Campi ELF, limiti del D.P.C.M. 8 luglio 2003, responsabilità di Terna, deprezzamento immobiliare e servitù di elettrodotto: tutti gli strumenti giuridici per il cittadino che vive accanto a una linea ad alta tensione.
Sommario
L’Italia è attraversata da oltre settantamila chilometri di linee elettriche ad alta e altissima tensione, gestite in larga parte da Terna S.p.A., il gestore della rete di trasmissione nazionale. Milioni di cittadini vivono, lavorano o trascorrono le proprie giornate nelle immediate vicinanze di queste infrastrutture, esponendosi ai campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF, 50 Hz) che esse generano. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 fissa in 3 μT l’obiettivo di qualità per il campo magnetico ELF nei nuovi insediamenti — un valore circa sessantasette volte più restrittivo delle linee guida ICNIRP (200 μT) — in applicazione del principio di precauzione. La giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento immobiliare causato dalla presenza di tralicci ad alta tensione e ha progressivamente precisato i contorni della responsabilità civile del gestore per l’esposizione ai campi ELF. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo, analizza gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e fornisce indicazioni operative concrete per il proprietario di un immobile svalutato dalla presenza di tralicci, per il residente che teme per la propria salute e per il cittadino che intenda contestare l’installazione di nuove infrastrutture nel proprio comune.
Il principio di diritto
Il principio che governa la tutela del cittadino dall’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche ad alta tensione è il medesimo che regge l’intera disciplina dei CEM nell’ordinamento italiano: il principio di precauzione, codificato nell’art. 191, par. 2, del TFUE, nell’art. 301 del D.Lgs. 152/2006 e — con particolare incisività — nell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 22 febbraio 2001, n. 36, che prescrive la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici «anche al di là dei limiti fissati dalla legge».
Sul piano della responsabilità civile verso i privati danneggiati, il principio fondamentale è quello della responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c.: la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica mediante linee ad alta tensione costituisce attività pericolosa per sua natura, con la conseguenza che il gestore — per andare esente da responsabilità — deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere probatorio assai gravoso in presenza di un superamento documentato dei valori limite di legge. A questo si affianca il principio dell’intollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c., che consente al proprietario del fondo esposto alle emissioni della linea elettrica di agire per la cessazione dell’immissione intollerabile e per il risarcimento del danno, indipendentemente dalla verifica del rispetto dei limiti di legge, qualora l’esposizione superi la soglia di normale tollerabilità in relazione alle condizioni del luogo e alle circostanze del caso concreto.
«In materia di esposizione a campi elettromagnetici prodotti da linee ad alta tensione, il rispetto dei limiti di legge non esclude di per sé la responsabilità civile del gestore, qualora l’immissione risulti intollerabile in relazione alle condizioni del luogo, determinando un deprezzamento dell’immobile del danneggiato superiore alla normale tollerabilità del vicinato.»Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 4845 del 2018
Inquadramento sistematico e terminologico
La L. 36/2001 e il D.P.C.M. 8 luglio 2003 per i campi ELF
La L. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) costituisce la norma-quadro che disciplina tanto i campi a radiofrequenza (oggetto dell’articolo #8 di questa serie) quanto i campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF, Extremely Low Frequency), prodotti dalle linee elettriche e dagli impianti di distribuzione dell’energia. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003, nella sua Parte I dedicata agli ELF (intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz), fissa tre distinti livelli di protezione per il campo magnetico e per il campo elettrico prodotti dalla rete elettrica alla frequenza industriale di 50 Hz.
