Trasparenza · Art. 50, par. 4, AI Act
Dichiarazione sull’uso dell’intelligenza artificiale
Nell’elaborazione degli approfondimenti pubblicati in questa sezione lo Studio si avvale del supporto di sistemi di intelligenza artificiale generativa. Nessun contenuto è pubblicato senza la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale
Il piano editoriale, la scelta dei temi e l’impostazione di ciascun contributo sono definiti dallo Studio. I sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati come strumento di supporto nella ricerca delle fonti, nell’organizzazione dei contenuti e nella redazione della prima stesura dei testi e delle infografiche.
La revisione umana
Prima della pubblicazione, ogni articolo è sottoposto alla revisione sostanziale di un avvocato dello Studio, che ne verifica l’esattezza giuridica, controlla l’esistenza, il contenuto e l’attualità delle fonti citate, interviene sul testo ove necessario e ne approva la versione definitiva. La stessa revisione precede ogni successiva modifica sostanziale.
La responsabilità editoriale
La responsabilità editoriale della pubblicazione è assunta dall’Avv. Antonio Baldari per lo Studio Legale Baldari & Colella, Corso Porta Luce, 95 – 73013 Galatina (LE). Eventuali inesattezze possono essere segnalate all’indirizzo studio@studiobaldari.it.
La natura dei contenuti
Gli approfondimenti hanno finalità esclusivamente informativa e riflettono lo stato della normativa e della giurisprudenza alla data di elaborazione indicata in apertura di ciascun articolo. Non costituiscono parere legale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto da parte di un professionista.
Il quadro normativo
Per i testi sottoposti a revisione umana o a controllo editoriale, la cui pubblicazione ricade sotto la responsabilità editoriale di una persona fisica o giuridica, l’art. 50, par. 4, secondo comma, Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) esclude l’obbligo di segnalare che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Lo Studio sceglie comunque di rendere noto l’impiego dell’intelligenza artificiale, in coerenza con i doveri di verità, correttezza e trasparenza dell’informazione professionale (art. 35, comma 1, Codice deontologico forense) e con il principio di prevalenza del lavoro intellettuale del professionista (art. 13, comma 1, L. 23 settembre 2025, n. 132).
Diffamazione su Facebook e Instagram: la Cassazione penale ridefinisce il mezzo
Il social network come «mezzo di pubblicità» ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p.: elementi costitutivi del reato, causa di giustificazione del diritto di critica, conseguenze sanzionatorie penali e rimedi civili per la vittima I Sommario Ogni giorno vengono pubblicati...