Il concordato minore è l’istituto del sovraindebitamento che più ha attirato l’attenzione della giurisprudenza negli ultimi due anni. La pronunzia più rilevante è la Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, che ha definitivamente chiarito come la “libertà di contenuto” della proposta — principio cardine dell’art. 74 CCII — non significhi libertà nel trattamento dei creditori: il rispetto delle cause legittime di prelazione è obbligatorio e la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio dal tribunale in qualsiasi fase. Il Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha apportato alcune modifiche significative alla disciplina, in particolare in ordine alle condizioni della prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale (art. 75, comma 3, CCII) e al trattamento dei crediti tributari e previdenziali. Il presente articolo riflette il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al momento della sua elaborazione.
SOMMARIO
Il concordato minore è lo strumento che il Codice della Crisi ha cucito addosso a chi non è consumatore ma non è neppure abbastanza grande da accedere al concordato preventivo: l’artigiano con debiti verso fornitori e fisco, il commerciante con esposizioni bancarie accumulate negli anni, l’avvocato o il medico con uno studio professionalmente attivo ma economicamente in crisi, il piccolo imprenditore individuale che non vuole chiudere ma non può pagare tutti i suoi creditori.
Per questi soggetti, il piano del consumatore è precluso — perché quel piano è riservato a chi non svolge attività imprenditoriale o professionale. La liquidazione controllata è una soluzione, ma è una soluzione passiva: liquidare tutto, pagare quello che si può, chiuderla lì. Il concordato preventivo è troppo complesso e troppo pesante per le loro dimensioni.
Il concordato minore colma esattamente questo spazio: è una procedura strutturata ma accessibile, che consente al piccolo imprenditore e al professionista di formulare una proposta ai propri creditori, sottoporla al loro voto, ottenere l’omologazione del tribunale e — dopo aver eseguito il piano — liberarsi definitivamente di tutti i debiti rimasti insoddisfatti. La proposta ha contenuto libero: il debitore decide quanto offrire, a chi, con quali tempi e con quali strumenti. Ma — e questa è la lezione fondamentale che la Cassazione ha impresso nel 2025 — questa libertà non è illimitata: il rispetto delle cause legittime di prelazione non è negoziabile.
Questo articolo analizza in profondità chi può accedere al concordato minore, come si costruisce una proposta solida, come funziona il voto dei creditori, quando il tribunale può omologare anche contro il voto contrario del fisco, e quali sono le trappole più frequenti che la giurisprudenza recente ha evidenziato.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Dal vecchio accordo con i creditori al concordato minore: una continuità innovativa
Prima del CCII, il riferimento per gli imprenditori e i professionisti in sovraindebitamento era l’accordo di composizione della crisi della L. 3/2012, che consentiva di proporre ai creditori un piano con il loro consenso espresso da una maggioranza del 60% dei crediti ammessi al voto.
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha sostituito l’accordo con il concordato minore, raccogliendone l’eredità ma modificandone profondamente l’impostazione: non è una semplice negoziazione tra debitore e creditori, ma una procedura strutturata con regole di accesso, contenuto vincolato in ordine alle prelazioni, voto dei creditori con sistema maggioritario, ruolo più incisivo del tribunale e dell’OCC, e piena integrazione con il sistema del diritto europeo dell’insolvenza (Direttiva UE 2019/1023).
Il Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha apportato le più recenti modifiche alla disciplina del concordato minore, in particolare: (a) ha precisato le condizioni per la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale; (b) ha introdotto chiarimenti sul trattamento dei crediti tributari e previdenziali; (c) ha modificato alcune disposizioni processuali in materia di misure protettive e di comunicazioni ai creditori.
Il quadro normativo: artt. 74–83 CCII
Gli articoli rilevanti del CCII sono:
- Art. 74 CCII — Proposta di concordato minore: chi può accedere, contenuto libero della proposta, distinzione tra concordato in continuità e concordato liquidatorio, rinvio alla disciplina del concordato preventivo per le regole non espressamente derogate;
- Art. 75 CCII — Deposito della proposta: presentazione tramite OCC, domanda di misure protettive, trattamento speciale del mutuo ipotecario sull’abitazione principale;
- Art. 76 CCII — Procedimento: apertura, controllo di ammissibilità, comunicazioni ai creditori;
- Art. 77 CCII — Ammissibilità: cause tassative di inammissibilità della domanda;
- Art. 78 CCII — Voto dei creditori: classi, maggioranze, silenzio-assenso, esclusioni dal voto;
- Art. 79 CCII — Omologazione: controllo del tribunale, cram down fiscale, best interest test;
- Artt. 80–83 CCII — Effetti, esecuzione, risoluzione e apertura della liquidazione controllata in caso di revoca.
