L’art. 1 della legge sul diritto d’autore, come modificato dall’art. 25 della L. 23 settembre 2025, n. 132: quando un’opera creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale è tutelabile, il nuovo regime del text and data mining e il confronto con il caso Thaler negli Stati Uniti
NOTA DI AGGIORNAMENTO. Con l’art. 25 della L. 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, l’Italia ha modificato l’art. 1 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), introducendo il riferimento espresso alle «opere dell’ingegno umano» e disciplinando per la prima volta la tutelabilità delle opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. La medesima legge ha introdotto l’art. 70-septies L.d.A. sul text and data mining per l’addestramento di modelli di IA. I decreti attuativi della L. 132/2025 devono essere adottati entro il 10 ottobre 2026 e risultano, alla data di elaborazione del presente contributo, non ancora emanati. Sul piano comparato, si segnala Thaler v. Perlmutter, n. 23-5233 (D.C. Cir.), decisa il 18 marzo 2025, con cui la Corte d’Appello del Circuito di Washington ha confermato, negli Stati Uniti, il principio per cui un’opera generata autonomamente da un sistema di IA, senza autore umano indicato, non è registrabile come opera protetta dal diritto d’autore. Il quadro normativo qui descritto riflette lo stato del diritto alla data di elaborazione indicata; sviluppi successivi, inclusa l’emanazione dei decreti attuativi, non sono qui recepiti.
§1 — SOMMARIO
Nella materia del diritto d’autore e alla proprietà intellettuale, e non poteva esservi argomento di apertura più attuale della questione che, negli ultimi tre anni, ha attraversato tribunali, uffici brevetti e parlamenti di tutto il mondo: chi è titolare di un’opera creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale? La domanda, apparentemente semplice, cela una tensione di fondo tra un impianto normativo — quello del diritto d’autore — costruito attorno alla figura dell’autore umano, e una tecnologia capace di generare testi, immagini, musica e video con un grado di autonomia sempre maggiore rispetto all’intervento umano.
L’Italia ha affrontato la questione in modo diretto con la L. 23 settembre 2025, n. 132, prima legge organica sull’intelligenza artificiale in Europa, che ha modificato la storica Legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) per chiarire un principio cardine: l’intelligenza artificiale, priva di personalità giuridica, non può mai essere qualificata come autrice di un’opera. Può esserne soltanto lo strumento. La tutela autoriale resta riservata alle opere che costituiscano il risultato del lavoro intellettuale di una persona fisica, anche quando questa si avvalga di sistemi di IA nel processo creativo.
Il presente articolo ricostruisce la nuova disciplina, il regime del text and data mining per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, il confronto con l’esperienza statunitense nel celebre caso Thaler, e le implicazioni pratiche per autori, aziende e professionisti che oggi integrano l’IA generativa nei propri processi creativi.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore»: art. 1, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), L. 23 settembre 2025, n. 132.
La disposizione consacra un principio di antropocentrismo del diritto d’autore, già immanente nel sistema previgente ma oggi reso esplicito dal legislatore: l’inserimento dell’aggettivo «umano» dopo «ingegno» esclude in modo definitivo che un sistema di intelligenza artificiale possa essere qualificato come autore, indipendentemente dal grado di autonomia e di sofisticazione del sistema utilizzato. Al contempo, la norma non esclude la tutelabilità delle opere realizzate con l’ausilio di strumenti di IA: la condizione posta è che l’opera costituisca, nel suo complesso, il risultato del lavoro intellettuale dell’autore — non quanta intelligenza artificiale sia stata utilizzata nel processo, ma quanto sia riconoscibile l’impronta creativa della persona fisica che se ne è avvalsa.
Sul fronte dell’addestramento dei modelli, il nuovo art. 70-septies L.d.A., introdotto dal medesimo art. 25 della L. 132/2025, stabilisce che le riproduzioni e le estrazioni di testi e dati da opere o banche dati cui si abbia legittimo accesso, ai fini dell’addestramento di modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite soltanto in conformità alle disposizioni degli artt. 70-ter e 70-quater L.d.A., che disciplinano le eccezioni per il text and data mining recependo la Direttiva UE 2019/790 (Copyright DSM), incluso il meccanismo di opt-out attraverso cui i titolari dei diritti possono riservarsi espressamente, in forma leggibile da dispositivi automatici, l’utilizzo delle proprie opere per queste finalità.
