Sommario
L’Italia conta decine di migliaia di aree industriali dismesse — i cosiddetti “brownfield” nel lessico urbanistico anglosassone — sparse su tutto il territorio nazionale: capannoni abbandonati, ex fonderie, stabilimenti chimici spenti, aree portuali in disuso, ex miniere e cave abbandonate. Queste aree non sono solo una cicatrice del paesaggio: nella maggior parte dei casi, il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee sottostanti portano ancora i segni di decenni di attività industriale, con contaminazioni da metalli pesanti, idrocarburi, solventi clorurati, amianto e altre sostanze pericolose che rappresentano un rischio concreto per la salute dei residenti e un vincolo pesante sullo sviluppo del territorio. Il problema giuridico centrale che queste aree pongono è quello dell’identificazione del soggetto obbligato alla bonifica: l’impresa che vi svolgeva l’attività è stata nel frattempo ceduta, fusa, scissa, liquidata o dichiarata fallita; la proprietà dell’area è passata di mano più volte, spesso attraverso operazioni societarie complesse; i soci, gli amministratori e gli aventi causa dell’originario inquinatore invocano a propria difesa la distinzione tra soggetto responsabile della contaminazione e proprietario attuale, o lo schermo della personalità giuridica della società ormai estinta. La giurisprudenza — amministrativa, civile e penale — ha progressivamente elaborato una serie di strumenti per “bucare” questi schermi e ricondurre la responsabilità ai soggetti che effettivamente hanno tratto profitto dall’attività inquinante, aprendo al contempo spazi di tutela diretta per i residenti e per gli enti locali. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alle fabbriche dismesse e fornisce indicazioni operative concrete per tutti i soggetti coinvolti.
Il principio di diritto
Il principio fondamentale che governa la responsabilità per la bonifica delle aree industriali dismesse è il medesimo che regola la materia della bonifica in generale: il principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 191 del TFUE, dalla Direttiva 2004/35/CE e recepito nell’art. 239, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, nel contesto delle aree dismesse, l’applicazione di questo principio incontra una difficoltà specifica e ricorrente: il soggetto che ha inquinato non è, di regola, il proprietario attuale dell’area, e frequentemente non è nemmeno più identificabile come soggetto giuridico distinto, avendo l’impresa originaria cessato di esistere attraverso operazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione o fallimento.
In questo contesto, la giurisprudenza — nell’interpretare le disposizioni del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 — ha elaborato due principi applicativi di fondamentale importanza. Il primo: la responsabilità per la bonifica di un sito contaminato segue il soggetto che ha materialmente cagionato la contaminazione e non si estingue con la cessazione dell’attività o con il trasferimento della proprietà dell’area, salva la possibilità — riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2021 — che il proprietario incolpevole risponda, nei soli limiti del valore del terreno bonificato, per le spese di bonifica sostenute d’ufficio dall’Amministrazione. Il secondo: nelle ipotesi di successione d’impresa — mediante cessione dell’azienda, fusione per incorporazione, scissione societaria — la responsabilità per la bonifica dei siti contaminati dall’attività dell’impresa cedente si trasferisce, almeno in parte, al soggetto che ha acquisito l’azienda o il ramo d’azienda responsabile dell’inquinamento, non diversamente da quanto avviene per gli altri debiti aziendali nella disciplina del codice civile e del diritto commerciale.
Inquadramento sistematico e terminologico
Il fenomeno delle aree industriali dismesse in Italia
Il termine “area industriale dismessa” o “brownfield” designa, nel linguaggio tecnico-giuridico, un’area che è stata oggetto in passato di attività industriale, estrattiva o artigianale, e che è attualmente priva di quella destinazione d’uso, risultando in tutto o in parte inutilizzata o sottoutilizzata, con la presenza potenziale o accertata di contaminazioni ambientali legate all’attività precedente. In Italia, le stime più recenti — elaborate dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (Invitalia) e dall’ISPRA nell’ambito dei Rapporti annuali sull’uso del suolo — indicano la presenza di oltre centomila ettari di aree industriali dismesse, distribuite prevalentemente nelle Regioni del Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria), nelle aree portuali del Centro-Italia e nelle zone di crisi industriale del Mezzogiorno.
