Come il risparmiatore dimostra il danno da omessa informazione: presunzione di causalità, prova contraria della banca e gli sviluppi della Cassazione 2025-2026
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Chi subisce una perdita in un investimento finanziario e ritiene di non essere stato informato correttamente dalla banca o dalla società di intermediazione si scontra, nella maggior parte dei casi, con un problema probatorio: dimostrare che il danno è stato provocato proprio dall’omissione informativa. Non è sufficiente provare che l’intermediario ha violato una regola di condotta; occorre dimostrare un legame causale tra la violazione e la perdita, ossia che, se correttamente informato, il risparmiatore non avrebbe compiuto quell’operazione.
Il diritto vivente ha risolto la difficoltà con un meccanismo di equilibrio: l’inadempimento degli obblighi informativi fa presumere il nesso causale, e spetta all’intermediario superare la presunzione con una prova contraria concreta. La regola è stata affermata da Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti [§1], è stata ribadita fino alle pronunce più recenti ed è considerata ormai stabile, tanto che Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese ha ritenuto non necessaria una rimessione alle Sezioni Unite [§2].
Resta un equivoco da dissipare. Si parla spesso di «inversione dell’onere della prova», ma l’art. 23, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) riguarda la prova della specifica diligenza dell’intermediario e non esonera l’investitore dal provare il nesso di causalità, che opera attraverso presunzioni. Sapere che cosa deve provare il cliente e che cosa la banca è decisivo per impostare una causa o un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Il tema è in evoluzione. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi, la Suprema Corte ha confermato la presunzione ma ne ha chiarito i limiti, distinguendo il danno-conseguenza dal danno-evento e valorizzando, quale possibile prova contraria, la concreta consapevolezza dell’investitore. Seguono principio di diritto, quadro normativo aggiornato alla riforma del TUF del 2026, catena probatoria, giurisprudenza, danno e indicazioni operative.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
La massima nella formulazione attuale
Nei giudizi risarcitori promossi dall’investitore, l’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario fa presumere, salvo prova contraria, che il cliente correttamente informato non avrebbe compiuto l’operazione dannosa; la prova contraria grava sull’intermediario e non può consistere nella generica propensione al rischio dell’investitore.
Così Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti, ripresa da Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33596, Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio e da Cass. civ., Sez. I, ord. 3 novembre 2025, n. 29022, Pres. Di Marzio, Rel. Campese.
Il perimetro applicativo della massima
- Opera per le violazioni informative sostanziali (natura e rischi dello strumento, illiquidità, costi, struttura dell’operazione) e non per quelle puramente formali, come il mancato aggiornamento del questionario di profilatura (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2025, n. 32705, Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio).
- È una presunzione relativa, non assoluta: può essere vinta da elementi concreti di segno contrario (Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi).
- Riguarda il danno-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c., non il danno-evento: l’investitore deve comunque allegare l’inadempimento e provare la perdita.
§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le regole di condotta dell’intermediario
L’art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. La fonte europea è l’art. 24, par. 4, Dir. 2014/65/UE (MiFID II), che richiede informazioni comprensibili sugli strumenti finanziari e sui relativi rischi. La disciplina attuativa dipende dalla data dell’operazione: artt. 26 e 28 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, poi il Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 e, oggi, l’art. 36 Reg. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (Regolamento Intermediari).
Onere della prova e responsabilità contrattuale
L’art. 23, comma 6, TUF pone a carico del soggetto abilitato l’onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese, la norma non inverte l’onere probatorio ordinario previsto dall’art. 2697 c.c., ma si pone in continuità con la regola generale dell’art. 1218 c.c., che in caso di inadempimento affida al debitore la prova della non imputabilità. L’investitore deve perciò allegare l’inadempimento, provare il danno e provare il nesso causale, anche per presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.); il danno risarcibile è la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.).
Il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2007
Sul piano dei rimedi resta fondamentale il principio enunciato da Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725: la violazione dei doveri di informazione non determina la nullità del contratto di intermediazione, ma può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale e, nei casi di inadempimento di non scarsa importanza, alla risoluzione del contratto (art. 1455 c.c.).
