Cosa resta della nullità per piano mancante dopo le Sezioni Unite del 2024: presupposti, effetti sul tasso e rimedi del mutuatario
§1 — SOMMARIO
Chi ha stipulato un mutuo ricorda in genere tre numeri: l’importo, la durata e la rata. Meno spesso ricorda di aver ricevuto il piano di ammortamento, cioè il prospetto che indica, rata per rata, quanta parte del pagamento estingue il capitale e quanta remunera gli interessi. Eppure dalla presenza o dall’assenza di quel prospetto nel contratto dipendono alcune tra le eccezioni più discusse del contenzioso bancario: l’indeterminatezza del tasso d’interesse, la nullità della relativa clausola e, come conseguenza, la sostituzione del tasso pattuito con quello previsto dalla legge.
La questione ha cambiato volto dopo Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Rel. Lamorgese, che ha escluso la nullità del mutuo a tasso fisso con piano «alla francese» per il solo fatto che il contratto non indichi la modalità di ammortamento e il regime di capitalizzazione composta degli interessi. Molti hanno letto in quella pronuncia la fine di ogni contestazione fondata sul piano. Non è così, e la ragione è nel testo della decisione: la Corte ha dichiarato di non doversi pronunciare sulle conseguenze della mancata allegazione del piano al contratto. Quel capitolo resta dunque aperto ed è oggi presidiato dai tribunali e da alcune pronunce di legittimità che, pur senza decidere il punto in termini generali, offrono criteri utili.
Questo contributo ricostruisce il quadro. Dopo il principio di diritto delle Sezioni Unite (§2) e l’inquadramento del piano di ammortamento (§3), esaminiamo le norme rilevanti (§4), il ragionamento che lega la mancanza del piano all’indeterminatezza del tasso (§5), il diritto vivente di legittimità e di merito (§6), gli effetti della nullità e il tasso sostitutivo (§7), i profili di prova e di processo (§8) e le indicazioni operative per il mutuatario e per il professionista (§9). Il filo conduttore è un invito alla prudenza: la mancata allegazione del piano non è un’eccezione automatica, ma nemmeno un’eccezione inutile; va costruita sul caso concreto.
§2 — IL PRINCIPIO DI DIRITTO DELLE SEZIONI UNITE
Il punto di partenza obbligato è Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Rel. Lamorgese. La Corte doveva stabilire se la mancata indicazione, nel mutuo a tasso fisso, della modalità di ammortamento «alla francese» e del regime di capitalizzazione composta degli interessi determinasse la nullità parziale del contratto, per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione degli obblighi di trasparenza. La risposta è stata negativa, con il seguente principio di diritto:
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza.
Il perimetro applicativo della massima
La massima va letta per ciò che dice e per ciò che presuppone. Presuppone un mutuo a tasso fisso, un piano «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, cioè a rata costante, e un piano effettivamente presente nel contratto. Nel caso esaminato il piano allegato recava l’indicazione chiara dell’importo erogato, della durata, del tasso nominale (TAN) e del tasso effettivo (TAEG), della periodicità e della composizione delle rate, con la ripartizione tra quote capitale e quote interessi [§1].
Sul piano argomentativo, la Corte ha escluso che il maggior carico di interessi dipenda da un fenomeno di «interessi su interessi»: esso discende dal fatto che, per mantenere costante la rata, il capitale viene restituito più lentamente. L’art. 117 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) non richiede, in sé, l’esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Ciò che le Sezioni Unite non hanno deciso
La parte più rilevante per il nostro tema è un’omissione dichiarata. Nella motivazione la Corte precisa di non essere chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto, questione ritenuta priva di rilevanza ai fini della definizione di quel giudizio [§2]. Il principio di diritto non afferma dunque che un mutuo privo di piano sia valido; afferma che un mutuo munito di piano standardizzato non è nullo solo perché non spiega il metodo con cui il piano è costruito. Leggere la pronuncia come un via libera ai contratti senza piano significa attribuirle una statuizione che essa non ha reso.
§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO
Cos’è il piano di ammortamento
Il piano di ammortamento è il prospetto che scandisce il rimborso del mutuo: indica il numero delle rate, le scadenze, l’importo di ciascuna, la parte destinata a restituire il capitale, quella destinata a pagare gli interessi e il debito residuo dopo ogni scadenza. Nel modello «alla francese» la rata è costante e, poiché gli interessi si calcolano sul capitale ancora dovuto, la quota interessi è più alta nelle prime rate e si riduce nel tempo, mentre la quota capitale cresce.