ANALISI DELLA FATTISPECIE
I presupposti soggettivi: chi può accedere
Possono accedere al concordato minore i soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII — definiti come «debitori diversi da quelli di cui alla lettera d) [consumatori]» che si trovino in stato di sovraindebitamento. In concreto:
L’imprenditore individuale sotto-soglia. Il piccolo commerciante, l’artigiano, l’imprenditore agricolo, il titolare di una ditta individuale le cui dimensioni siano inferiori alle soglie previste per l’accesso alla liquidazione giudiziale (attivo non superiore a 300.000 euro nell’ultimo triennio, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro nell’ultimo triennio, debiti non superiori a 500.000 euro). Superata anche una sola di queste soglie, il soggetto è “fallibile” e deve fare riferimento alle procedure maggiori.
Il professionista intellettuale. L’avvocato, il medico, il commercialista, l’ingegnere, il consulente, l’agente di commercio con attività svolta in proprio: tutti questi soggetti — che non sono imprenditori ai sensi del codice civile ma esercitano un’attività economica autonoma — accedono al concordato minore in presenza di debiti professionali. Il professionista non cessa di essere tale per il solo fatto di trovarsi in stato di sovraindebitamento.
Il socio illimitatamente responsabile di società di persone. Il socio accomandatario di s.a.s. o il socio di s.n.c. che risponde illimitatamente dei debiti sociali può accedere al concordato minore per i debiti d’impresa, anche dopo la messa in liquidazione o il fallimento della società.
L’ex imprenditore con debiti d’impresa. Anche chi ha cessato l’attività imprenditoriale — cancellato dal registro delle imprese, magari da anni — conserva il diritto di accedere al concordato minore nella sua forma liquidatoria (con apporto di finanza esterna), purché i debiti da regolare abbiano natura imprenditoriale. Il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII di presentare domanda di concordato minore dopo la cancellazione dal registro delle imprese si applica soltanto alla forma in continuità, non a quella liquidatoria.
I presupposti soggettivi negativi: le condizioni ostative
A differenza del piano del consumatore, nel concordato minore non è richiesta la meritevolezza — né nella formulazione del vecchio “triplice test” né in quella dell’art. 69 CCII. Il legislatore ha scelto di affidare al voto dei creditori il filtro sulla correttezza passata del debitore: sono i creditori, e non il giudice, a valutare se la proposta è accettabile tenendo conto del comportamento del debitore. Le uniche condizioni ostative sono:
- aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte in qualsiasi tempo;
- aver compiuto atti in frode ai creditori — condotta che comprende sia atti posti in essere immediatamente prima del deposito della domanda sia condotte anteriori che abbiano pregiudicato le ragioni dei creditori nel tempo.
Il contenuto della proposta: libertà reale ma non illimitata
L’art. 74, comma 3, CCII prevede che il contenuto della proposta di concordato minore sia «libero»: il debitore decide l’entità del soddisfacimento, i tempi, le modalità, gli strumenti. Questa libertà è reale e significativa: la proposta può prevedere pagamenti dilazionati, cessione di beni, apporti di terzi, riduzione dei debiti privilegiati nei limiti della capienza del bene, moratorie.
Tuttavia, come ha precisato la Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, la libertà di contenuto non si estende al trattamento dei creditori: i creditori privilegiati devono essere soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo le regole dettate per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII. Non è possibile parificare creditori privilegiati e chirografari, né invertire l’ordine di prelazione senza una base normativa. Il debitore può falcidiare i crediti privilegiati, ma solo entro il limite del valore del bene gravato da garanzia e rispettando la gerarchia dei gradi.
Il concordato minore in continuità: la forma privilegiata
Il concordato minore nasce come procedura orientata alla continuità dell’attività: l’art. 74, comma 1, CCII prevede che il ricorso alla procedura debba consentire di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. La continuità è la regola, la liquidazione l’eccezione.