Le novità del 2026
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, ha riformato organicamente il TUF; tra le norme novellate figura l’art. 21 TUF, mentre il testo dell’art. 23, comma 6, TUF risulta invariato [§3]. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha riordinato il sistema sanzionatorio del TUF, senza incidere sul riparto degli oneri nel giudizio civile.
Sul piano europeo, la direttiva Omnibus della Retail Investment Strategy, che modificherà la Dir. 2014/65/UE (MiFID II) non risulta ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: la Commissione europea ne prevede la pubblicazione al più tardi a gennaio 2027 [§4]. Per le operazioni già compiute continuano a rilevare le regole di condotta vigenti all’epoca.
§4 — ANALISI DELLA FATTISPECIE: LA CATENA PROBATORIA IN QUATTRO PASSAGGI
La prova si articola in quattro passaggi, riassunti nello schema seguente e analizzati di seguito.
Schema operativo · Flowchart decisionale
La catena probatoria nelle azioni contro l’intermediario
Principio di diritto
L’inadempimento degli obblighi informativi fa presumere, salvo prova contraria, che l’investitore correttamente informato non avrebbe compiuto l’operazione dannosa; la prova contraria spetta all’intermediario e non può consistere in una generica propensione al rischio.
Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti
Allegazione dell’inadempimento
Onere: investitoreL’investitore indica quali informazioni specifiche non ha ricevuto (rischio dell’emittente, illiquidità, costi, struttura dello strumento, inadeguatezza al profilo), ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Prova dell’adempimento e della specifica diligenza
Onere: intermediarioLa banca prova di avere reso quelle informazioni in concreto e di avere agito con la specifica diligenza richiesta: art. 23, comma 6, TUF, in continuità con l’art. 1218 c.c. Moduli e documenti standardizzati, da soli, non bastano.
Presunzione del nesso causale
Effetto: presunzione relativaAccertata l’omissione informativa, si presume che il cliente adeguatamente informato non avrebbe investito (giudizio controfattuale, «più probabile che non»; presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.).
Prova contraria
Onere: intermediarioLa banca dimostra con elementi concreti che l’investitore avrebbe comunque operato. Non basta la generica propensione al rischio; può bastare, ad esempio, la consapevolezza specifica dimostrata dal comportamento.
Presunzione non vinta
Il nesso è accertato: il giudice liquida il danno-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c. oppure pronuncia la risoluzione, se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
Presunzione vinta
Il nesso non è provato e la domanda risarcitoria è respinta, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Violazione solo formale
Se l’inadempimento è soltanto formale (ad esempio il questionario di profilatura non aggiornato) la presunzione non opera: l’investitore deve allegare e provare che la formalità omessa avrebbe cambiato le sue scelte.
Primo passaggio: l’allegazione dell’inadempimento
Spetta in primo luogo all’investitore dedurre l’inadempimento, indicando quali informazioni non gli sono state fornite: rischio di default dell’emittente, illiquidità del titolo, struttura e costi di un derivato, inadeguatezza al proprio profilo. Dedotta l’omissione, secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese, grava sull’intermediario provare di avere adempiuto nei termini previsti dalla normativa applicabile e in relazione all’inadempimento dedotto.
Secondo passaggio: la prova dell’adempimento e della specifica diligenza
L’informazione deve essere concreta, personalizzata e idonea a consentire una scelta consapevole. La consegna di documentazione complessa e voluminosa o la firma di moduli non assolvono l’onere, come ha ribadito Trib. Bari, 9 luglio 2026, n. 4214, Giud. Napoliello in un caso di azioni illiquide [§5].
Terzo passaggio: la presunzione del nesso causale
La causalità tra omissione e perdita è omissiva e si accerta con il criterio del «più probabile che non», attraverso un giudizio controfattuale: ci si chiede se l’investitore, adeguatamente informato, avrebbe rinunciato all’investimento. È una prognosi postuma, affidata alla prova presuntiva, che muove dalla consistenza dell’informazione omessa e dall’id quod plerumque accidit (Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese). Poiché l’informazione serve a scelte consapevoli, si presume che il cliente non avrebbe corso quel rischio se informato come doveva: l’omissione è in sé un fattore di «disorientamento» del risparmiatore (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15 giugno 2020, n. 11549, Pres. Bisogni, Rel. Dolmetta).