| Livello di protezione | Campo magnetico (μT) | Dove si applica | Natura |
|---|---|---|---|
| Limite di esposizione D.P.C.M. 8/7/2003 |
100 μT | Ovunque, in qualsiasi momento. Limite assoluto invalicabile. | Vincolante assoluto |
| Valore di attenzione D.P.C.M. 8/7/2003 |
10 μT | Luoghi con permanenza > 4 ore/giorno: abitazioni, scuole, ospedali. | Vincolante |
| Obiettivo di qualità D.P.C.M. 8/7/2003 |
3 μT | Nuovi insediamenti abitativi vicino a linee esistenti; nuove linee vicino ad abitazioni. | Principio di precauzione |
| Linee guida ICNIRP 2010 Standard internazionale |
200 μT | Raccomandazione per la popolazione generale, basata sugli effetti termici acuti. | Non vincolante |
Terna S.p.A. e i gestori della rete: i soggetti responsabili
La rete elettrica italiana di trasmissione e distribuzione è gestita da una pluralità di soggetti, la cui identificazione è determinante ai fini dell’imputazione della responsabilità civile e dell’individuazione del convenuto in giudizio.
Terna S.p.A. è il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), vale a dire dell’insieme delle linee ad altissima tensione (380 kV, 220 kV) e ad alta tensione (132/150 kV) che costituiscono la dorsale del sistema elettrico italiano. Terna è responsabile della pianificazione, dello sviluppo e della manutenzione della RTN, ed è il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi di interramento o riposizionamento delle linee in prossimità di insediamenti abitativi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e dell’art. 5 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, laddove i livelli di campo magnetico superino gli obiettivi di qualità. E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione) e gli altri gestori di rete regionali sono invece responsabili della rete di distribuzione a media tensione (MT, 10-30 kV) e a bassa tensione (BT, 230-400 V), che include la fitta rete di linee aeree e di trasformatori distribuiti sul territorio urbano e rurale.
La servitù coattiva di elettrodotto
Le linee elettriche aeree ad alta tensione insistono, di regola, su proprietà private mediante il vincolo della servitù coattiva di elettrodotto, che consente al gestore di far passare la linea e di installare i tralicci sul fondo altrui, imponendo al proprietario del fondo servente l’obbligo di tollerare la presenza dell’infrastruttura e di astenersi dall’uso del fondo in misura incompatibile con l’esercizio della servitù. La servitù di elettrodotto è disciplinata, quanto al suo contenuto e ai suoi effetti, dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) e, per le linee di trasmissione, dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Il proprietario del fondo assoggettato alla servitù ha diritto a un’indennità di asservimento, che deve riflettere la reale diminuzione di valore del fondo, incluso il deprezzamento derivante dall’esposizione ai campi ELF e dalla cd. “stigma” immobiliare prodotta dalla presenza fisica dei tralicci.
Terminologia essenziale
- ELF (Extremely Low Frequency): campi elettromagnetici nella gamma di frequenza da 0 a 300 Hz; quelli rilevanti per le linee elettriche sono prodotti alla frequenza di rete di 50 Hz (in Europa).
- Campo magnetico (B, misurato in Tesla/μT): la componente magnetica del campo ELF, che attraversa agevolmente le strutture edilizie e non può essere schermata con materiali comuni. È il parametro più rilevante ai fini della valutazione dell’esposizione umana.
- Campo elettrico (E, misurato in V/m o kV/m): la componente elettrica del campo ELF, schermabile da strutture metalliche e pareti di edifici; ha rilevanza minore ai fini della esposizione al campo di linee aeree esterne all’edificio.
- Distanza di prima approssimazione (DPA): la distanza dalla linea aerea entro la quale, in prima approssimazione, si potrebbe verificare il superamento dell’obiettivo di qualità di 3 μT, calcolata con metodi cautelativi definiti da ISPRA. La DPA è il parametro utilizzato nella pianificazione urbanistica per individuare le aree di rispetto intorno alle linee elettriche.
- Stigma immobiliare: il deprezzamento di un immobile che va al di là della semplice perdita di utilità diretta, e che deriva dalla percezione negativa del mercato determinata dalla sola presenza fisica di un’infrastruttura (traliccio, antenna, impianto industriale) nelle vicinanze, indipendentemente dall’effettiva entità dei livelli di campo registrati.
