquinamento-da-pfas-depositati-26-ricorsi-in-appello-1.12988687 ; https://www.veronasera.it/attualita/caso-miteni-tutti-gli-11-ex-manager-condannati-fanno-appello.html ; https://www.vicenzatoday.it/cronaca/pfas-regione-ricorso-appello-danno-immagine-6-febbraio-2026.html
[§8] Quotidiano Legale, Osservatorio sulle acque pubbliche e private, nn. 2/2025 e 4/2025, repertori della giurisprudenza di legittimità. https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2025/07/Osservatorio-sulle-acque-pubbliche-e-private-2-2025.pdf ; https://www.quotidianolegale.it/wp-content/uploads/2026/01/Osservatorio-sulle-acque-pubbliche-e-private-trim.-n.-4-2025.pdf
[§9] Il Giornale di Vicenza, «Inquinamento da Pfas, 40 mila cittadini pronti a una class action da 2 miliardi», 12 maggio 2026; Il Gazzettino, cronaca dell’iniziativa collettiva. https://www.ilgiornaledivicenza.it/territorio-vicentino/valdagno/inquinamento-da-pfas-40-mila-cittadini-pronti-a-una-class-action-da-2-miliardi-1.13010878 ; https://www.ilgazzettino.it/nordest/vicenza_bassano/pfas_veneto_class_action_adesioni_trissino-9527499.html
[§10] M. Beleggia – G. Santambrogio, Azioni collettive, 2024, dirittobancario.it, sulla disciplina transitoria della L. 12 aprile 2019, n. 31.
[§11] Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto, «Al giudice ordinario le lesioni al diritto alla salute o alla proprietà da danno ambientale», 2 settembre 2021. https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/al-giudice-ordinario-lesioni-diritto-salute-o-proprieta-danno-ambientale-AEM4exf
[§12] Camera dei deputati, Osservatorio sulla giurisprudenza CEDU, scheda della sentenza; Dequo, «Terra dei fuochi, sentenza CEDU». https://www.dequo.it/articoli/terra-dei-fuochi-sentenza-cedu
[§13] Certifico, «Sentenza Tribunale di Vicenza 13 maggio 2025 – PFAS e malattia professionale». https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/sentenza-tribunale-di-vicenza-13-maggio-2025-pfas-e-malattia-professionale