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382, Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro, la quota interessi di ogni rata è calcolata sul debito residuo del periodo precedente, senza che ciò integri una capitalizzazione di interessi [§3].
Piano e tasso: perché il primo serve a verificare il secondo
Il TAN è un’aliquota; il piano è la sua traduzione in cifre. Solo leggendo il piano il mutuatario può verificare se alla percentuale indicata in contratto corrispondano l’importo della rata e la ripartizione tra capitale e interessi. Per questo l’assenza del piano non è un difetto puramente formale: incide sulla possibilità di controllare il prezzo del finanziamento, che è l’oggetto stesso dell’obbligazione del mutuatario.
Piano standardizzato, non standardizzato e meramente indicativo
Le Sezioni Unite si sono pronunciate solo sui piani «alla francese» standardizzati tradizionali: gli altri (ad esempio i piani con rate o tassi variabili nel tempo, con preammortamento o a quota capitale costante) non sono coperti dalla massima. Nei mutui a tasso variabile il piano allegato al contratto è per sua natura una proiezione fondata sull’indice noto alla stipula e va ricalcolato a ogni variazione: Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2026, n. 25523, Pres. Pazzi, Rel. Zuliani, lo definisce una «mera proiezione teorica soggetta a conguaglio» [§4]. La distinzione è utile per non confondere il piano contrattuale con il prospetto che la banca produce in giudizio a distanza di anni.
§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Codice Civile
L’art. 1346 c.c. richiede che l’oggetto del contratto sia possibile, lecito, determinato o determinabile; il difetto di tali requisiti comporta la nullità ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c.. In materia di interessi, l’art. 1284, comma 3, c.c. esige che quelli superiori alla misura legale siano determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. L’art. 1283 c.c., sull’anatocismo, è la norma evocata dai ricorrenti nelle controversie sull’ammortamento alla francese e ritenuta non violata dalle Sezioni Unite nel piano standardizzato.
Il Testo Unico Bancario
- art. 117, comma 1, TUB: i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente; il comma 3 sanziona con la nullità l’inosservanza della forma prescritta;
- art. 117, comma 4, TUB: i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- art. 117, comma 6, TUB: sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi e quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati;
- art. 117, comma 7, TUB: nei casi di inosservanza del comma 4 e di nullità di cui al comma 6 si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (lett. a)) ovvero gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati (lett. b)).
Credito immobiliare ai consumatori e trasparenza
Per i mutui ipotecari ai consumatori valgono anche gli artt. 120-quinquies e ss. TUB, introdotti dal D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 in attuazione della Dir. UE 2014/17, e le relative disposizioni secondarie: il Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», e successive modificazioni, integrato dal provvedimento del 30 settembre 2016, che ha introdotto la disciplina del credito immobiliare e il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES). Tali documenti hanno funzione informativa precontrattuale e non si identificano con il piano di ammortamento allegato al contratto.
Novità normative verificate al 4 ottobre 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026, ha recepito la Dir. UE 2023/2225 sul credito ai consumatori. La nuova disciplina si applica dal 20 novembre 2026 e riguarda il credito ai consumatori in senso stretto, non i mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, che restano nel perimetro delle norme sul credito immobiliare sopra richiamate; per il mutuo, dunque, il quadro descritto non è modificato [§5]. Per i contratti stipulati prima si applicano le regole previgenti.
§5 — LA MANCATA ALLEGAZIONE DEL PIANO: INDETERMINATEZZA DEL TASSO E NULLITÀ
La tesi dell’indeterminatezza
Secondo un indirizzo presente nella giurisprudenza di merito, se il contratto indica il tasso ma non è accompagnato dal piano, la clausola interessi può risultare indeterminata, perché le parti non sono in grado di stabilire a priori quanto sarà dovuto a titolo di interessi. Il ragionamento si regge sull’art. 117, comma 4, TUB, che impone l’indicazione di tasso e condizioni, e sull’art. 1346 c.c., che richiede un oggetto determinato o determinabile. In questa prospettiva il piano non è un allegato accessorio, ma il luogo in cui il prezzo del denaro si rende conoscibile [§6].
Il tema è emerso anche in altro settore: Cass. civ., Sez. III, ord. 29 aprile 2026, n. 11810, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi, in materia di leasing, ha affermato che la mancanza del piano di ammortamento «rileva di per sé», richiamando l’art. 117 TUB e l’art. 1346 c.c.. Si tratta di una pronuncia relativa a un contratto diverso dal mutuo, che può essere valorizzata solo per analogia.