§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO
Opere generate autonomamente e opere «ibride»: una distinzione cruciale
La riforma del 2025 traccia, in via di principio, una summa divisio tra due categorie di contenuti prodotti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Da un lato, le opere generate autonomamente dal sistema di IA, senza un apporto creativo umano riconoscibile nel risultato finale — ad esempio, un’immagine prodotta a partire da un prompt generico, senza successive scelte editoriali, selettive o compositive da parte dell’utente: questi contenuti non sono protetti dal diritto d’autore e ricadono, in linea di principio, nel pubblico dominio, ferma restando la possibile tutela attraverso strumenti diversi (contrattuali, di segreto industriale, di marchio). Dall’altro lato, le opere «ibride», in cui l’intelligenza artificiale interviene come strumento nell’ambito di un processo creativo in cui l’essere umano compie scelte espressive sostanziali — selezione, rielaborazione, composizione, direzione artistica del risultato: queste opere possono essere tutelate, nella misura corrispondente al contributo creativo umano effettivamente riconoscibile.
L’onere della prova dell’apporto creativo umano
La conseguenza pratica più rilevante della riforma riguarda l’onere probatorio: chi rivendichi la titolarità di un diritto d’autore su un’opera realizzata con l’ausilio dell’IA deve essere in grado di documentare il proprio apporto creativo. Ciò comporta, nella prassi, l’opportunità di conservare tracce del processo creativo — le versioni intermedie, le istruzioni progressivamente affinate, le scelte di editing e di composizione operate sul contenuto generato dal sistema — poiché sarà sui tribunali italiani il compito di elaborare, caso per caso, i criteri applicativi concreti per distinguere un apporto sostanziale da un contributo meramente esecutivo o tecnico.
Il text and data mining: tra innovazione e tutela degli autori
Il secondo pilastro della riforma riguarda il rovescio della medaglia: non la tutela delle opere generate con l’IA, ma la tutela delle opere utilizzate per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. L’art. 70-septies L.d.A. non introduce un regime autonomo, ma rinvia alle eccezioni già previste dagli artt. 70-ter e 70-quater L.d.A. per il text and data mining in generale, che a loro volta recepiscono la Direttiva Copyright DSM: l’estrazione di testo e dati da opere protette è lecita, senza necessità di autorizzazione, quando il soggetto vi abbia legittimo accesso e salvo che il titolare dei diritti abbia espressamente riservato tale utilizzo attraverso strumenti leggibili in modo automatizzato (tipicamente, file di protocollo o metadati che segnalano l’opt-out ai crawler). Questo meccanismo pone gli sviluppatori di modelli di IA di fronte a un obbligo di diligenza rafforzato nella verifica delle riserve espresse dai titolari dei diritti sulle opere utilizzate per l’addestramento.
§4 — LA FATTISPECIE: CASI CONCRETI E DIRITTO COMPARATO
1. Il caso Thaler: l’esperienza statunitense
Thaler v. Perlmutter, n. 23-5233 (D.C. Cir.), argomentata il 19 settembre 2024, decisa il 18 marzo 2025
Il caso, seguito con grande attenzione dalla comunità giuridica internazionale, ha origine dalla domanda di registrazione presentata dall’informatico Stephen Thaler per un’opera visiva intitolata «A Recent Entrance to Paradise», generata autonomamente dal sistema di intelligenza artificiale da lui sviluppato, denominato «Creativity Machine», indicato nella domanda come unico autore dell’opera. L’Ufficio Copyright statunitense aveva respinto la domanda, decisione confermata sia dal Tribunale distrettuale di Washington sia, in via definitiva, dalla Corte d’Appello del Circuito di Washington.
La Corte d’Appello ha affermato che il Copyright Act statunitense richiede, quale presupposto fondativo, che ogni opera protetta sia stata «autorata, in prima istanza, da un essere umano». La Corte non si è pronunciata sulla questione, rimasta aperta, di quale grado di intervento umano sia necessario perché un’opera realizzata con l’ausilio dell’IA sia tutelabile, né sulla possibilità che lo sviluppatore del sistema di IA possa essere considerato autore dell’opera da esso generata: questioni che Thaler aveva rinunciato a sollevare tempestivamente in sede amministrativa. La richiesta di riesame collegiale della decisione è stata respinta il 2 maggio 2025. Il principio di fondo — necessità di autorialità umana — converge sostanzialmente con la soluzione adottata in Italia dalla L. 132/2025, pur nell’ambito di un sistema giuridico e di una tradizione normativa differenti.