In continuità, il debitore propone ai creditori un piano che consenta di proseguire l’attività, generando i flussi di cassa necessari per soddisfare i creditori nel tempo. Il piano deve dimostrare la fattibilità economica della continuazione e la sostenibilità dei pagamenti proposti. Il tribunale — a differenza di quanto avveniva nel vecchio accordo con i creditori — può oggi sindacare la fattibilità economica del piano, non soltanto la sua legittimità formale.
Il concordato minore liquidatorio: l’eccezione con un requisito ulteriore
Quando il debitore non può (o non vuole) proseguire l’attività, può proporre un concordato liquidatorio. Tuttavia, in questo caso è richiesto un requisito ulteriore: l’apporto di risorse esterne — da parte di terzi, non del debitore — che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. La legge non fissa una soglia percentuale minima (a differenza del concordato preventivo liquidatorio, dove l’art. 84 CCII richiede almeno il 20% per i chirografari): la “misura apprezzabile” è un requisito qualitativo, valutato caso per caso dal tribunale.
Il voto dei creditori: il meccanismo decisivo
Il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori. Le regole del voto sono:
La maggioranza. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 78, comma 1, CCII). Se sono previste classi, la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, e in ciascuna classe dalla maggioranza dei crediti.
Il silenzio-assenso. I creditori che non esprimono il voto nel termine stabilito si considerano aderenti alla proposta. Questo meccanismo — diverso da quello del concordato preventivo dove il silenzio è dissenso — è un significativo vantaggio per il debitore, che può contare sull’inerzia dei creditori minori.
Le esclusioni dal voto. Non votano i creditori che hanno conflitti di interesse con la procedura (ad esempio, i familiari del debitore che siano al contempo creditori), i creditori con credito inferiore a una determinata soglia, e — in forza dell’art. 69, comma 2, CCII — i creditori che hanno colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento.
Il cram down fiscale. Quando l’Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali esprimono voto contrario, e tale voto è determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza, il tribunale può omologare ugualmente il concordato se verifica che la soddisfazione offerta agli enti pubblici è pari o superiore a quella ottenibile in una liquidazione controllata. Questo è il cram down fiscale, istituto di fondamentale rilievo pratico per tutte le procedure che devono fare i conti con un debito tributario e previdenziale rilevante.
⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
La pronuncia-pilota del 2025: Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574
Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha precisato che la proposta di concordato minore è ammissibile solo se rispetta i principi sanciti dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo la disciplina dettata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, nei limiti del rinvio previsto dall’art. 74, comma 4, CCII. La violazione di tali regole determina l’inammissibilità della proposta, che può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche prima dell’apertura del giudizio di omologazione, senza che operi la tassatività delle ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 77 CCII.
La Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: «La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio e senza dover attendere l’apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell’art. 77 CCII».
Questa pronuncia ha un impatto pratico immediato: ogni proposta di concordato minore che parificasse nel trattamento creditori privilegiati e chirografari senza base normativa è destinata all’inammissibilità, dichiarabile d’ufficio dal tribunale anche in fase di prima valutazione.
La meritevolezza non è un requisito: Trib. Catania, Sez. VI civ., 19 febbraio 2026
Il Tribunale di Catania, Sez. VI civ., con decreto del 19 febbraio 2026 (G.D. Roberto Cordio), ha affermato che nel concordato minore il requisito soggettivo si limita all’assenza di comportamenti improntati a dolo o a colpa grave finalizzati al compimento di atti in frode ai creditori; non è invece richiesta la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni, in quanto tale condizione non è espressamente prevista dall’art. 74 CCII né richiamata dalla disciplina del concordato minore. La pronuncia chiarisce definitivamente la differenza rispetto al piano del consumatore: nel concordato minore la storia dell’indebitamento è valutata dai creditori votanti, non dal tribunale come condizione di ammissibilità.
Le cause di inammissibilità sono tassative: Trib. Genova, 29 settembre 2023
Il Tribunale di Genova, con decreto del 29 settembre 2023, ha stabilito che nell’ambito del concordato minore il legislatore ha optato per una delimitazione del campo di applicazione dell’inammissibilità, non valicabile in via interpretativa, non potendosi applicare estensivamente il disposto di cui all’art. 77 CCII. L’art. 77 CCII elenca tassativamente le cause di inammissibilità della domanda: gli atti in frode ai creditori, la precedente esdebitazione nei cinque anni, il doppio accesso in qualsiasi tempo. Al di là di queste ipotesi, la domanda è ammissibile e il filtro sulla correttezza del debitore è rimesso al voto dei creditori.