Il quadro è aggravato dal fatto che la gran parte di queste aree è caratterizzata da contaminazioni storiche — cioè da contaminazioni prodotte in epoche in cui la normativa ambientale era assente o largamente inapplicata — con sostanze inquinanti che hanno avuto decenni per migrare nel sottosuolo, raggiungere le falde acquifere e diffondersi ben oltre il perimetro originario dello stabilimento. Questa caratteristica complica ulteriormente l’accertamento del nesso causale e l’individuazione del soggetto responsabile, imponendo spesso il ricorso a sofisticate indagini idrogeologiche e geochimiche per ricostruire la “storia” della contaminazione.
La disciplina della cessione d’azienda e i debiti ambientali
Il problema giuridico centrale nel contesto delle aree industriali dismesse è quello della sorte dei debiti ambientali — e in particolare dell’obbligo di bonifica — nelle operazioni di trasformazione societaria e di cessione d’azienda.
Il codice civile prevede, all’art. 2560, che «l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito» e che «nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». Questa disposizione — letta in combinato disposto con gli artt. 2112 c.c. (trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro) e 2558 c.c. (successione nei contratti) — ha indotto la giurisprudenza a ritenere che l’obbligo di bonifica, in quanto “debito inerente all’esercizio dell’azienda”, si trasferisca all’acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda che ha prodotto la contaminazione, almeno nella misura in cui esso risultasse conoscibile attraverso la normale due diligence precontrattuale o fosse iscritto nei libri contabili dell’impresa cedente.
Nelle operazioni di fusione per incorporazione, il principio della successione universale sancito dall’art. 2504-bis c.c. determina il trasferimento all’incorporante di tutti i debiti dell’incorporata, inclusi quelli di natura ambientale: il soggetto incorporante risponde, quindi, degli obblighi di bonifica gravanti sull’incorporata in relazione alle aree contaminate dalla sua attività industriale, anche per i fatti commessi anteriormente alla fusione. Nelle operazioni di scissione societaria, la disciplina è più complessa, giacché l’art. 2506-quater c.c. prevede la responsabilità solidale di tutte le società partecipanti alla scissione per i debiti sorti prima della scissione medesima, sino alla concorrenza del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna.
Il fallimento e la liquidazione giudiziale: la difficile collocazione dei debiti ambientali nelle procedure concorsuali
Uno dei nodi giuridici più complessi e praticamente più rilevanti nell’ambito delle aree industriali dismesse è quello della collocazione dell’obbligo di bonifica nell’ambito delle procedure concorsuali che interessino la società responsabile della contaminazione. Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII), che ha sostituito la legge fallimentare del 1942, non contiene disposizioni specifiche in materia di obblighi ambientali nelle procedure di liquidazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che il credito dell’Amministrazione per le spese di bonifica sostenute d’ufficio debba essere insinuato nella procedura di liquidazione giudiziale come credito chirografario, a meno che le spese siano state sostenute nell’interesse della massa fallimentare (ad esempio, per evitare danni ai beni dell’attivo), nel qual caso il credito è prededucibile ai sensi dell’art. 6 del CCII. Il che significa, nella pratica, che in presenza di una procedura concorsuale con scarso attivo — la situazione più frequente nelle crisi di aziende industriali gravate da pesanti passività ambientali — la bonifica dell’area dismessa rimane a carico dell’erario pubblico, con tutte le conseguenze di inerzia e ritardo che ne derivano.
Terminologia essenziale
Brownfield: area già destinata a usi industriali, artigianali o estrattivi, attualmente dismessa o sottoutilizzata, con potenziale presenza di contaminazioni ambientali storiche.
Bonifica storica: bonifica relativa a contaminazioni prodotte in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa ambientale vigente, caratterizzata dalla difficoltà di identificare i soggetti responsabili e di ricostruire il nesso causale tra l’attività industriale originaria e la contaminazione attuale.
Due diligence ambientale: l’insieme delle verifiche tecniche e legali condotte dall’acquirente di un’azienda o di un immobile per accertare la presenza di contaminazioni ambientali note o potenziali prima del perfezionamento dell’operazione; il mancato svolgimento di una due diligence ambientale adeguata può incidere negativamente sulla posizione dell’acquirente nelle successive controversie in materia di responsabilità per bonifica.