2. La legge italiana: dal principio alla prassi applicativa
L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 25. La codificazione dell’antropocentrismo autoriale
La legge italiana, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, ha scelto una strada distinta rispetto a quella statunitense: anziché affidare alla sola interpretazione giurisprudenziale la determinazione del requisito di autorialità umana, ha codificato espressamente il principio nel testo dell’art. 1 L.d.A., riconoscendo al contempo, in modo esplicito, la possibilità di tutela per le opere realizzate con l’ausilio di strumenti di IA. Questa scelta normativa offre maggiore certezza del diritto rispetto al modello case-by-case adottato negli Stati Uniti, ma sposta l’incertezza applicativa sul piano probatorio: la legge non definisce con precisione la soglia di «lavoro intellettuale» richiesta, demandando ai giudici italiani — e, nel frattempo, ai decreti attuativi attesi entro il 10 ottobre 2026 — il compito di tracciare criteri applicativi più puntuali.
Tabella sinottica del quadro normativo e giurisprudenziale citato
| Fonte | Data | Contenuto principale | Stato |
| L. 132/2025, art. 25 | 23.09.2025 (vig. 10.10.2025) | Modifica art. 1 L.d.A.: opere dell’ingegno «umano»; introduce art. 70-septies su TDM | Vigente |
| Thaler v. Perlmutter (D.C. Cir.) | 18.03.2025 | Necessaria autorialità umana per la registrazione di copyright negli USA | Confermata in via definitiva (rehearing negato 02.05.2025) |
| Decreti attuativi L. 132/2025 | Termine 10.10.2026 | Attuazione dettagliata della disciplina, inclusi criteri applicativi | Non ancora emanati |
| Direttiva UE 2019/790 (Copyright DSM), artt. 3-4 | 17.04.2019 | Eccezioni per il text and data mining, meccanismo di opt-out | Recepita e richiamata dall’art. 70-septies L.d.A. |
§5 — IL PERCORSO ARGOMENTATIVO E I NODI APERTI
Il vuoto in attesa dei decreti attuativi
Alla data di elaborazione del presente contributo, i decreti attuativi della L. 132/2025 — il cui termine di adozione scade il 10 ottobre 2026 — non sono stati ancora emanati. Questo intervallo temporale lascia, nella prassi, un margine di incertezza applicativa non trascurabile: gli operatori (case editrici, agenzie di comunicazione, studi di design, produttori musicali) che oggi integrano sistemi di IA generativa nei propri flussi di lavoro si trovano a dover valutare, senza indicazioni regolamentari di dettaglio, quale grado di intervento creativo sia sufficiente a garantire la tutela autoriale dei propri prodotti. È ragionevole attendersi che i decreti attuativi, una volta emanati, forniscano criteri più operativi, eventualmente ispirati alle prime elaborazioni giurisprudenziali nel frattempo maturate.
Il rischio di sotto-tutela per i settori a più intensa automazione
Un profilo di attenzione particolare riguarda i settori economici in cui l’intervento dell’IA generativa tende, per ragioni di efficienza, ad assumere un ruolo preponderante rispetto all’apporto umano: la produzione di contenuti per il marketing digitale su larga scala, la generazione di immagini stock, alcuni segmenti dell’editoria automatizzata. In questi contesti, il rischio concreto è che una parte crescente della produzione creativa commerciale ricada nell’area del pubblico dominio per difetto del requisito dell’apporto umano sostanziale, con conseguenze significative sul piano della valorizzazione economica di questi contenuti e sulla possibilità per le imprese di tutelarli nei confronti di utilizzi non autorizzati da parte di terzi.
Il text and data mining e la tutela degli autori delle opere di addestramento
Sul fronte opposto della medaglia, resta aperto il tema della tutela effettiva degli autori le cui opere sono utilizzate, spesso su scala massiva, per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Il meccanismo dell’opt-out previsto dalla Direttiva Copyright DSM e richiamato dall’art. 70-septies L.d.A. presuppone una capacità tecnica di espressione della riserva — attraverso protocolli e metadati leggibili dai sistemi automatizzati — che non tutti gli autori, specie i singoli professionisti e i piccoli editori, possiedono o conoscono. La disparità informativa tra gli sviluppatori dei grandi modelli di IA e la generalità dei titolari di diritti d’autore resta, allo stato, un nodo irrisolto della disciplina.
