Investire cento euro in una start-up: crowdfunding, Regolamento ECSP e i limiti reali della tutela per l’investitore non professionale

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Obblighi informativi del gestore, test d’ingresso, scheda informativa chiave e i confini — spesso sottovalutati — della responsabilità della piattaforma quando il progetto finanziato fallisce


§1 — SOMMARIO

Il crowdfunding di investimento ha democratizzato l’accesso a forme di finanziamento un tempo riservate a investitori istituzionali o a soggetti con ingenti disponibilità patrimoniali: con poche decine o poche centinaia di euro, chiunque può oggi diventare socio di una start-up innovativa o finanziatore di un progetto immobiliare, attraverso una piattaforma online. Il Regolamento UE n. 2020/1503 (Regolamento ECSP) ha costruito, a partire dal 2023, un sistema armonizzato di autorizzazione e di tutele per questo mercato, imponendo alle piattaforme obblighi informativi stringenti e specifici presidi per gli investitori non sofisticati. Ma quando il progetto finanziato fallisce — come sempre più spesso accade, specie nel comparto immobiliare — emerge con chiarezza un dato che l’investitore raramente considera al momento della sottoscrizione: la piattaforma di crowdfunding non garantisce, di regola, l’esito dell’investimento, e i confini della sua responsabilità sono più stretti di quanto l’intuizione comune suggerirebbe. Questo articolo ricostruisce il sistema di tutele previsto dalla normativa vigente e i suoi limiti reali, alla luce della prassi applicativa più recente.


📌 Nota di aggiornamento

Articolo elaborato il 15 settembre 2026. Non risultano, alla data odierna, modifiche normative al Regolamento ECSP successive alla sua piena applicazione in Italia (10 novembre 2023), né overruling giurisprudenziali di rilievo sul tema. Si segnala, quale sviluppo interpretativo di rilievo verificato tramite ricerca web alla data odierna, l’analisi dottrinale pubblicata nei giorni immediatamente precedenti alla redazione del presente contributo sui limiti di responsabilità del gestore della piattaforma rispetto al Fondo Rischi nel crowdfunding immobiliare, qui pienamente recepita al § 5. Il quadro normativo e giurisprudenziale qui descritto riflette lo stato del diritto alla data di elaborazione indicata; sviluppi successivi non sono qui recepiti.


§2 — COS’È IL CROWDFUNDING DI INVESTIMENTO: EQUITY-BASED E LENDING-BASED

Due modelli, una definizione comune. Il Regolamento UE n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Regolamento ECSP — European Crowdfunding Service Providers), definisce il servizio di crowdfunding come l’abbinamento, tramite l’utilizzo di una piattaforma online, tra interessi di investitori a finanziare attività economiche e interessi di titolari di progetti a reperire capitali, attraverso due modalità operative distinte: l’intermediazione nella concessione di prestiti (lending-based crowdfunding, o social lending) e il collocamento, senza impegno irrevocabile, di valori mobiliari e strumenti ammessi emessi dai titolari dei progetti, ovvero la ricezione e trasmissione di ordini dei clienti relativi a tali valori (equity-based crowdfunding). [§1]

La genesi del Regolamento e la sua applicazione in Italia. Il Regolamento ECSP nasce con l’obiettivo dichiarato di favorire lo sviluppo del crowdfunding attraverso l’armonizzazione delle regole di comportamento a livello dell’Unione europea, di rafforzare la fiducia degli investitori, di migliorare l’accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese, e di creare un mercato unico europeo per questa forma di finanza alternativa. In Italia, il Regolamento è pienamente applicabile dal 10 novembre 2023, a seguito dell’adeguamento della normativa nazionale operato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30, che ha introdotto nel Testo Unico della Finanza una nuova definizione di «servizi di crowdfunding» all’art. 1, comma 5-novies, e ha attribuito alla Consob — ai sensi dell’art. 4-sexies.1, commi 5 e 6, TUF — la competenza a vigilare sull’osservanza degli obblighi di trasparenza e di correttezza previsti dal Regolamento europeo. [§2]