Quarto passaggio: la prova contraria
La banca può vincere la presunzione, ma deve dimostrare che l’investitore avrebbe comunque compiuto l’operazione. Non basta una generica propensione al rischio, anche desunta da scelte rischiose passate, perché anche l’investitore speculativo ha diritto di valutare ogni scelta alla luce dei fattori di rischio specifici che gli vengono segnalati (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti).
Violazioni sostanziali e violazioni formali
La presunzione presuppone che la violazione riguardi il contenuto dell’informazione. Se l’inadempimento è soltanto formale, come il mancato aggiornamento del questionario di profilatura, e non si discute l’adeguatezza delle operazioni, la prova del nesso causale ricade in linea di principio sull’investitore, che deve provare che la formalità omessa avrebbe determinato scelte diverse. L’apprezzamento del ragionamento presuntivo spetta al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2025, n. 32705, Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio) [§6].
Un caso a parte: il conflitto di interessi
Se l’intermediario opera in conflitto di interessi senza avere informato il cliente e senza averne ottenuto il consenso, anche per comportamento concludente, viola un obbligo di astensione e non solo un obbligo informativo: il nesso causale è allora in re ipsa. Lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2021, n. 20251, Pres. Scotti, Rel. Marulli, in un caso di polizza unit linked collocata dalla banca.
§5 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Dal 2020 al 2023: la presunzione si consolida
Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti, ha cassato una sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva posto a carico degli investitori la prova del nesso causale e attribuito peso alle precedenti operazioni rischiose [§1]. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33596, Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio, ha respinto il ricorso degli investitori valorizzando un dato non generico: avevano acquistato le stesse obbligazioni anche successivamente, presso un altro intermediario. Infine Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese, nel respingere il ricorso di una banca, ha ritenuto l’indirizzo stabilizzato.
2025: propensione al rischio e gravità dell’inadempimento
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 marzo 2025, n. 7757, Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una banca contro una risoluzione contrattuale: la violazione degli obblighi informativi è di per sé un inadempimento grave, perché determina la piena inconsapevolezza dell’investimento.
Cass. civ., Sez. I, ord. 21 ottobre 2025, n. 27965, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi (camera di consiglio del 30 settembre 2025), ha ribadito che anche l’investitore con elevata propensione al rischio deve ricevere le informazioni sul singolo investimento, accogliendo il solo motivo sugli interessi, con rinvio alla Corte d’appello di Catania [§7]. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 novembre 2025, n. 29022, Pres. Di Marzio, Rel. Campese (camera di consiglio del 22 ottobre 2025), ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma la sentenza che aveva escluso il nesso perché l’investitore era «avvezzo ad operazioni ad alto rischio» e impartiva personalmente gli ordini: l’informazione specifica è dovuta anche all’investitore esperto.
2026: i limiti della presunzione e le prime applicazioni
Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi, ha rigettato il ricorso di due investitori che nel 2000 avevano acquistato obbligazioni argentine. La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, aveva ritenuto superata la presunzione perché gli investitori, anche dopo il default, avevano continuato a effettuare investimenti ad alto rischio analoghi a quelli contestati. La Cassazione ha affermato che la presunzione non è assoluta e che il danno ad essa collegato è il danno-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c.; ha poi preso le distanze da Cass. civ., Sez. I, ord. 24 marzo 2025, n. 7757, Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo, precisando che la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. è in generale non scarsa, ma può essere superata se l’intermediario fornisce «adeguata prova della concreta ininfluenza delle informazioni non trasmesse sulla scelta finale dell’investitore», accertamento di fatto riservato al giudice di merito [§8].
Nella sede stragiudiziale, ACF, Collegio (Pres. Barbuzzi, Rel. Santoni), decisione 26 aprile 2026, n. 8491, ricorso n. 12211, non ha accolto il ricorso di un investitore che lamentava una perdita di € 124.516,58 su azioni acquistate nel 2021 e nel 2022 con il solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Il Collegio ha ritenuto «a dir poco non verosimile» che gli acquisti fossero inconsapevoli, dopo venti operazioni compiute dallo stesso cliente sulle medesime azioni tra il 2017 e il 2020.