Il concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna: Trib. Rimini, 7 luglio 2024
Il Tribunale di Rimini, con decreto del 7 luglio 2024 (G.D. Silvia Rossi), ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore fondata esclusivamente sulla finanza esterna in assenza di qualunque bene del debitore da destinare alla procedura, precisando che la finanza esterna deve aumentare la soddisfazione dei creditori “in misura apprezzabile” rispetto all’alternativa liquidatoria, ma questa comparazione non può essere effettuata se il debitore è privo di qualunque attivo. In questo caso il percorso corretto è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).
L’ex imprenditore accede al concordato minore liquidatorio: Trib. Udine, 15 dicembre 2025 e Trib. Rimini, 15 febbraio 2023
Il Tribunale di Udine, Sez. II civ., con decreto del 15 dicembre 2025, ha affermato che l’imprenditore individuale che si sia cancellato dal registro delle imprese può accedere al concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna, precisando che il divieto previsto dall’art. 33, comma 4, CCII si applica esclusivamente al concordato minore in continuità e non alla sua forma liquidatoria. In senso conforme, già il Tribunale di Rimini, 15 febbraio 2023 (Est. Miconi) aveva ammesso il socio illimitatamente responsabile di una società di persone cessata all’accesso al concordato minore, confermando la portata ampia della norma soggettiva.
Il cram down fiscale nel concordato minore: Trib. Oristano, 9 dicembre 2025, n. 26
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 26 del 9 dicembre 2025, ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate, applicando il cram down e valorizzando il confronto con lo scenario liquidatorio sulla base di una relazione e di un confronto numerico serio che dimostravano come la soddisfazione offerta fosse almeno pari o migliore rispetto a quella che sarebbe derivata dalla liquidazione del patrimonio del debitore.
Il concordato minore liquidatorio familiare: Trib. Ivrea, 18 giugno 2025, n. 52
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 52 del 18 giugno 2025, ha omologato un concordato minore liquidatorio familiare proposto da due coniugi conviventi — di cui uno imprenditore minore — ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d), 66 e 74, comma 2, CCII, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024, rilevando preliminarmente che l’istituto del concordato minore liquidatorio è attuabile anche dai coniugi conviventi, allorché siano rispettate le condizioni di legge, e confermando che nel concordato minore il voto dei creditori costituisce un adeguato contrappeso e filtro che consente e giustifica più ampi requisiti di accesso rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento.
Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali: Trib. Rimini, 7 gennaio 2025
Il Tribunale di Rimini, con decreto del 7 gennaio 2025 (G.D. Miconi), ha affermato che nel concordato minore il trattamento dei crediti tributari e previdenziali è soggetto all’applicabilità dell’art. 88 CCII in quanto compatibile, con la conseguenza che i crediti degradati non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori chirografari, e tale regola vale anche nel caso di avvenuto inserimento dei crediti in classi.
Formazione delle classi in continuità: Trib. Bari, Sez. concorsuale, 14 gennaio 2026
Il Tribunale di Bari, Sez. concorsuale, con pronuncia del 14 gennaio 2026 (G.D. Giuseppe Rana), ha ammesso l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso per i quali sia prevista la stessa falcidia nel concordato minore in continuità, precisando tuttavia le condizioni necessarie affinché tale accorpamento non violi il principio di ordine delle prelazioni.