Successione universale: il trasferimento all’incorporante, in caso di fusione per incorporazione, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’incorporata, inclusi i debiti di natura ambientale, senza necessità di atti di trasferimento specifici.
La fattispecie: il caso concreto
L’ex fabbrica nel cuore del quartiere residenziale
La fattispecie più frequente nella casistica giudiziaria è quella della ex fabbrica — una fonderia, un’industria chimica, uno stabilimento tessile o conciario — che ha cessato l’attività decenni or sono e che oggi si trova inserita in un contesto urbanistico profondamente trasformato: il quartiere un tempo industriale è divenuto residenziale, i capannoni fatiscenti confinano con palazzi e scuole, i terreni sottostanti la vecchia fabbrica sono inquinati da sostanze — metalli pesanti, solventi, idrocarburi — che non di rado hanno raggiunto le falde e i pozzi del circondario. In questo scenario, il residente che vive a pochi metri dall’ex fabbrica si trova esposto a un rischio sanitario concreto, ma difficilmente quantificabile, e si scontra con la difficoltà di identificare il soggetto responsabile della bonifica, spesso nascosto dietro decenni di vicende societarie.
La società cedente e la responsabilità dell’acquirente nell’operazione di M&A
Una seconda fattispecie di grande rilievo pratico riguarda le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) in cui un’impresa acquista — talvolta inconsapevolmente, talaltra “a sconto” sul prezzo per tenere conto della contaminazione nota — una società o un ramo d’azienda che gestiva uno stabilimento industriale su un’area contaminata. Il dibattito giuridico si concentra su due questioni: (i) se e in quale misura l’acquirente dell’azienda risponda degli obblighi di bonifica maturati prima dell’acquisizione; (ii) se e come l’acquirente possa rivalersi sul cedente per i costi di bonifica che si trova a dover sostenere dopo il perfezionamento dell’operazione.
La dismissione “strategica”: l’imprenditore che abbandona il sito per eludere gli obblighi di bonifica
Una terza fattispecie — meno frequente ma di grande interesse giuridico — è quella dell’imprenditore che, consapevole degli ingenti costi di bonifica gravanti sull’area, procede alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese o alla cessione “per un euro” dell’azienda a una società di comodo, nel deliberato intento di liberarsi degli obblighi ambientali. La giurisprudenza penale e civile ha sviluppato strumenti specifici per contrastare queste pratiche, riconducendo la responsabilità in capo ai soci, agli ex amministratori o agli effettivi beneficiari dell’operazione di dismissione elusiva.
Orientamenti giurisprudenziali
La successione nei debiti ambientali nelle operazioni di cessione d’azienda: Cassazione e Consiglio di Stato
Il tema della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ambientali del cedente ha prodotto una giurisprudenza non sempre univoca, che ha progressivamente convergito verso soluzioni più favorevoli alla tutela dell’interesse pubblico alla bonifica.
La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la sentenza n. 9598 del 2021, ha affermato che nelle operazioni di cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2558 c.c. la responsabilità per i debiti ambientali — incluso l’obbligo di bonifica — si trasferisce al cessionario nella misura in cui i debiti risultino dall’esame dei libri contabili obbligatori o siano comunque conoscibili al momento del trasferimento con l’ordinaria diligenza dell’operatore economico. La Corte ha precisato che l’onere di provare la conoscibilità del debito ambientale al momento del trasferimento grava sull’Amministrazione creditrice, mentre il cessionario può esonerarsi dalla responsabilità dimostrando di aver svolto una diligente due diligence ambientale precontrattuale che non avrebbe consentito di rilevare il debito.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 3885 del 2016, ha affrontato la questione della responsabilità dell’incorporante per gli obblighi di bonifica dell’incorporata, affermando che la fusione per incorporazione determina la successione universale dell’incorporante in tutti i rapporti giuridici — attivi e passivi — dell’incorporata, inclusi gli obblighi di natura ambientale sorti prima della fusione, anche qualora questi non siano stati espressamente menzionati nell’atto di fusione. La Corte ha altresì precisato che il principio di successione universale si applica anche ai casi di fusione per incorporazione che abbiano avuto luogo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, purché l’obbligo di bonifica sia sorto (cioè sia stato accertato il superamento delle soglie di contaminazione) dopo la fusione.