§3 — GLI OBBLIGHI INFORMATIVI: LA SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL’INVESTIMENTO

Un documento pensato sul modello del KID. Il principale presidio informativo previsto dal Regolamento ECSP è la Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (Key Investment Information Sheet — KIIS), che il titolare del progetto — con la collaborazione del gestore della piattaforma — deve predisporre per ciascuna offerta di crowdfunding, secondo un modello concettualmente analogo, per finalità e sinteticità, al KID dei PRIIPs già esaminato nell’articolo n. 15 di questo piano editoriale. Gli artt. 23 e 24 del Regolamento ne disciplinano il contenuto obbligatorio — informazioni sul titolare del progetto, sul progetto stesso, sui principali rischi, sulle caratteristiche dell’offerta — mentre il Regolamento Delegato UE 2022/2119 della Commissione ne specifica il formato tecnico. La Scheda deve essere resa disponibile alla Consob contestualmente alla sua messa a disposizione degli investitori, senza necessità di una notifica preventiva o di un’approvazione autorizzativa da parte dell’Autorità. [§3]

L’avvertenza obbligatoria sull’assenza di garanzie pubbliche. Un elemento che ogni investitore dovrebbe leggere con particolare attenzione — e che l’esperienza dimostra essere spesso trascurato — è l’avvertenza che l’art. 19, par. 2, del Regolamento impone di inserire in ogni comunicazione relativa al servizio: i servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi previsto dalla Direttiva 2014/49/UE, né gli strumenti finanziari acquisiti attraverso la piattaforma rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori previsto dalla Direttiva 97/9/CE. In termini pratici: a differenza di un deposito bancario o, in parte, di un investimento in strumenti finanziari tradizionali, l’investimento in crowdfunding non gode di alcuna rete di sicurezza pubblica in caso di insolvenza dell’emittente o del debitore.


§4 — LE TUTELE SPECIFICHE PER L’INVESTITORE NON SOFISTICATO

Un doppio filtro all’ingresso. Il Regolamento ECSP distingue tra investitori sofisticati e investitori non sofisticati, riservando a questi ultimi — la generalità dei piccoli risparmiatori che si avvicinano al crowdfunding — un sistema di presidi rafforzati rispetto a quelli applicabili agli operatori professionali. [§4]

Il primo presidio è il test d’ingresso di verifica delle conoscenze: prima di consentire a un investitore non sofisticato di effettuare investimenti su una determinata piattaforma, il gestore deve verificare, attraverso un questionario, che il potenziale investitore comprenda i rischi generali connessi agli investimenti e i rischi specifici associati al crowdfunding, incluso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito, il rischio di illiquidità, e il fatto che il rendimento atteso potrebbe non concretizzarsi. Il Regolamento Delegato UE 2022/2114 della Commissione ne specifica dettagliatamente le modalità applicative.

Il secondo presidio è la simulazione della capacità di sostenere perdite: sempre ai sensi del medesimo Regolamento Delegato, il gestore deve simulare la capacità dell’investitore non sofisticato di sopportare perdite pari al 10% del proprio patrimonio netto, sulla base delle informazioni fornite dall’investitore stesso circa reddito, risparmi e impegni finanziari. Il terzo presidio è il periodo di riflessione precontrattuale, previsto dall’art. 22 del Regolamento: l’investitore non sofisticato ha diritto di revocare, senza alcuna penale e senza fornire alcuna motivazione, la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse, entro quattro giorni di calendario dalla data in cui ha effettuato l’offerta o la manifestazione di interesse. Un diritto di ripensamento che opera automaticamente, senza necessità che l’investitore ne faccia specifica richiesta.