Quadro sinottico delle pronunce
| Organo | Data / n. | Oggetto | Principio | Esito |
| Cass. civ., Sez. I | 28.10.2025, n. 28574 | Proposta e rispetto delle prelazioni | Libertà di contenuto ≠ libertà di trattamento; violazione prelazioni → inammissibilità d’ufficio | Principio generale |
| Trib. Ivrea | 18.06.2025, n. 52 | Concordato minore liquidatorio familiare | Ammissibile per coniugi conviventi; voto creditori come filtro sostitutivo della meritevolezza | Omologazione |
| Trib. Oristano | 09.12.2025, n. 26 | Cram down fiscale nel concordato minore | Omologazione nonostante voto contrario AdE con confronto numerico serio | Cram down applicato |
| Trib. Udine, Sez. II | 15.12.2025 | Ex imprenditore e concordato liquidatorio | Il divieto art. 33, c. 4, CCII si applica solo alla continuità; liquidatorio ammissibile | Ammissibilità |
| Trib. Catania, Sez. VI | 19.02.2026 (G.D. Cordio) | Meritevolezza nel concordato minore | Non richiesta; solo assenza di frode ai creditori come condizione ostativa | Orientamento permissivo |
| Trib. Bari, Sez. conc. | 14.01.2026 (G.D. Rana) | Classi e crediti di grado diverso | Accorpamento ammissibile a determinate condizioni di equivalenza di trattamento | Ammissibilità condizionata |
| Trib. Napoli, Sez. VII | 14.01.2026 (G.D. Ferrara) | Omologazione: verifiche del tribunale | Definizione puntuale delle verifiche in sede di omologazione | Principio sistematico |
| Trib. Rimini | 07.01.2025 (G.D. Miconi) | Crediti tributari nel concordato minore | Art. 88 CCII applicabile; crediti degradati non peggiorabili rispetto ai chirografari | Principio di sistema |
| Trib. Rimini | 07.07.2024 (G.D. Rossi) | Concordato liquidatorio solo finanza esterna | Inammissibile in assenza di qualunque attivo del debitore | Rigetto |
| Trib. Rimini | 04.12.2023 (Pres. Miconi) | Mutuo ipotecario abitazione principale | Prosecuzione ammissibile solo con consenso del creditore ipotecario | Ammissibilità condizionata |
| Trib. Genova | 29.09.2023 | Tassatività inammissibilità | Cause di inammissibilità ex art. 77 CCII non ampliabili in via interpretativa | Principio sistematico |
| Trib. Rimini | 15.02.2023 (Est. Miconi) | Socio illimitatamente resp. di s.n.c. fallita | Accesso al concordato minore dopo cessazione d’impresa: ammissibile | Ammissibilità |
PROFILI OPERATIVI
Scegliere tra concordato minore, piano del consumatore e liquidazione controllata
La prima questione da risolvere è la scelta della procedura appropriata. Il criterio determinante è la qualifica soggettiva del debitore: il consumatore (persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività economica) accede al piano del consumatore; chi ha esercitato o esercita attività economica — anche se solo in passato, anche se come professionista — deve valutare il concordato minore o la liquidazione controllata.
Il concordato minore è preferibile quando: (a) il debitore ha ancora un’attività in corso da tutelare; (b) vuole mantenere il controllo della propria attività nel corso della procedura; (c) la struttura del debito è tale da poter formulare una proposta che i creditori abbiano interesse ad accettare; (d) il debito tributario e previdenziale è rilevante e può essere gestito con il cram down.
La liquidazione controllata è preferibile quando: (a) l’attività è già cessata e non vi sono prospettive di riavvio; (b) il debitore non ha redditi futuri sufficienti per sostenere un piano; (c) la complessità del debito è tale da rendere improbabile il raggiungimento delle maggioranze per il voto.
Costruire una proposta che regga al vaglio di ammissibilità e al voto
Alla luce della Cass. n. 28574/2025, la redazione della proposta di concordato minore deve oggi rispettare una sequenza rigorosa:
Primo passo: classificazione e graduazione dei creditori. Prima di formulare qualunque percentuale di soddisfacimento, il debitore deve mappare con precisione i crediti suddivisi per grado: crediti ipotecari (e relativo valore dei beni a garanzia), crediti privilegiati generali (dipendenti, TFR, crediti fiscali e previdenziali), crediti chirografari. Non si può proporre ai chirografari un trattamento migliore dei prelatizi di grado superiore.
Secondo passo: quantificazione dell’alternativa liquidatoria. La percentuale offerta a ciascun creditore deve essere confrontata con quella ottenibile in una liquidazione controllata. Questo confronto è il cuore del best interest test e deve essere svolto con rigore quantitativo nella relazione del gestore della crisi, con particolare attenzione ai costi della procedura alternativa e al valore di realizzo dei beni.
Terzo passo: costruire la maggioranza. Il debitore deve analizzare la struttura del proprio debito e verificare se la proposta che può formulare è in grado di raccogliere la maggioranza per valore. Creditori con crediti di importo minore tendono al silenzio-assenso; creditori grandi (banche, Fisco, INPS) devono essere coinvolti nella fase di pre-negoziazione, anche informalmente, prima del deposito della domanda.
CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO
- Prima di scegliere il concordato minore, verificare di non rientrare nella categoria del “consumatore”: se i debiti da regolare derivano esclusivamente da spese personali e familiari — senza alcuna componente professionale o imprenditoriale — il piano del consumatore è la procedura corretta (più favorevole, perché non richiede il voto dei creditori).
- La “libertà di contenuto” della proposta non significa libertà di trattamento dei creditori: rispettare l’ordine delle cause di prelazione non è negoziabile. La parificazione di creditori privilegiati e chirografari rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio dal tribunale anche prima dell’omologazione (Cass. n. 28574/2025). Farsi assistere da un gestore della crisi esperto nella costruzione del piano è essenziale.
- Quantificare con rigore l’alternativa liquidatoria: il confronto tra quanto si offre ai creditori nel concordato minore e quanto riceverebbero in una liquidazione controllata è il dato decisivo per ottenere l’omologazione (e il cram down fiscale). Una perizia sui beni immobili e una stima aggiornata del ricavato di liquidazione sono documenti indispensabili.
- Se il debito tributario o previdenziale è determinante per il raggiungimento della maggioranza e il Fisco o l’INPS sono prevedibilmente contrari, valutare fin dall’inizio la strategia del cram down: la proposta deve dimostrare con dati numerici precisi che la soddisfazione offerta agli enti pubblici è almeno pari a quella liquidatoria (Trib. Oristano, n. 26/2025). Una proposta ben costruita sul cram down vale più di un tentativo di negoziazione informale con l’Agenzia delle Entrate.
- Se l’attività è già cessata e si vuole accedere al concordato minore liquidatorio, verificare se si è imprenditori (non semplici professionisti): il divieto dell’art. 33, comma 4, CCII per l’imprenditore cancellato dal registro si applica solo al concordato in continuità, non a quello liquidatorio (Trib. Udine, 15.12.2025). Per il professionista il divieto non si applica in nessun caso.
- Per il concordato minore liquidatorio è indispensabile la finanza esterna: senza un soggetto terzo che apporti risorse aggiuntive rispetto all’attivo del debitore, la proposta liquidatoria è inammissibile se il debitore è privo di qualunque bene (Trib. Rimini, 07.07.2024). Identificare preventivamente la fonte della finanza esterna è quindi condizione di ammissibilità della proposta.
- Verificare la presenza di debiti tributari “degradati”: i crediti fiscali e previdenziali che, per effetto della parificazione con i chirografari o di altre ragioni, sono “scaduti” a rango chirografario, non possono ricevere un trattamento peggiorativo rispetto agli altri chirografari, anche se inseriti in una classe separata (Trib. Rimini, 07.01.2025).
- Nel concordato minore la meritevolezza non è richiesta come requisito di ammissibilità (Trib. Catania, 19.02.2026): il debitore non deve dimostrare di essere stato diligente nell’assunzione delle obbligazioni. L’unico filtro soggettivo è l’assenza di atti in frode ai creditori. Questo apre l’accesso alla procedura a situazioni che nel piano del consumatore potrebbero essere escluse per colpa grave.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il concordato minore è uno strumento potente, ma è uno strumento che richiede competenza tecnica per essere utilizzato correttamente. Non è una semplice negoziazione con i creditori: è una procedura strutturata, con regole di contenuto che la Cassazione ha precisato in termini rigorosi nel 2025, con un voto che richiede strategia nella costruzione delle maggioranze, con un’omologazione che può essere forzata anche contro il voto del Fisco, ma che impone un confronto quantitativo serio con l’alternativa liquidatoria.
Per il piccolo imprenditore e il professionista in crisi che vogliono mantenere la propria attività, il concordato minore è spesso la soluzione più appropriata: consente di trattare con i creditori, di proporre ciò che si può offrire, di coinvolgere i creditori nel processo di recupero anziché subirne l’azione esecutiva, e — una volta eseguito — di liberarsi definitivamente dai debiti residui.
Ma questa libertà di proposta ha un prezzo: la costruzione del piano deve essere rigorosa, la relazione del gestore della crisi deve essere solida, e il rispetto dell’ordine delle prelazioni non è negoziabile. Chi ignora questi vincoli oggi — alla luce della Cass. n. 28574/2025 — rischia l’inammissibilità dichiarata d’ufficio, con conseguente perdita di tempo, risorse e, spesso, della finestra temporale utile per accedere alla procedura.