Con la successiva sentenza n. 7446 del 2020, il Consiglio di Stato ha affrontato il caso più specifico della scissione societaria, precisando che in caso di scissione parziale con attribuzione dell’area contaminata alla società scissa, la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per i debiti ambientali anteriori alla scissione — prevista dall’art. 2506-quater c.c. — non esclude la responsabilità primaria della società a cui è stata attribuita l’area contaminata nell’ambito della scissione, sulla quale grava l’obbligo principale di bonifica ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 152/2006.
La Cassazione penale: la responsabilità degli ex amministratori per il sito dismesso
Sul piano penale, la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 15865 del 2019, ha confermato la condanna per il reato di omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 152/2006 nei confronti degli ex amministratori di una società che, dopo aver cessato l’attività industriale e aver proceduto alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, avevano lasciato il sito contaminato senza avviare il procedimento di bonifica. La Corte ha precisato che il reato di omessa bonifica è un reato proprio del “responsabile della contaminazione”, qualifica che permane in capo agli ex amministratori della società anche dopo la cancellazione di questa, ove risulti che la contaminazione sia stata cagionata dall’attività gestita durante la loro amministrazione.
Con la sentenza n. 12736 del 2022, la Cassazione penale ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società a responsabilità limitata per i reati ambientali commessi dalla società nell’ambito della gestione di uno stabilimento industriale poi dismesso, affermando che lo schermo della personalità giuridica non impedisce di affermare la responsabilità penale individuale dei soci-gestori che abbiano materialmente determinato, autorizzato o consapevolmente tollerato la contaminazione del sito, qualora risulti che l’utilizzo della forma societaria abbia costituito uno strumento di elusione degli obblighi ambientali.
La responsabilità per la società cancellata: il “fenomeno della quota residua”
Una delle questioni giurisprudenzialmente più dibattute — e di più rilevante impatto pratico — è quella della responsabilità dei soci per i debiti ambientali di una società di capitali che sia stata cancellata dal Registro delle Imprese. In linea di principio, la cancellazione di una società di capitali comporta l’estinzione della personalità giuridica, con la conseguenza che i creditori insoddisfatti non possono più agire nei confronti dell’ente estinto. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, ha elaborato il principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non estingue automaticamente i rapporti giuridici rimasti pendenti all’esito della liquidazione: ove residuino debiti non soddisfatti, i soci rispondono di tali debiti nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione (nelle società di capitali), mentre gli ex liquidatori rispondono ove il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. Questo principio — applicato dalla giurisprudenza successiva anche ai debiti di natura ambientale — ha consentito all’Amministrazione di agire nei confronti dei soci e dei liquidatori di società cancellate per il recupero dei costi di bonifica sostenuti d’ufficio, aprendo una breccia significativa nello schermo della personalità giuridica.
L’Adunanza Plenaria n. 3/2021 e il suo impatto sulle aree industriali dismesse
La già citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2021 riveste un’importanza particolare anche nel contesto delle aree industriali dismesse, per aver chiarito definitivamente — rispetto alle situazioni in cui il proprietario attuale del brownfield è un soggetto diverso dall’originario inquinatore — che: (i) il proprietario incolpevole non può essere destinatario di un ordine di bonifica, ma può esserlo di misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza; (ii) il proprietario incolpevole risponde delle spese di bonifica sostenute d’ufficio dall’Amministrazione solo nei limiti del valore del terreno bonificato; (iii) qualsiasi provvedimento che superi questo limite è illegittimo. Il principio è di particolare rilevanza per gli acquirenti di aree industriali dismesse che abbiano acquistato in buona fede, ignorando la contaminazione preesistente, e si trovino a dover gestire le conseguenze di una bonifica non ancora effettuata.