Studio Legale Baldari & Colella · Diritto dell’Intermediazione Finanziaria
Le tutele del Regolamento ECSP per l’investitore non sofisticato
Reg. UE 2020/1503 — cosa protegge davvero, e cosa no
PresidioIn cosa consisteBase normativa
Test d’ingresso di conoscenza Verifica che l’investitore comprenda i rischi generali e specifici del crowdfunding, incluso il rischio di perdita totale Art. 21 Reg. ECSP · Reg. Del. UE 2022/2114
Simulazione capacità di perdita Verifica che l’investitore possa sostenere una perdita pari al 10% del proprio patrimonio netto Reg. Del. UE 2022/2114
Periodo di riflessione Diritto di revoca dell’offerta di investimento, senza penale né motivazione, entro 4 giorni di calendario Art. 22 Reg. ECSP
Scheda informazioni chiave (KIIS) Documento sintetico su progetto, rischi e caratteristiche dell’offerta, reso disponibile alla Consob Artt. 23–24 Reg. ECSP · Reg. Del. UE 2022/2119
⚠ Cosa NON copre Sistema di garanzia dei depositi (Dir. 2014/49/UE) e schema di indennizzo degli investitori (Dir. 97/9/CE) — nessuno dei due si applica al crowdfunding Art. 19, par. 2, Reg. ECSP
⚠ Il Fondo Rischi Strumento contrattuale volontario, non previsto dal Regolamento; capienza tipicamente inferiore al totale dei finanziamenti; nessun obbligo di ricostituzione a carico del gestore Solo condizioni generali di contratto
Il gestore della piattaforma non è parte del contratto di finanziamento tra investitore e proponente: non garantisce, di regola, l’esito dell’investimento.

§5 — IL FONDO RISCHI NEL CROWDFUNDING IMMOBILIARE: I LIMITI REALI DELLA TUTELA

Uno strumento contrattuale, non normativo. Un elemento che va tenuto distinto dai presidi previsti direttamente dal Regolamento ECSP è il c.d. Fondo Rischi (o fondo di garanzia), che alcune piattaforme di crowdfunding immobiliare — nell’ambito del lending-based crowdfunding — istituiscono su base volontaria e contrattuale, per offrire una parziale copertura in caso di default del progetto finanziato. Non essendo un istituto previsto direttamente dal Regolamento europeo, la sua disciplina, la sua consistenza effettiva, e — soprattutto — i suoi limiti di operatività dipendono interamente dalle condizioni generali di contratto predisposte da ciascuna piattaforma, con conseguenze pratiche che un’analisi giuridica recente ha messo in luce con particolare chiarezza. [§5]

Cosa il gestore non garantisce. Il punto di partenza, spesso frainteso dall’investitore, è che il gestore della piattaforma non è parte del contratto di finanziamento concluso tra l’investitore e la società proponente il progetto: non assume, quindi, alcuna garanzia personale per il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti da quel contratto. Quando il Fondo Rischi risulta, alla data del default, già integralmente utilizzato per la copertura di altri progetti, l’unico obbligo che grava sul gestore è quello di renderne tempestivamente edotto il finanziatore — non sussiste, di regola, alcun obbligo contrattuale di ricostituzione del Fondo, né una responsabilità diretta del gestore per la sua conservazione, salvo che le condizioni generali di contratto prevedano diversamente in modo espresso e inequivocabile.

Un limite strutturale, non contingente. Un profilo di ancora maggiore rilievo pratico riguarda la capienza del Fondo: nella prassi osservata, l’entità del Fondo Rischi risulta quasi sempre inferiore all’importo complessivo dei finanziamenti erogati attraverso la piattaforma, il che significa che, anche quando il Fondo sia pienamente capiente al momento del default di un singolo progetto, esso non sarebbe comunque sufficiente a consentire a tutti i finanziatori di quel progetto — tanto meno a quelli di altri progetti in default — di recuperare l’intera quota di capitale versata, né tanto meno gli interessi promessi. È un limite strutturale, non una circostanza eccezionale legata al singolo caso: l’investitore che faccia affidamento sul Fondo Rischi come se si trattasse di una garanzia integrale del proprio investimento incorre in una sopravvalutazione della tutela effettivamente offerta.

Gli interessi moratori: un’ulteriore area di non responsabilità del gestore. Analoga cautela va riservata al tema degli interessi moratori: quando la società proponente non corrisponda gli interessi pattuiti nei termini contrattuali, il pagamento di tali interessi moratori — costituendo una forma di risarcimento del danno da ritardo dovuto dal debitore, cioè dalla sola società proponente — non può essere preteso dal gestore della piattaforma, che rimane estraneo a quel rapporto obbligatorio.