Sul fronte del merito, Trib. Bari, 9 luglio 2026, n. 4214, Giud. Napoliello, ha accolto la domanda di due investitori che avevano acquistato azioni illiquide: applicata la presunzione e mancando ogni prova contraria della banca, ha ritenuto sussistente il nesso causale e ha condannato la banca al risarcimento, calcolato al netto dei dividendi percepiti, con rivalutazione monetaria [§5].
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | n. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. | 19 dicembre 2007 | 26724 e 26725 | La violazione dei doveri di informazione non determina la nullità del contratto di intermediazione; può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale e, nei casi gravi, a risoluzione. | Principio di diritto enunciato |
| Cass. civ., Sez. I (Pres. De Chiara, Rel. Scotti) | 17 aprile 2020 | 7905 | Presunzione legale relativa del nesso causale; la prova contraria non può consistere nella generica propensione al rischio. | Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze |
| Cass. civ., Sez. VI-1, ord. (Pres. Bisogni, Rel. Dolmetta) | 15 giugno 2020 | 11549 | La mancata prestazione delle informazioni dovute ingenera una presunzione di riconducibilità dell’operazione alla banca, salva prova di sopravvenienze idonee a deviare il corso causale. | Cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. De Chiara, Rel. Amatore) | 22 ottobre 2020 | 23130 | Il nesso causale tra inadempimento informativo e danno si presume, salva prova contraria diversa dalla generica propensione al rischio; il concorso colposo ex art. 1227 c.c. non è deducibile per la prima volta in Cassazione; rivalutazione e interessi compensativi sul debito di valore. | Rigetto del ricorso principale della banca; ricorso incidentale inammissibile |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. De Chiara, Rel. Amatore) | 22 ottobre 2020 | 23132 | Anche senza domanda di risoluzione, dal risarcimento si detraggono le cedole incassate (compensatio lucri cum damno). | Accolto il primo motivo (ultrapetizione); rigettati terzo e quarto; cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma |
| Cass. civ., Sez. I (Pres. Scotti, Rel. Marulli) | 15 luglio 2021 | 20251 | Nel conflitto di interessi non comunicato vale l’obbligo di astensione: la sua violazione rende il nesso causale in re ipsa, diversamente dalla violazione degli obblighi informativi. | Rigetto dei primi quattro motivi; quinto motivo inammissibile |
| Cass. civ., Sez. I (Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio) | 11 novembre 2021 | 33596 | Presunzione superabile con prova concreta: nel caso, riacquisto degli stessi titoli presso altro intermediario. | Rigetto del ricorso degli investitori |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. De Chiara, Rel. Campese) | 20 marzo 2023 | 7932 | L’art. 23, comma 6, TUF non inverte l’onere ex art. 2697 c.c.; causalità omissiva e presunzione; indirizzo stabilizzato, senza necessità di rimessione alle Sezioni Unite. | Rigetto del ricorso della banca |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo) | 24 marzo 2025 | 7757 | La violazione degli obblighi informativi è di per sé inadempimento grave, perché determina la piena inconsapevolezza dell’investimento. | Ricorso della banca inammissibile; risoluzione confermata |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Scoditti, Rel. Rolfi) | 21 ottobre 2025 (camera di consiglio 30 settembre 2025) | 27965 | La propensione al rischio non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi; interessi sulla restituzione dalla domanda, salva prova della mala fede. | Motivi sugli obblighi informativi respinti; accolto il motivo sugli interessi; cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Catania |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Di Marzio, Rel. Campese) | 3 novembre 2025 (camera di consiglio 22 ottobre 2025) | 29022 | Le scelte speculative pregresse e l’abitudine a operare in prima persona non vincono la presunzione: l’informazione specifica è dovuta anche all’investitore esperto. | Accolto il primo motivo; cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio) | 15 dicembre 2025 | 32705 | Con violazione solo formale (questionario non aggiornato) non opera la presunzione: la prova del nesso ricade sull’investitore, che deve provare che la formalità omessa avrebbe mutato le scelte. | Ricorso inammissibile (definizione accelerata) |