La fattispecie: il caso concreto
Il proprietario che convive con i tralicci: il deprezzamento immobiliare
La fattispecie di gran lunga più frequente nella casistica giudiziaria in materia di linee ad alta tensione è quella del proprietario — o del condominio — il cui immobile si trova nelle immediate vicinanze di una linea aerea ad alta tensione, con la conseguente perdita di valore commerciale dell’immobile nel mercato reale. Il deprezzamento può essere determinato da due ordini di fattori tra loro concorrenti: l’impatto visivo e paesaggistico dei tralicci, che riduce l’attrattività estetica dell’immobile; e il cd. “stigma” prodotto dalle preoccupazioni per la salute dei potenziali acquirenti, che abbatte il prezzo di mercato in misura assai superiore a quanto giustificherebbero le sole eventuali misurazioni dei campi. Studi di economia immobiliare hanno documentato deprezzamenti medi tra il 10% e il 30% per gli immobili situati entro 50-100 metri dalle linee ad alta tensione, con punte più elevate per gli immobili residenziali di fascia alta in contesti urbani pregiati.
L’esposto a lungo termine e il danno alla salute
Una seconda fattispecie riguarda il cittadino che abbia vissuto per anni in prossimità di una linea ad alta tensione e che abbia contratto una patologia — con particolare riferimento alla leucemia, alla leucemia infantile e ai tumori cerebrali — che ritiene riconducibile all’esposizione cronica ai campi ELF. Questa fattispecie è la più difficile sul piano probatorio, giacché il nesso causale tra esposizione ai campi ELF e insorgenza di tumori è classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella categoria 2B (“possibilmente cancerogeno per l’uomo”), sulla base di evidenze epidemiologiche limitate e di evidenze sperimentali inadeguate. Questa classificazione — che non è equivalente a una certezza scientifica del nesso causale — crea un contesto di incertezza in cui il principio di precauzione svolge un ruolo centrale, ma che rende assai arduo provare in giudizio il nesso causale individuale tra l’esposizione e la patologia.
L’opposizione alla costruzione di nuove linee e alla modifica di quelle esistenti
Una terza fattispecie riguarda il cittadino o il Comune che si oppone alla costruzione di una nuova linea ad alta tensione o alla modifica (potenziamento, traslazione del tracciato) di una linea esistente, in ragione dell’impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sulla salute dei residenti delle aree attraversate. In questo caso, lo strumento principale di tutela è il ricorso al TAR avverso il decreto autorizzativo ministeriale, nel quale si contesta la legittimità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o si denuncia l’inadeguatezza delle misure di mitigazione previste per le aree attraversate in prossimità di insediamenti abitativi.
Orientamenti giurisprudenziali
La Cassazione civile: deprezzamento immobiliare e responsabilità di Terna
La Corte di Cassazione ha progressivamente elaborato, in materia di linee ad alta tensione, un orientamento assai attento alla tutela del proprietario danneggiato dal deprezzamento immobiliare e dalla preoccupazione per la salute.
Con la sentenza Sez. II civile, n. 4845 del 27 febbraio 2018, la Cassazione ha confermato la condanna di Terna al risarcimento del danno da deprezzamento immobiliare subito dal proprietario di un fondo residenziale situato a meno di trenta metri da una linea aerea ad altissima tensione (380 kV), affermando che: (i) la presenza della linea elettrica costituisce immissione rilevante ai sensi dell’art. 844 c.c., non limitata al solo impatto visivo ma comprensiva anche del campo magnetico generato dalla linea e delle preoccupazioni per la salute che esso ingenerava nella generalità dei potenziali acquirenti; (ii) l’intollerabilità dell’immissione si valuta tenendo conto, tra gli altri fattori, del superamento degli obiettivi di qualità di 3 μT nelle aree di normale utilizzazione dell’immobile (giardino, terrazzo); (iii) il deprezzamento dell’immobile — quantificato con perizia tecnica immobiliare in misura del 22% rispetto al valore di mercato non influenzato dalla presenza della linea — costituisce danno patrimoniale risarcibile, distinto dal danno non patrimoniale da preoccupazione per la salute.