§6 — IL DEFAULT DEL PROGETTO: EQUITY, LENDING E IL FALLIMENTO DELLA PIATTAFORMA

Tre scenari distinti, tre regimi di tutela differenti. È essenziale che l’investitore distingua tre situazioni patologiche concettualmente diverse, ciascuna con un proprio regime di tutela. [§6]

Il primo scenario è il mancato perfezionamento di una campagna di equity crowdfunding: quando un aumento di capitale non raggiunge la soglia minima di raccolta prevista (il c.d. target), o comunque non si perfeziona per altre ragioni previste dal regolamento dell’offerta, la società ha l’obbligo giuridico, ai sensi dell’art. 100-ter TUF e delle relative disposizioni Consob, di restituire integralmente le somme sottoscritte agli investitori, senza alcuna possibilità di trattenerle: il mancato rimborso in questa ipotesi configura un inadempimento contrattuale azionabile.

Il secondo scenario è il default del progetto finanziato, sia esso una società partecipata tramite equity crowdfunding, sia un debitore in un’operazione di lending crowdfunding: in questo caso, come si è visto, il gestore della piattaforma non risponde, di regola, del mancato rimborso, salvo che l’inadempimento sia riconducibile a un proprio comportamento doloso o gravemente colposo — ad esempio, una violazione degli obblighi di due diligence sul progetto o sul proponente che il Regolamento ECSP impone alla piattaforma in sede di selezione e pubblicazione dei progetti.

Il terzo scenario — distinto e per molti versi più insidioso — è il fallimento o la cessazione dell’attività della piattaforma stessa: come segnalato anche dall’Autorité des Marchés Financiers francese in un recente avviso agli investitori, la cessazione dell’attività di un fornitore di servizi di crowdfunding può lasciare gli investitori privi del supporto necessario per attivare le procedure di recupero del credito nei confronti del titolare del progetto, costringendoli ad agire autonomamente e a proprie spese, salvo che sia stato nel frattempo nominato un rappresentante collettivo degli investitori.


§7 — IL RUOLO DELL’ACF E LA COMPETENZA TEMPORALE

Una via di tutela, con un limite da conoscere. Dall’entrata in vigore del Regolamento ECSP, le piattaforme di crowdfunding autorizzate sono soggette alla vigilanza della Consob, e le controversie tra investitori e gestori rientrano, in linea di principio, nella competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, che può costituire per l’investitore l’unica via concretamente praticabile di recupero quando il progetto finanziato si sia rivelato, nella sostanza, una «scatola vuota» priva di beni aggredibili. [§7]

Va tuttavia tenuto presente un limite di natura temporale, evidenziato dalla prassi arbitrale più recente: le piattaforme di crowdfunding operanti prima dell’entrata in vigore del regime autorizzativo unico non erano tenute, all’epoca dei fatti, all’iscrizione nel registro previsto dall’art. 50-quinquies TUF, né all’osservanza delle regole di condotta previste dal Regolamento crowdfunding, con la conseguenza che le controversie relative a operazioni risalenti a quel periodo possono incontrare, in sede arbitrale, questioni di competenza temporale che è opportuno valutare con attenzione caso per caso.


§8 — IL CASO PRATICO: COSA VERIFICARE PRIMA DI INVESTIRE IN CROWDFUNDING

Per chi stia valutando un investimento tramite piattaforma di crowdfunding, alcuni controlli concreti permettono una valutazione più consapevole del rischio effettivamente assunto.

Primo: verificare che la piattaforma sia effettivamente autorizzata ai sensi del Regolamento ECSP, consultando il registro pubblico tenuto dalla Consob o dalla Banca d’Italia (a seconda della tipologia di servizio prestato), e non fare affidamento su piattaforme che operano al di fuori di tale regime autorizzativo.

Secondo: leggere con attenzione la Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, con particolare riguardo ai rischi specifici del progetto, e non limitarsi alla lettura del solo materiale promozionale predisposto per finalità di marketing.

Terzo: se il progetto prevede un Fondo Rischi o una garanzia analoga, richiedere espressamente alla piattaforma informazioni puntuali sulla sua consistenza attuale, sulla proporzione tra il Fondo e il totale dei finanziamenti in essere sulla piattaforma, e sulle condizioni contrattuali esatte che ne regolano l’operatività: come illustrato, l’esistenza nominale di un Fondo Rischi non equivale a una garanzia integrale dell’investimento.