| ACF, Collegio (Pres. Barbuzzi, Rel. Santoni), ricorso n. 12211 | 26 aprile 2026 | 8491 | Il documento sui rischi generali non esaurisce gli obblighi informativi; la ripetuta operatività pregressa e documentata sulle stesse azioni rende non verosimile l’acquisto inconsapevole. | Ricorso non accolto |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Scoditti, Rel. Rolfi) | 17 giugno 2026 | 20364 | La presunzione non è assoluta; il danno collegato è il danno-conseguenza; la gravità ex art. 1455 c.c. è superabile con prova della concreta ininfluenza delle informazioni omesse. | Rigetto del ricorso degli investitori |
| Trib. Bari (Giud. Napoliello) | 9 luglio 2026 | 4214 | Obblighi informativi da assolvere in concreto, non con la sola consegna di documentazione complessa; presunzione del nesso causale non vinta per mancanza di prova contraria. | Domanda accolta: risarcimento al netto dei dividendi, con rivalutazione |
§6 — FATTISPECIE CONCRETE: TRE SCENARI RICORRENTI
Obbligazioni di emittenti poi in dissesto
È lo scenario dei titoli del debito argentino, che ha alimentato larga parte del contenzioso esaminato sopra: un cliente al dettaglio, spesso legato da anni alla banca, acquista titoli presentati come ordinari che si rivelano speculativi. La causa si decide sulla prova dell’informazione specifica resa e, in sede di prova contraria, sul comportamento tenuto dall’investitore prima e dopo il default.
Azioni illiquide
Nel caso di Trib. Bari, 9 luglio 2026, n. 4214, Giud. Napoliello, due investitori lamentavano di non essere stati informati della natura illiquida delle azioni e della loro incompatibilità con il proprio profilo; la banca opponeva i contratti quadro e la documentazione consegnata. Il tribunale ha ritenuto l’informazione non resa in concreto, ha giudicato inattendibile il questionario di profilatura perché firmato congiuntamente e ha rilevato che le risposte indicavano comunque un profilo prudenziale, incompatibile con titoli il cui rischio è l’azzeramento del capitale.
Derivati e profilatura non aggiornata
In Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2025, n. 32705, Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio, un’investitrice in strumenti derivati, destinataria di un decreto ingiuntivo di € 834.982,29, aveva proposto una domanda riconvenzionale di danni per € 8.124.103,81. La banca aveva operato con il profilo non aggiornato, ma l’investitrice non contestava l’adeguatezza delle operazioni: senza allegazione e prova che l’aggiornamento avrebbe mutato le scelte, il nesso causale è rimasto indimostrato e il ricorso è stato dichiarato inammissibile [§6].
§7 — PERCORSO MOTIVAZIONALE DEI GIUDICI: ESPERIENZA DELL’INVESTITORE E PROVA CONTRARIA
La logica dell’obbligo informativo
Il fondamento sta nella funzione dell’informazione: riequilibrare l’asimmetria di conoscenze tra banca e cliente, per consentire una scelta realmente consapevole. L’esperienza dell’investitore non è dunque una licenza di non informare: anche chi è disposto a rischiare deve poter valutare ogni scelta alla luce dei fattori di rischio specifici che gli vengono segnalati (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti; Cass. civ., Sez. I, ord. 3 novembre 2025, n. 29022, Pres. Di Marzio, Rel. Campese).
Dove passa il confine
Il criterio che emerge è la differenza tra propensione generica e consapevolezza concreta. La prima non vince la presunzione; la seconda può farlo, se è dimostrata. Nel caso di Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33596, Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio era stata decisiva la ripetizione dell’acquisto degli stessi titoli presso un altro intermediario; in Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi ha retto la valutazione di merito secondo cui la prosecuzione, dopo il default, di investimenti analoghi dimostrava la scarsa incidenza delle informazioni omesse.
Schema comparativo
La prova contraria dell’intermediario: cosa non basta, cosa può bastare
Non basta
Prova contraria inidonea
La generica propensione al rischio dell’investitore, anche desunta da scelte speculative passate e dall’abitudine a impartire personalmente gli ordini.
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 novembre 2025, n. 29022, Pres. Di Marzio, Rel. Campese
L’elevata propensione al rischio intesa come accettazione acritica di qualsiasi livello di incertezza.
Cass. civ., Sez. I, ord. 21 ottobre 2025, n. 27965, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi
La sola consegna di documentazione complessa e voluminosa o di questionari: l’informazione va resa in concreto.