La giurisprudenza civile sul danno da deprezzamento e sulla riqualificazione urbanistica
La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza n. 3703 del 2020, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da deprezzamento immobiliare in favore dei proprietari di immobili residenziali confinanti con un’area industriale dismessa e contaminata, affermando che la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di un’area industriale dismessa costituisce una “servitù di fatto” imposta ai fondi limitrofi, che si traduce in una perdita di valore commerciale degli immobili circostanti risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 844 c.c., a seconda delle modalità di propagazione del danno.
Il TAR Piemonte, Sez. I, con la sentenza n. 756 del 2020, ha affrontato il tema della compatibilità tra gli interventi di riqualificazione urbanistica di un’area industriale dismessa — finalizzati alla sua riconversione a uso residenziale o misto — e gli obblighi di bonifica previsti dalla disciplina del D.Lgs. 152/2006, affermando che il comune non può rilasciare permessi di costruire o approvare piani attuativi che consentano la destinazione residenziale di un’area industriale dismessa senza che questa abbia previamente conseguito la certificazione di avvenuta bonifica, o almeno di Messa in Sicurezza Permanente, rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 13, D.Lgs. 152/2006. La pronuncia ha un impatto significativo sulla prassi urbanistica di molti Comuni, che talvolta — per ragioni di urgenza o di convenienza economica — tendono a sorvolare sullo stato ambientale delle aree dismesse in sede di pianificazione urbanistica.
Consigli operativi
La pluralità di soggetti coinvolti nel fenomeno delle aree industriali dismesse — residenti, Comuni, proprietari incolpevoli, acquirenti di aziende — richiede indicazioni operative diversificate in funzione della posizione giuridica specifica di ciascun soggetto.
Per i residenti nelle vicinanze di una fabbrica dismessa
I residenti che abbiano fondato motivo di ritenere che un’area industriale dismessa nelle loro vicinanze sia contaminata devono in primo luogo: (i) raccogliere documentazione storica sull’attività svolta nello stabilimento (tipo di produzione, sostanze utilizzate, eventuali incidenti o sversamenti), disponibile presso gli archivi comunali, regionali o dell’ARPA; (ii) presentare una segnalazione formale all’ARPA, all’ASL e al Comune, richiedendo l’attivazione dei monitoraggi ambientali e sanitari; (iii) esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali ex D.Lgs. 195/2005 per ottenere copia degli atti relativi all’area (iv) raccogliere, tramite laboratorio accreditato, campioni di suolo superficiale e di acqua di eventuali pozzi privati, per disporre di un quadro analitico di partenza. In presenza di danni alla salute documentati, è fondamentale rivolgersi al proprio medico curante per un accertamento clinico completo e per ottenere una documentazione sanitaria che possa essere utilizzata in sede giudiziaria.
Per il Comune che gestisce un’area industriale dismessa sul proprio territorio
Il Comune ha sia una responsabilità istituzionale nei confronti dei propri residenti, sia strumenti amministrativi specifici per intervenire. In particolare: (i) può adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000, imponendo al proprietario o al responsabile della contaminazione l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza (ii) può attivare, in qualità di soggetto portatore di un interesse qualificato, il procedimento ex art. 244 D.Lgs. 152/2006, richiedendo all’autorità competente (Regione o Ministero) di adottare l’ordinanza di bonifica nei confronti del soggetto responsabile identificato; (iii) in caso di inerzia dell’autorità regionale o ministeriale, può proporre ricorso per silenzio-inadempimento al TAR; (iv) può stanziare, nel proprio bilancio, risorse per la bonifica d’ufficio delle aree dismesse abbandonate dal responsabile, salvo poi recuperare le spese sostenute nei confronti del responsabile o del proprietario nei limiti previsti dall’art. 253 D.Lgs. 152/2006.