Quarto: diversificare l’esposizione su più progetti e più piattaforme, tenendo presente che il rischio di perdita totale del capitale investito è un rischio reale e non meramente teorico in questo segmento di mercato, e che né il sistema di garanzia dei depositi né lo schema di indennizzo degli investitori si applicano al crowdfunding.


§9 — CONSIDERAZIONI FINALI: TRASPARENZA NORMATIVA E PRUDENZA DELL’INVESTITORE RESTANO COMPLEMENTARI

Il Regolamento ECSP ha rappresentato un passo significativo nella costruzione di un mercato del crowdfunding più trasparente e armonizzato a livello europeo, imponendo alle piattaforme obblighi informativi puntuali e presidi specifici per la tutela degli investitori non sofisticati. Ma la trasparenza normativa non elimina, né potrebbe eliminare, il rischio intrinseco di un settore che finanzia, per sua natura, progetti imprenditoriali e immobiliari ad alto rischio, spesso privi delle garanzie che il risparmiatore associa istintivamente agli strumenti finanziari più tradizionali.

La prassi applicativa più recente, specie nel comparto del crowdfunding immobiliare colpito da una crescente casistica di default, ha messo in luce con chiarezza i confini reali della responsabilità del gestore della piattaforma: confini più stretti di quanto l’investitore, rassicurato dalla presenza di un Fondo Rischi o dalla sofisticazione dell’interfaccia digitale, tenda istintivamente a presumere. La conoscenza di questi limiti — non per scoraggiare l’investimento in sé, ma per calibrarne consapevolmente l’entità e la diversificazione — resta lo strumento di tutela più efficace a disposizione del risparmiatore che si avvicina a questa forma di finanza alternativa.


NOTA TECNICA — Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Articolo n. 18: Crowdfunding di investimento — obblighi informativi, rischi e tutele

(I rimandi §1–§7 corrispondono ai rimandi in grassetto nel corpo dell’articolo)


[§1] — Il Regolamento ECSP: definizione di servizio di crowdfunding

  • Art. 2, par. 1, lett. a), Reg. UE 2020/1503: definizione di servizio di crowdfunding come abbinamento, tramite piattaforma, tra interessi di finanziamento di attività economiche di investitori e titolari di progetti, articolato in intermediazione nella concessione di prestiti e collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi, ovvero ricezione e trasmissione di ordini dei clienti relativi a tali valori.
  • Considerando n. 1, Reg. UE 2020/1503: «il crowdfunding (finanziamento collettivo) si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), che riguarda solitamente investimenti modesti».

[§2] — Il recepimento italiano e la competenza Consob

  • Reg. UE 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, applicabile in Italia dal 10 novembre 2023.
  • D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30: adeguamento della normativa nazionale al Regolamento ECSP; introduzione dell’art. 1, comma 5-novies, TUF (definizione di «servizi di crowdfunding»).
  • Art. 4-sexies.1, commi 5 e 6, D.Lgs. 58/1998 (TUF): competenza della Consob ad assicurare l’osservanza degli obblighi di trasparenza (inclusi gli obblighi informativi) e di correttezza (incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi e la gestione dei conflitti di interesse) previsti dal Regolamento ECSP.
  • Art. 50-quinquies TUF: registro dei fornitori di servizi di crowdfunding.

[§3] — La Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (KIIS)

  • Artt. 23–24, Reg. UE 2020/1503: contenuto obbligatorio della Scheda informativa; informazioni sul titolare del progetto, sul progetto, sui rischi principali, sulle caratteristiche dell’offerta.
  • Reg. Delegato UE 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022: norme tecniche di regolamentazione sul formato della Scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.
  • Art. 19, par. 2, Reg. UE 2020/1503: avvertenza obbligatoria sull’assenza di copertura da parte del sistema di garanzia dei depositi (Dir. 2014/49/UE) e dello schema di indennizzo degli investitori (Dir. 97/9/CE).