Trib. Bari, 9 luglio 2026, n. 4214, Giud. Napoliello
Può bastare
Solo se concreta, specifica e provata
L’acquisto degli stessi titoli, anche successivamente, presso un altro intermediario.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33596, Pres. De Chiara, Rel. Di Marzio
La concreta conoscenza dello stesso titolo, dimostrata da una ripetuta operatività pregressa e documentata sulle medesime azioni.
ACF, Collegio (Pres. Barbuzzi, Rel. Santoni), decisione 26 aprile 2026, n. 8491, ricorso n. 12211
La prova della concreta ininfluenza delle informazioni omesse, come la prosecuzione, dopo il default, di investimenti analoghi.
Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi
La valutazione della prova contraria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Una lettura critica
La condotta successiva all’acquisto va maneggiata con cautela: è un indizio utile solo se dimostra quale fosse la volontà dell’investitore al momento dell’operazione contestata. Poiché l’apprezzamento è di fatto e spetta al giudice di merito, la partita si gioca nei gradi di merito.
Il contrasto sulla gravità dell’inadempimento
Su un punto le sezioni semplici non sono allineate. Secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 24 marzo 2025, n. 7757, Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo, la violazione informativa che determina inconsapevolezza è di per sé grave; secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi, la consapevolezza può derivare da fattori esterni, come l’elevata esperienza dell’investitore, e la gravità va commisurata all’interesse del contraente adempiente. Il contrasto incide soprattutto su chi chiede la risoluzione e non il solo risarcimento; dalle ricerche condotte alla data di elaborazione non risultano rimessioni alle Sezioni Unite.
§8 — RIMEDI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Risarcimento o risoluzione
Il principio delle Sezioni Unite del 2007 esclude la nullità e lascia all’investitore la scelta tra il risarcimento e, se l’inadempimento non è di scarsa importanza, la risoluzione con restituzione del capitale (art. 1455 c.c.). La presunzione del nesso causale si applica a entrambe le domande, ma la risoluzione richiede in più un inadempimento grave, tema su cui vanno tenuti presenti i due orientamenti sopra ricordati.
Il danno risarcibile
Secondo Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese, il danno può essere quantificato con riferimento alla successiva perdita di valore del titolo. Il risarcimento va depurato dei vantaggi collegati all’operazione, come le cedole incassate (compensatio lucri cum damno), anche quando l’investitore non abbia chiesto la risoluzione (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 ottobre 2020, n. 23132, Pres. De Chiara, Rel. Amatore), e può essere ridotto in presenza di un concorso colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.). Trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 ottobre 2020, n. 23130, Pres. De Chiara, Rel. Amatore).
Interessi sulle restituzioni
Nella risoluzione, il credito restitutorio del capitale produce interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale; chi pretende la decorrenza dal versamento deve provare la mala fede dell’intermediario (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 ottobre 2025, n. 27965, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi).
§9 — CONSIGLI OPERATIVI
- Ricostruire il rapporto: contratto quadro, questionari di profilatura, ordini di acquisto, documenti informativi, rendiconti e comunicazioni con la banca.
- Allegare con precisione quali informazioni sono mancate (rischio dell’emittente, illiquidità, costi, struttura dello strumento, inadeguatezza al profilo): una contestazione generica non attiva l’onere della banca.
- Se l’inadempimento appare solo formale (profilo scaduto, firma mancante), spiegare e provare perché una corretta applicazione avrebbe portato a scelte diverse.
- Prepararsi alla prova contraria: elencare le operazioni anteriori e successive e spiegarne la diversità per natura, rischio e informazione ricevuta; evitare incoerenze tra l’atto introduttivo e lo storico del conto.
- Scegliere il rimedio: il risarcimento si giova della presunzione; la risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza, su cui la Cassazione non è allineata.
- Quantificare il danno con documenti: costo di acquisto, valore attuale o di realizzo, cedole percepite, oneri; chiedere gli interessi dalla data corretta.
- Verificare i termini di prescrizione (art. 2946 c.c.) e il momento in cui il danno si è manifestato.
- Valutare prima di agire la mediazione, condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti finanziari (art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28), e il ricorso all’ACF.