La tesi contraria
L’indirizzo opposto muove da due argomenti. Il primo è che, per le Sezioni Unite, l’indicazione per iscritto del TAN, in presenza di un piano standardizzato, basta a rendere determinato l’oggetto e l’art. 117 TUB non impone di esplicitare il metodo di ammortamento. Il secondo è che il piano non è, di per sé, un requisito di validità: lo si desume dalle pronunce che escludono la necessità della sua produzione per provare il credito, come Cass. civ., Sez. VI, sottosez. 1, ord. 8 novembre 2017, n. 26426, Rel. Ferro, e dalle decisioni di merito che lo negano, come Trib. Treviso, 15 giugno 2022.
La posizione che emerge dopo le Sezioni Unite
Le due tesi non sono inconciliabili. Dopo Cass. Sez. Un. n. 15130/2024 sembra delinearsi una distinzione di fondo: il piano mancante è decisivo quando impedisce di verificare il tasso effettivamente applicato, cioè nei mutui a tasso variabile, nei piani non standardizzati, nei contratti in cui mancano altri elementi di determinazione (come la base di calcolo 360/365 nel parametro Euribor); è assai meno decisivo quando il contratto a tasso fisso indica con chiarezza importo, durata, TAN, TAEG e rata. In altre parole, l’eccezione ha buone probabilità di successo se il difetto del piano si somma ad altri elementi di indeterminatezza, e poche se è l’unico rilievo. È una lettura sistematica, non un dato acquisito: il contrasto di merito è ancora aperto.
Studio Legale Baldari & Colella · Schema decisionale
Piano di ammortamento mancante: percorso di verifica
1 · Il piano è allegato al contratto sottoscritto e consegnato al mutuatario?
art. 117, comma 1, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
2a · Il piano indica importo, durata, TAN, TAEG, periodicità e ripartizione capitale/interessi?
Se è «alla francese» standardizzato: nessuna nullità per la sola omessa indicazione di metodo e regime composto (Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130; per il tasso variabile Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382). Restano contestabili le divergenze tra tasso dichiarato e applicato, con prova tecnica.
2b · Il tasso è comunque determinabile dal contratto?
TAN, base di calcolo 360/365, parametro di indicizzazione
Se no: eccezione di indeterminatezza (art. 117, comma 4, TUB; art. 1346 c.c.), nullità della clausola interessi (Trib. Chieti, sez. dist. Ortona, 20 aprile 2026, n. 48; Trib. Milano, 28 luglio 2026, n. 6391) e tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. Se sì: orientamento contrario, il piano non è requisito di validità (Trib. Treviso, 15 giugno 2022).
3 · Prova
Contratto completo con allegati, prova della consegna, CTU. Il piano non ha valore di prova legale (Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2026, n. 25523).
Quadro aggiornato al 4 ottobre 2026. Schema di orientamento: non sostituisce l’analisi del caso concreto.
§6 — DIRITTO VIVENTE E GIURISPRUDENZA RECENTE
La giurisprudenza di legittimità
- Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Rel. Lamorgese: esclusa la nullità del mutuo a tasso fisso con piano «alla francese» standardizzato per la mancata indicazione del metodo di ammortamento e del regime composto; non decisa la questione della mancata allegazione del piano.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382, Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro: i principi delle Sezioni Unite valgono anche per i mutui a tasso variabile; la trasparenza è assicurata dal piano che indica importo, durata, TAN, TAEG, periodicità e ripartizione tra capitale e interessi.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 29 aprile 2026, n. 11810, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi: nel leasing la mancanza del piano di ammortamento rileva di per sé (art. 117 TUB; art. 1346 c.c.).
- Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2026, n. 25523, Pres. Pazzi, Rel. Zuliani: il piano non ha valore di prova legale; la sua mancata produzione non preclude l’accertamento del credito con le altre prove, valutate ex art. 116 c.p.c.; la sua produzione non sana una clausola nulla per indeterminatezza.