[§4] — Le tutele per l’investitore non sofisticato

  • Art. 21, Reg. UE 2020/1503: test d’ingresso di verifica delle conoscenze per gli investitori non sofisticati.
  • Reg. Delegato UE 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022: norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite (pari al 10% del patrimonio netto) per i potenziali investitori non sofisticati.
  • Art. 22, Reg. UE 2020/1503: periodo di riflessione precontrattuale di quattro giorni di calendario, entro cui l’investitore non sofisticato può revocare la propria offerta di investimento senza penale e senza fornire motivazione.
  • Reg. Delegato UE 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022: norme tecniche sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.
  • Reg. Delegato UE 2022/2112 e Reg. di esecuzione UE 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022: procedure di autorizzazione e norme tecniche di attuazione.

[§5] — Il Fondo Rischi nel crowdfunding immobiliare: limiti di responsabilità del gestore

  • Fonte: ascheri.co.uk / ascherinelson.uk, «Investimenti tramite piattaforma di crowdfunding: la responsabilità del Gestore per il Fondo rischi negli investimenti immobiliari» (settembre 2026): il gestore della piattaforma non è parte del contratto di finanziamento e non assume garanzia per il corretto adempimento delle relative obbligazioni; qualora il Fondo Rischi risulti già integralmente utilizzato alla data del default, l’unico onere del gestore è renderlo noto al finanziatore, senza obbligo di ricostituzione né responsabilità diretta per la sua salvaguardia; la capienza del Fondo è tipicamente inferiore all’importo complessivo dei finanziamenti, il che esclude una copertura integrale anche in ipotesi di piena capienza residua; gli interessi moratori per il ritardato pagamento costituiscono forma di risarcimento del danno dovuto dalla sola società proponente, e non sono opponibili al gestore.

[§6] — I tre scenari di default: equity, lending, fallimento della piattaforma

  • Art. 100-ter, D.Lgs. 58/1998 (TUF): disciplina dell’equity crowdfunding; obbligo di restituzione integrale delle somme sottoscritte in caso di mancato perfezionamento dell’aumento di capitale (target non raggiunto o offerta non perfezionata secondo il regolamento dell’offerta).
  • Fonte: ascherinelson.uk, «Gli investimenti tramite piattaforme di crowdfunding: profili generali di responsabilità per gli investitori immobiliari. Il ruolo del Gestore»: distinzione tra responsabilità del gestore per violazione dei propri obblighi di due diligence sul progetto/proponente e responsabilità del solo debitore per l’inadempimento dell’obbligazione di rimborso.
  • AMF (Autorité des Marchés Financiers, Francia), avviso agli investitori, «Crowdfunding: the AMF urges investors to exercise extreme caution due to the risks of project owner default or crowdfunding platform failure»: distingue il rischio di default del titolare del progetto dal rischio di cessazione dell’attività della piattaforma stessa; in quest’ultimo caso, l’investitore può dover attivare autonomamente le procedure di recupero nei confronti del titolare del progetto, salvo nomina di un rappresentante collettivo.

[§7] — Il ruolo dell’ACF e i limiti di competenza temporale

  • Fonte: euroconsumatori.eu, «Crisi del Crowdfunding Immobiliare: Rischi, Giurisprudenza e…»: dall’entrata in vigore del Reg. UE 2020/1503, le piattaforme sono soggette alla vigilanza Consob; quando il progetto immobiliare è fallito e la società proponente è divenuta una «scatola vuota», l’azione contro il portale davanti all’ACF può rappresentare l’unica via concreta di recupero.
  • Sui limiti di competenza temporale dell’ACF per fatti anteriori all’entrata in vigore del regime autorizzativo unico: le piattaforme di crowdfunding non erano, all’epoca dei fatti antecedenti all’applicazione del Regolamento, tenute all’iscrizione nel registro di cui all’art. 50-quinquies TUF né all’osservanza delle regole di condotta del Regolamento crowdfunding.

Riferimenti normativi essenziali

  • Reg. UE 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (Regolamento ECSP), artt. 2, 19, 21–24
  • Reg. Delegato UE 2022/2112, 2022/2114, 2022/2118, 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022
  • Reg. di esecuzione UE 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022
  • D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30 (recepimento italiano)
  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), artt. 1, comma 5-novies, 4-sexies.1, 50-quinquies, 100-ter
  • Dir. 2014/49/UE (sistemi di garanzia dei depositi)
  • Dir. 97/9/CE (sistemi di indennizzo degli investitori)

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