Per l’acquirente di un’area industriale dismessa che scopra la contaminazione dopo il rogito
Il soggetto che abbia acquistato un’area industriale dismessa e scopra, dopo il rogito, la presenza di contaminazioni non dichiarate o non conoscibili al momento dell’acquisto dispone di diversi rimedi: (i) azione di garanzia per vizi occulti nei confronti del venditore, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., nel termine di un anno dalla scoperta del vizio (art. 1495 c.c.) — termine assai breve che impone tempestività nell’azione; (ii) azione di responsabilità precontrattuale nei confronti del venditore che abbia taciuto consapevolmente la contaminazione in violazione dell’obbligo di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c.; (iii) azione di risoluzione del contratto per errore essenziale ex artt. 1427 e 1428 c.c., qualora la contaminazione sia di entità tale da stravolgere l’equilibrio economico dell’operazione e l’acquirente avrebbe certamente rinunciato all’acquisto, o l’avrebbe concluso a condizioni sostanzialmente diverse, se fosse stato a conoscenza della situazione ambientale reale. È opportuno, in ogni caso, avviare immediatamente la procedura ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 per la caratterizzazione del sito, sia per adempiere agli obblighi normativi (così evitando di incorrere nel reato di omessa bonifica ex art. 257), sia per disporre di una documentazione tecnica completa sullo stato della contaminazione, indispensabile per il successivo contenzioso con il venditore.
Per il curatore nella liquidazione giudiziale di un’impresa con passività ambientali
Il curatore della liquidazione giudiziale di un’impresa industriale che abbia lasciato aree contaminate deve: (i) inventariare le passività ambientali note e potenziali nell’ambito delle operazioni di accertamento dell’attivo e del passivo; (ii) valutare — con il supporto di tecnici ambientali specializzati — i costi di bonifica necessari per il risanamento delle aree contaminate, al fine di determinarne l’impatto sul valore dell’attivo; (iii) coordinarsi con il Ministero dell’Ambiente o con la Regione competente per la gestione del procedimento di bonifica nell’ambito della procedura concorsuale; (iv) verificare la possibilità di cedere l’area contaminata a un soggetto che abbia interesse a procedere alla bonifica e alla successiva riqualificazione (ad esempio, nell’ambito di accordi di programma di riconversione industriale), con l’eventuale ausilio delle misure incentivanti previste dalla normativa nazionale e dal PNRR.
Considerazioni conclusive
Il problema delle fabbriche dismesse e della loro bonifica è, al tempo stesso, un problema di diritto, di economia e di pianificazione urbanistica. Sul piano strettamente giuridico, la giurisprudenza — attraverso un percorso lungo e non sempre lineare — ha costruito un sistema di responsabilità che tende, con sempre maggiore efficacia, a ricondurre l’obbligo di bonifica ai soggetti che hanno effettivamente prodotto la contaminazione, resistendo agli sforzi di questi ultimi di schermarsi dietro operazioni societarie complesse o dietro lo schermo della personalità giuridica della società estinta. L’Adunanza Plenaria n. 3/2021 ha tracciato i confini della responsabilità del proprietario incolpevole; la Cassazione penale ha ribadito che gli ex amministratori rispondono penalmente per l’omessa bonifica anche dopo la cancellazione della società; la giurisprudenza civile ha aperto spazi di risarcimento per i residenti danneggiati nel patrimonio e nella salute.
Sul piano dell’effettività della tutela, tuttavia, il quadro rimane preoccupante. La bonifica delle aree industriali dismesse procede troppo lentamente, sia per ragioni finanziarie — i costi di bonifica di un singolo sito possono raggiungere decine o centinaia di milioni di euro — sia per ragioni burocratiche e procedurali, che rendono i tempi del procedimento di bonifica incompatibili con le esigenze di sviluppo urbano e di tutela della salute. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato risorse significative alla bonifica dei siti contaminati e alla rigenerazione urbana delle aree industriali dismesse: si tratta di un’opportunità storica che, se colta con la necessaria determinazione e con procedure semplificate, potrebbe imprimere un’accelerazione decisiva alla risoluzione di un problema che pesa da decenni sulla salute, sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile del nostro Paese.
Per il cittadino, il messaggio è che le fabbriche dismesse non sono un problema da subire in silenzio: gli strumenti giuridici per costringere i responsabili a bonificare e per ottenere il risarcimento del danno subito esistono e sono stati affinati da una giurisprudenza sempre più attenta alla tutela degli interessi dei residenti. Conoscerli, e avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, è il primo passo per trasformare un diritto riconosciuto sulla carta in una tutela effettiva nella realtà.