La giurisprudenza di merito
Trib. Chieti, sez. dist. Ortona, 20 aprile 2026, n. 48, ha ritenuto che l’assenza del piano nel mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese standardizzato integri indeterminatezza degli interessi convenzionali ai sensi dell’art. 1346 c.c., con sostituzione del tasso ex art. 117, comma 7, TUB. Trib. Milano, 28 luglio 2026, n. 6391, ha dichiarato nulla la clausola interessi di un mutuo del 2002 a tasso variabile, in cui non erano indicati la base di calcolo (360 o 365 giorni) né il piano, che non era stato consegnato. Trib. Bologna, 5 novembre 2024, ha disposto una CTU per verificare l’ipotesi di nullità ab origine della clausola interessi per mancata allegazione del piano, in applicazione dell’art. 117, commi 4 e 7, TUB. In senso contrario, come già ricordato, Trib. Treviso, 15 giugno 2022.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. | 29 maggio 2024 | 15130 | Nessuna nullità per mancata indicazione del metodo di ammortamento e del regime composto nel piano «alla francese» standardizzato a tasso fisso; mancata allegazione non decisa | Nullità esclusa |
| Cass. civ., Sez. I (ord.) | 19 marzo 2025 | 7382 | Principi estesi al tasso variabile; trasparenza assicurata da piano completo | Estensione al tasso variabile |
| Cass. civ., Sez. VI, sottosez. 1 (ord.) | 8 novembre 2017 | 26426 | La produzione del piano non è essenziale per provare il debito residuo se il contratto è chiaro | Piano non necessario |
| Cass. civ., Sez. III (ord.) | 29 aprile 2026 | 11810 | Nel leasing la mancanza del piano rileva di per sé | Censura accolta |
| Cass. civ., Sez. I | 18 settembre 2026 | 25523 | Piano non è prova legale; non sana la clausola indeterminata | Piano non necessario in giudizio |
| Trib. Chieti, sez. dist. Ortona | 20 aprile 2026 | 48 | Piano assente: indeterminatezza ex art. 1346 c.c. e tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB | Nullità clausola interessi |
| Trib. Milano | 28 luglio 2026 | 6391 | Base 360/365 e piano mancanti: tasso indeterminato | Nullità clausola interessi |
| Trib. Bologna | 5 novembre 2024 | — | CTU per verificare la nullità ab origine per piano non allegato | Istruttoria disposta |
| Trib. Treviso | 15 giugno 2022 | — | Il piano non è requisito di validità | Domanda rigettata |
§7 — GLI EFFETTI DELLA NULLITÀ: IL TASSO SOSTITUTIVO
La nullità parziale della clausola interessi
Dove sia accertata l’indeterminatezza, la nullità investe la clausola degli interessi corrispettivi, non l’intero contratto: il mutuo resta in vita, perché il mutuatario ha ricevuto la somma e ha l’obbligo di restituirla.
Il rimedio del tasso sostitutivo
Le decisioni di merito richiamate applicano l’art. 117, comma 7, TUB: al posto del tasso nullo operano i parametri legali (BOT) indicati dalla norma, da individuare sul testo vigente e con le modalità ivi previste. Può porsi la questione se, nei casi di semplice indeterminatezza ai sensi dell’art. 1346 c.c., si debba invece applicare l’art. 1284, comma 3, c.c., con il tasso legale; l’esito pratico è diverso e va quantificato con una CTU.
Ricalcolo e ripetizione dell’indebito
L’effetto concreto è il ricalcolo dell’intero piano con il tasso sostitutivo, la determinazione di quanto il mutuatario ha pagato in eccesso e la domanda di ripetizione dell’indebito o, nel giudizio di opposizione all’esecuzione o a precetto, la riduzione del credito azionato. Se eccepita, la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) delle pretese restitutorie va verificata con riferimento ai singoli pagamenti, anche perché le rate versate sono, di regola, pagamenti eseguiti in adempimento di un obbligo.
§8 — ONERE DELLA PROVA E PROFILI PROCESSUALI
Il mutuatario che propone l’eccezione deve fornire al giudice il contratto completo con tutti gli allegati o dimostrare che gli allegati mancano; l’onere della prova segue le regole generali dell’art. 2697 c.c. La banca che agisce per il credito deve dimostrare titolo e misura della pretesa. Su questo profilo Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2026, n. 25523, Pres. Pazzi, Rel. Zuliani, precisa che il piano non è prova legale e che la sua assenza non impedisce la valutazione delle altre prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte aggiunge che la produzione del piano non può sanare una clausola indeterminata.
La pronuncia è maturata nell’ammissione al passivo, ma il principio è espressione di un orientamento più generale, già affermato da Cass. civ., Sez. VI, sottosez. 1, ord. 8 novembre 2017, n. 26426, Rel. Ferro: la banca non è tenuta a produrre il piano se il contratto e le prove disponibili rendono chiaro il debito. Ne discende una conseguenza pratica: la mancata allegazione al contratto e la mancata produzione in giudizio sono due questioni distinte. La prima attiene alla validità della clausola; la seconda alla prova del credito.