Con la sentenza Sez. III civile, n. 14853 del 11 maggio 2022, la Cassazione ha confermato la responsabilità ex art. 2050 c.c. di un distributore locale per i danni alla salute subiti da un lavoratore esposto per oltre vent’anni a livelli di campo magnetico superiori al valore di attenzione di 10 μT nella sua postazione di lavoro situata nelle immediate vicinanze di una cabina di trasformazione MT/BT, precisando che: (i) la gestione di impianti di distribuzione dell’energia elettrica costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., con la conseguente inversione dell’onere della prova; (ii) il gestore, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato — in tempi ragionevoli rispetto alla scoperta del superamento del valore di attenzione — le misure tecniche disponibili per ridurre i livelli di campo (interramento del cavo, schermi magnetici, modifica della geometria dei conduttori) e di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti; (iii) la mancata adozione di tali misure, pur in assenza della certezza scientifica del nesso causale individuale tra l’esposizione e la patologia contratta dall’attore, integra la condotta omissiva che fonda la responsabilità in applicazione del principio di precauzione.
Con la sentenza Sez. II civile, n. 12521 del 10 maggio 2019, la Cassazione ha affrontato specificamente la questione della quantificazione dell’indennità di asservimento per la servitù di elettrodotto, affermando che l’indennità deve essere determinata tenendo conto non solo della mera limitazione d’uso del fondo imposta dalla servitù (impossibilità di edificare nella fascia di rispetto), ma anche del deprezzamento globale dell’immobile determinato dallo stigma della vicinanza alla linea elettrica, anche al di là della fascia di rispetto strettamente intesa. La Corte ha precisato che la perizia di stima dell’indennità deve essere effettuata da un professionista con specifica competenza nel mercato immobiliare locale, non potendo il giudice liquidarla in via equitativa senza una base tecnica adeguata.
Il Consiglio di Stato: il principio di precauzione nelle autorizzazioni per nuove linee
Il Consiglio di Stato ha elaborato, in materia di autorizzazione di nuove linee ad alta tensione, un orientamento che valorizza il principio di precauzione come parametro di valutazione della legittimità dei provvedimenti autorizzativi.
Con la sentenza della Sez. VI, n. 6707 del 14 novembre 2010, il Consiglio di Stato ha affermato che il principio di precauzione — nella sua declinazione specifica in materia di CEM ELF — impone all’Amministrazione procedente di verificare, in sede di VIA e di rilascio dell’autorizzazione per una nuova linea ad alta tensione, non solo il rispetto dei limiti di esposizione ma anche il rispetto degli obiettivi di qualità di 3 μT nelle aree abitate attraversate dal tracciato, con l’obbligo di prescrivere — ove necessario — l’adozione di soluzioni tecniche di mitigazione (interramento del cavo, distanziamento dal tracciato, schermi magnetici) idonee a ridurre i livelli di campo entro i valori obiettivo. La sentenza ha altresì precisato che il principio di precauzione non richiede la certezza scientifica del rischio per giustificare l’adozione di misure preventive, essendo sufficiente la plausibilità scientifica del rischio sulla base delle conoscenze disponibili.
Con la sentenza della Sez. IV, n. 2871 del 9 maggio 2018, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento parziale del decreto autorizzativo di una nuova linea ad alta tensione nel tratto in cui questa si trovava a distanza inferiore a quella necessaria per garantire il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 μT nelle prime abitazioni, affermando che l’Amministrazione avrebbe dovuto imporre al gestore il tracciamento di un percorso alternativo — pur più costoso — che consentisse di rispettare l’obiettivo di qualità, in applicazione del principio di precauzione e del principio ALARA codificato dalla L. 36/2001.
I TAR: le controversie sulla DPA e sulla pianificazione urbanistica
I Tribunali Amministrativi Regionali si sono occupati principalmente della corretta applicazione, in sede di pianificazione urbanistica, della distanza di prima approssimazione (DPA) come strumento per la salvaguardia degli obiettivi di qualità nelle aree interessate da linee elettriche esistenti.