⚠ Tre errori da evitare nell’uso dell’IA generativa a fini creativi
Errore n. 1 — Non documentare il proprio apporto creativo durante il processo. In assenza di prova dell’intervento umano sostanziale, la tutela autoriale dell’opera finale è a rischio. Conservare versioni intermedie, prompt progressivamente affinati e scelte editoriali operate.
Errore n. 2 — Presumere che qualunque intervento, anche minimo, sia sufficiente a garantire la tutela. La soglia del «lavoro intellettuale dell’autore» richiede scelte espressive sostanziali, non semplici istruzioni tecniche o correzioni marginali.
Errore n. 3 — Ignorare le riserve di opt-out sulle proprie opere ai fini del text and data mining. Gli autori e gli editori che intendano precludere l’utilizzo delle proprie opere per l’addestramento di sistemi di IA devono attivarsi per esprimere la riserva in forma tecnicamente leggibile, non essendo sufficiente una generica dichiarazione in un documento non standardizzato.
§6 — CONSIGLI OPERATIVI
1. Documentare il processo creativo
Conservare le versioni intermedie del lavoro, i prompt utilizzati e le loro successive modifiche, le scelte di selezione ed editing operate sul contenuto generato dall’IA: elementi essenziali per dimostrare l’apporto creativo umano.
2. Definire contrattualmente la titolarità
Nei rapporti con clienti, collaboratori o fornitori che utilizzino l’IA generativa, disciplinare espressamente nel contratto la titolarità dei diritti sui contenuti prodotti, anche in assenza di piena certezza sulla loro tutelabilità legale.
3. Valutare tutele alternative per i contenuti non tutelabili
Per i contenuti generati con apporto umano limitato, considerare strumenti di tutela diversi dal diritto d’autore: clausole di esclusiva contrattuale, tutela del marchio sui segni distintivi associati, protezione come segreto commerciale.
4. Verificare le licenze dei sistemi di IA utilizzati
Esaminare i termini di servizio dei fornitori di sistemi di IA generativa in merito alla titolarità dei contenuti prodotti e a eventuali limitazioni d’uso commerciale, che possono aggiungersi ai limiti derivanti dal diritto d’autore.
5. Esprimere le riserve di opt-out sulle proprie opere
Gli autori e gli editori che non intendano consentire l’utilizzo delle proprie opere per l’addestramento di modelli di IA devono predisporre le riserve in formato tecnicamente leggibile (ad esempio tramite i protocolli standard riconosciuti dal settore).
6. Monitorare i decreti attuativi della L. 132/2025
Seguire l’evoluzione normativa in vista dell’adozione dei decreti attuativi, attesi entro il 10 ottobre 2026, che potrebbero fornire criteri più puntuali per la valutazione dell’apporto creativo umano.
§7 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La riforma introdotta dalla L. 132/2025 rappresenta una risposta ponderata a una delle sfide più significative poste dall’intelligenza artificiale generativa al diritto d’autore: preservare il principio, di lunga tradizione giuridica, secondo cui l’opera dell’ingegno è espressione della persona umana, senza tuttavia precludere il riconoscimento della tutela alle opere che nascono dalla collaborazione, sempre più diffusa, tra creatività umana e strumenti algoritmici. La convergenza sostanziale tra la soluzione italiana e quella statunitense, pur nell’ambito di sistemi giuridici diversi, segnala l’emergere di un consenso internazionale sul principio dell’autorialità umana come requisito imprescindibile della tutela autoriale.
Restano, tuttavia, questioni pratiche di non poco momento: l’assenza, allo stato, dei decreti attuativi che dovrebbero tradurre in criteri operativi il principio generale enunciato dalla legge; il rischio di sotto-tutela per i settori economici a più intensa automazione creativa; la disparità informativa tra i grandi sviluppatori di sistemi di IA e la generalità degli autori nell’esercizio del diritto di opt-out sul text and data mining. Il diritto d’autore, chiamato a confrontarsi con una tecnologia in rapidissima evoluzione, dovrà continuare ad affinare i propri strumenti interpretativi negli anni a venire.
Per chi oggi si avvalga dell’intelligenza artificiale nella propria attività creativa o professionale, la raccomandazione di fondo resta quella di documentare con cura il proprio apporto, definire con chiarezza contrattuale la titolarità dei prodotti realizzati, e mantenersi informato sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali di una materia ancora in pieno divenire.