Resta decisiva la consegna di un esemplare del contratto: l’art. 117, comma 1, TUB la prescrive, e la prova di averla ricevuta o di non averla ricevuta incide sull’esito. Nella fase istruttoria, un quesito tecnico ben formulato alla CTU, come quello disposto da Trib. Bologna, 5 novembre 2024, consente di verificare la determinabilità del tasso e di ricalcolare il piano con il tasso sostitutivo.
§9 — CONSIGLI OPERATIVI
- Reperire il contratto integrale, con tutti gli allegati, e verificare se il piano è materialmente allegato, se è sottoscritto e se reca la firma per ricevuta di un esemplare. Un piano non sottoscritto o prodotto successivamente non equivale a un piano contrattuale.
- Distinguere il tipo di mutuo: tasso fisso o variabile, piano standardizzato o no. La massima delle Sezioni Unite copre solo il primo caso; negli altri la contestazione del piano ha spazio.
- Non limitarsi a dedurre l’assenza del piano. Associare l’eccezione ad altri profili concreti di indeterminatezza (base di calcolo 360/365, parametro di indicizzazione, spread) e a eventuali divergenze tra TAN e rata effettivamente pagata.
- Valutare la convenienza dell’eccezione: se il contratto a tasso fisso indica con chiarezza importo, durata, TAN, TAEG e rata, il solo piano mancante ha poche probabilità di successo dopo le Sezioni Unite; è prudente non fondare l’intera difesa su di esso.
- Quantificare in anticipo, con un consulente tecnico, il beneficio economico del tasso sostitutivo: se la differenza è modesta, i costi del giudizio potrebbero superarla.
- Nel giudizio promosso dalla banca, eccepire tempestivamente la nullità e contestare l’idoneità probatoria dei prospetti prodotti in giudizio, ricordando che il piano non ha valore di prova legale.
- Verificare la prescrizione delle pretese restitutorie rata per rata e conservare le quietanze di pagamento.
- Per i contratti stipulati dopo il 20 novembre 2026, e per i finanziamenti rientranti nel credito ai consumatori, verificare l’applicabilità della nuova disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212.
§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il piano di ammortamento nel mutuo è, al tempo stesso, un documento tecnico e uno strumento di trasparenza. Le Sezioni Unite hanno chiarito che non serve a nulla invocare l’anatocismo contro un piano alla francese standardizzato a tasso fisso: il metodo non genera interessi su interessi. Hanno però lasciato aperta la questione speculare, quella dell’assenza del piano, e il vuoto è stato riempito da una giurisprudenza di merito che, in casi di tasso variabile o di ulteriori elementi di indeterminatezza, ha riconosciuto la nullità della clausola interessi.
La Cassazione, dal canto suo, ha ribadito che il piano non è una prova legale e che la sua mancata produzione in giudizio non è, di per sé, risolutiva: occorre distinguere con cura tra la validità della clausola e la prova del credito. L’indicazione per il mutuatario è dunque selettiva: eccepire la nullità quando l’assenza del piano si accompagna a una concreta impossibilità di determinare il tasso, e sostenerla con una consulenza tecnica che quantifichi l’effetto del tasso sostitutivo.
Per il professionista, la prudenza richiede di seguire con attenzione gli sviluppi: nuove pronunce di legittimità sul tema potranno chiarire se l’omessa allegazione del piano integri, da sola, una causa di nullità. Fino ad allora, l’eccezione resta uno strumento legittimo ma da maneggiare con realismo, non un’arma risolutiva.
NOTE IN CALCE
[§1] Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, motivazione, parr. 15 e 16, che descrivono il contenuto del piano allegato nel caso esaminato (importo erogato, durata, TAN, TAEG, periodicità e composizione delle rate).
[§2] Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, motivazione, par. 8, dove la Corte precisa di non essere chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano nel contratto.
[§3] Cass. civ., Sez. I, ord. 19 marzo 2025, n. 7382, commentata su centroanomaliebancarie.eu (https://centroanomaliebancarie.eu/2025/04/18/cassazione-civile-19-marzo-2025-n-7382-pres-di-marzio-rel-dal-moro-ordinanza/).
[§4] Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2026, n. 25523, pubblicata e commentata su dirittobancario.it il 21 settembre 2026 (https://www.dirittobancario.it/art/piano-di-ammortamento-e-onere-della-prova-del-mutuo/).
[§5] D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, G.U. Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/09/26G00009/sg).
[§6] Trib. Chieti, sez. dist. Ortona, 20 aprile 2026, n. 48, e Trib. Milano, 28 luglio 2026, n. 6391, massime pubblicate su studiocaliendo.it.