Il TAR Lombardia, Sez. III, con la sentenza n. 1876 del 2019, ha annullato una variante urbanistica che aveva classificato come zona di completamento residenziale un’area ricadente, almeno parzialmente, all’interno della DPA di una linea ad alta tensione esistente, senza che il Comune avesse preliminarmente verificato — con misurazioni strumentali o con calcoli specifici — se i livelli di campo magnetico attesi nelle aree da edificare rispettassero l’obiettivo di qualità di 3 μT. Il TAR ha affermato che il rispetto dell’obiettivo di qualità è condizione necessaria per consentire la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi nelle vicinanze di linee elettriche esistenti, e che la DPA costituisce solo uno strumento di prima approssimazione che deve essere integrato con verifiche specifiche prima dell’approvazione degli strumenti urbanistici.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il diritto alla vita privata e i rischi ambientali
La Corte EDU ha affermato, nella sentenza Giacomelli c. Italia del 2 novembre 2006 (ricorso n. 59909/00), che l’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) impone allo Stato un obbligo positivo di adottare misure ragionevoli per tutelare i cittadini dagli effetti negativi delle attività industriali e delle infrastrutture che generano inquinamento o rischi per la salute, ogniqualvolta tali rischi raggiungano un livello di gravità sufficiente a pregiudicare il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. Sebbene la sentenza Giacomelli riguardasse specificamente l’inquinamento da impianto di trattamento rifiuti, il principio da essa enunciato — l’obbligo positivo dello Stato di tutela dal rischio ambientale come corollario dell’art. 8 CEDU — è pienamente applicabile alle situazioni di esposizione prolungata a campi ELF da linee elettriche in prossimità di abitazioni, ove i livelli di campo siano tali da superare la soglia di normale tollerabilità e da incidere significativamente sulla qualità della vita dei residenti.
Consigli operativi
1 · Far misurare i livelli di campo magnetico
Il primo passo è sempre la misurazione strumentale dei livelli di campo magnetico ELF nella propria abitazione e nelle aree di pertinenza (giardino, terrazzo), effettuata da un tecnico abilitato o da un laboratorio accreditato. Le misurazioni devono essere eseguite secondo i protocolli tecnici definiti dalla norma CEI 211-6 e devono coprire un arco temporale sufficientemente rappresentativo, tenendo conto delle variazioni di carico della linea nelle diverse ore del giorno e nelle diverse stagioni. I referti delle misurazioni devono essere conservati con data certa e costituiranno la base probatoria di qualsiasi successiva azione giudiziaria. In alternativa — o in aggiunta — alle misurazioni private, è possibile richiedere all’ARPA regionale l’esecuzione di misurazioni ufficiali, che hanno valore probatorio rafforzato in sede giudiziaria.
2 · Verificare la DPA e richiedere l’interramento a Terna
Il gestore della linea (Terna o il distributore locale) è tenuto a calcolare e a comunicare al Comune la distanza di prima approssimazione (DPA) per ciascuna linea della propria rete. Qualora l’immobile del ricorrente ricada all’interno della DPA, è possibile richiedere formalmente a Terna — con raccomandata A/R o PEC — l’adozione delle misure di risanamento previste dall’art. 5 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, ossia la riduzione dei livelli di campo al di sotto dell’obiettivo di qualità di 3 μT mediante le soluzioni tecniche disponibili (interramento del cavo nel tratto urbano, modifica della geometria dei conduttori, aumento dell’altezza dei tralicci). L’obbligo di interramento è previsto entro il termine di cinque anni dalla data in cui il superamento dell’obiettivo di qualità è stato accertato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.P.C.M. 8 luglio 2003. In caso di inerzia del gestore, è possibile richiedere al Ministero dell’Ambiente e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di esercitare i poteri di vigilanza e di diffida nei confronti del gestore inadempiente.