L’ACF, istituito con delibera Consob 4 maggio 2016, n. 19602, tratta controversie fino a 500.000 euro; il ricorso è ammissibile dopo un reclamo non accolto, o decorsi 60 giorni senza risposta, e va proposto entro un anno dal reclamo; l’accesso è gratuito per l’investitore [§9]. Dall’avvio dell’attività nel 2017 la percentuale di accoglimento dei ricorsi risulta pari al 61,6% [§10]. Le decisioni dell’Arbitro non hanno efficacia vincolante e non precludono l’azione giudiziaria.
§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il quadro che emerge al 12 ottobre 2026 è di una tutela dell’investitore solida ma non automatica. La presunzione del nesso causale tra omissione informativa e danno è un principio stabile del diritto vivente e alleggerisce un onere altrimenti molto gravoso. Le pronunce più recenti ne precisano però i confini: la presunzione non opera per le violazioni meramente formali, non è assoluta e può essere superata da una prova contraria concreta, che non coincide con la generica propensione al rischio ma può emergere dalla consapevolezza effettivamente dimostrata.
Per chi intende far valere le proprie ragioni, la lezione pratica è duplice. Da un lato, la causa si costruisce sull’allegazione puntuale delle informazioni mancate e sulla coerenza dello storico delle operazioni; dall’altro, la scelta del rimedio e del foro (giudice o ACF) va ponderata alla luce del contrasto sulla gravità dell’inadempimento e dei costi, dei tempi e dei limiti di ciascun percorso.
Restano da osservare tre sviluppi: l’eventuale intervento delle Sezioni Unite sul contrasto relativo alla gravità dell’inadempimento; l’effetto della riforma del TUF del 2026 sul sistema delle regole di condotta; l’approdo della Retail Investment Strategy, che potrebbe rafforzare gli obblighi di informazione e di valutazione dell’interesse dell’investitore al dettaglio. Ogni caso richiede comunque una valutazione tecnica sulla documentazione concreta.
Note in calce
[§1] A. Mager, «Presunzione di sussistenza del nesso di causalità nei giudizi di responsabilità contro gli intermediari finanziari», dirittobancario.it, 7 luglio 2020 (nota a Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7905, Pres. De Chiara, Rel. Scotti).
[§2] Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7932, Pres. De Chiara, Rel. Campese, punti 4.1–4.2 della motivazione, ove si richiamano gli arresti conformi che rendono non necessaria la rimessione alle Sezioni Unite.
[§3] D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 86 del 14 aprile 2026, Supplemento ordinario n. 14; D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 169 del 23 luglio 2026. La portata della novella all’art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) va verificata sul testo vigente.
[§4] Commissione europea, richiesta di parere tecnico all’ESMA sulla Retail Investment Strategy, datata 30 luglio 2026 e pubblicata il 24 agosto 2026: i voti finali di Consiglio e Parlamento sono attesi nel quarto trimestre 2026 e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE al più tardi a gennaio 2027.
[§5] G. Turato, «L’investimento inconsapevole: la trasparenza apparente non basta. Profilatura, obblighi informativi, onere della prova e nesso causale oltre il formalismo documentale», dirittodelrisparmio.it, 30 luglio 2026 (nota a Trib. Bari, 9 luglio 2026, n. 4214, Giud. Napoliello).
[§6] G. Gambino, «Responsabilità dell’intermediario finanziario e onere della prova», dirittodelrisparmio.it, 7 gennaio 2026 (nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2025, n. 32705, Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio).
[§7] A. Di Ciommo, «Profilo di rischio del cliente e obblighi informativi degli intermediari», dirittobancario.it, 5 febbraio 2026 (nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 21 ottobre 2025, n. 27965, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi).
[§8] A. Di Ciommo, «Violazione degli obblighi informativi ed esperienza dell’investitore», dirittobancario.it, 17 luglio 2026 (nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026, n. 20364, Pres. Scoditti, Rel. Rolfi).
[§9] Art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 e delibera Consob 4 maggio 2016, n. 19602; informativa alla clientela dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie. I parametri vanno verificati sulla disciplina vigente al momento del ricorso.
[§10] «Relazione di Consob sulle attività dell’ACF nel 2025», dirittobancario.it, 26 giugno 2026.