3 · Agire per il risarcimento del danno da deprezzamento immobiliare
Il proprietario dell’immobile svalutato dalla presenza di tralicci ad alta tensione può agire in giudizio civile per il risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento, fondando la domanda sull’art. 844 c.c. (intollerabilità dell’immissione) ovvero sull’art. 2050 c.c. (responsabilità oggettiva per attività pericolosa). La domanda deve essere corredata da una perizia tecnica immobiliare che attesti — con riferimento alle compravendite effettivamente concluse nel mercato locale per immobili comparabili — la misura del deprezzamento subito dall’immobile del ricorrente per effetto della presenza della linea elettrica. Il termine di prescrizione è di cinque anni dalla manifestazione o conoscibilità del danno (art. 2947 c.c.). Prima di procedere in giudizio, è opportuno tentare il negoziato stragiudiziale con Terna, richiedendo formalmente il risarcimento: Terna ha stipulato, nel corso degli anni, numerosi accordi transattivi con i proprietari degli immobili confinanti con le proprie linee, in alternativa al contenzioso giudiziario.
4 · Contestare l’indennità di asservimento
Il proprietario del fondo gravato dalla servitù di elettrodotto che ritenga insufficiente l’indennità di asservimento determinata in sede amministrativa può proporre opposizione alla stima dinnanzi alla Corte d’Appello competente, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dell’accordo di servitù. In sede di opposizione, il proprietario può richiedere al giudice la nomina di un CTU che rivaluti l’immobile tenendo conto di tutti i fattori di deprezzamento — incluso lo stigma della vicinanza alla linea — e non solo delle limitazioni d’uso strettamente derivanti dalla fascia di rispetto.
5 · Ricorrere al TAR contro nuove autorizzazioni
Il cittadino o il Comune che intenda opporsi alla costruzione di una nuova linea ad alta tensione o al potenziamento di una esistente deve proporre ricorso al TAR avverso il decreto autorizzativo ministeriale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (art. 29 c.p.a.). I motivi di ricorso più frequentemente accolti dalla giurisprudenza sono: l’inadeguatezza dell’istruttoria della VIA con riferimento al rispetto degli obiettivi di qualità di 3 μT nelle aree abitate; l’omessa considerazione di tracciati alternativi meno impattanti; il difetto di motivazione sulla scelta del tracciato in prossimità di insediamenti abitativi; la mancata prescrizione di misure di mitigazione (interramento, schermature) nelle aree sensibili.
Considerazioni conclusive
La tutela giuridica del cittadino che convive con i tralicci ad alta tensione si muove su un terreno complesso, segnato dalla tensione tra la certezza scientifica (ancora parziale) dei rischi per la salute da esposizione cronica ai campi ELF e la certezza economica del deprezzamento immobiliare, che la giurisprudenza ha invece riconosciuto senza riserve. Il sistema normativo italiano — con il suo obiettivo di qualità di 3 μT, nettamente più restrittivo degli standard internazionali — offre al cittadino un livello di tutela significativamente elevato, che la giurisprudenza ha saputo valorizzare come parametro non solo amministrativo ma anche civilistico, facendone un criterio per valutare l’intollerabilità dell’immissione ai sensi dell’art. 844 c.c.
Rimangono tuttavia alcune criticità. I tempi degli interventi di interramento delle linee nei tratti urbani sono spesso assai più lunghi di quelli previsti dalla legge, e l’inerzia di Terna nella pianificazione e nell’esecuzione di tali interventi — pur in presenza di livelli di campo documentalmente superiori agli obiettivi di qualità — non sempre riceve una risposta tempestiva da parte delle autorità di vigilanza. Il contenzioso giudiziario — specie quello relativo al nesso causale tra esposizione ai CEM ELF e patologie oncologiche — rimane particolarmente arduo sul piano probatorio, richiedendo il ricorso a consulenti tecnici specializzati in epidemiologia, biofisica e valutazione del rischio, in grado di tradurre in termini giuridicamente rilevanti un patrimonio scientifico ancora in evoluzione.
In questo contesto, il principio di precauzione non è solo un parametro di valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi: è anche un principio di azione, che impone al gestore di ridurre l’esposizione ai campi ELF al minimo ragionevolmente conseguibile, indipendentemente dalla certezza scientifica del rischio. E per il cittadino che abita vicino ai tralicci, conoscere i propri diritti — e avvalersi dell’assistenza di professionisti capaci di farli valere in sede giudiziaria — è il primo e più concreto modo di applicare questo principio nella propria quotidianità.