Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie a confronto: riparto di competenza, procedura e natura non vincolante delle decisioni
§1 — SOMMARIO
Chi ritiene di essere stato mal consigliato dalla propria banca su un investimento si chiede, prima ancora di come far valere le proprie ragioni, a chi rivolgersi, con quali costi e con quali tempi. In Italia la risposta non è unica: accanto al giudice ordinario operano due arbitri di settore che il lettore tende a confondere, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), costituito presso la Banca d’Italia, e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), costituito presso la Consob.
Il primo conosce delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, mutui, carte, bonifici, cessione del quinto) ma, secondo le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, del 18 giugno 2009, non di quelle inerenti ai servizi e alle attività di investimento. Il secondo è l’organismo cui l’investitore al dettaglio può rivolgersi quando lamenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza da parte dell’intermediario. La traccia del piano editoriale evoca l’ABF in materia di investimenti: va precisato subito che, per i servizi di investimento, l’interlocutore è l’ACF, mentre l’ABF viene in rilievo solo nei casi di confine esaminati nel quinto capitolo [§1].
L’articolo ricostruisce il fondamento normativo dei due sistemi, il riparto di competenza, il rito (termini, limiti, costi, adempimento) e la vincolatività delle decisioni, punto su cui il risparmiatore è spesso male informato. Né l’ABF né l’ACF emettono sentenze o lodi: le loro decisioni non vincolano e non sono titolo esecutivo, come affermato per l’ABF da Corte cost., ord. 4 luglio 2011, n. 218, e per l’ACF, da ultimo, da Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32282 [§2]. La loro forza sta nella rapidità, nella gratuità o quasi del ricorso e nella sanzione reputazionale che colpisce l’intermediario inadempiente.
Si dà conto, infine, dei dati 2025 dei due arbitri, del nuovo Regolamento della Banca d’Italia del 3 settembre 2026 sull’uso dell’intelligenza artificiale a supporto dell’ABF e di indicazioni operative per scegliere tra arbitro, mediazione e giudizio, nella prospettiva della tutela effettiva del risparmiatore.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
Il perimetro applicativo della massima
La massima che segue è una sintesi sistematica, non un principio delle Sezioni Unite: ricostruisce i principi affermati da Corte cost., ord. 4 luglio 2011 (dep. 21 luglio 2011), n. 218, Pres. Quaranta, Rel. Grossi, e da Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32282, Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi, integrati dalle regole di competenza e di rito dei due sistemi [§2].
Le controversie tra clienti al dettaglio e intermediari relative ai servizi e alle attività di investimento sono devolute, nel sistema stragiudiziale, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie; quelle relative alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari all’Arbitro Bancario Finanziario. Né l’una né l’altra decisione è vincolante, né costituisce lodo o titolo esecutivo: l’inadempimento dell’intermediario espone a una sanzione reputazionale, non all’esecuzione forzata. Il ricorso all’arbitro non preclude la tutela giurisdizionale, mentre la pendenza del giudizio preclude, di regola, il ricorso all’arbitro.
Che cosa la massima non dice
La massima non dice che l’arbitro sia irrilevante nel giudizio: dice che l’effetto della decisione è persuasivo e reputazionale, non coattivo. La scelta tra arbitro e giudice è dunque di strategia e dipende dal valore della pretesa, dal tempo trascorso, dalla solidità probatoria e dalla propensione dell’intermediario ad adempiere: profili ripresi nel nono capitolo.
§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO
Una tutela stragiudiziale di settore
La risoluzione alternativa delle controversie di consumo è costruita per settori, in attuazione della Dir. 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, recepita con il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. Nel comparto finanziario i sistemi sono due: l’ABF, previsto dall’art. 128-bis, comma 1, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e l’ACF, previsto dall’art. 32-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Per i contratti assicurativi opera l’Arbitro Assicurativo, la cui area si distingue da quella dell’ACF per i prodotti di investimento assicurativi.
Hanno tre caratteri comuni: adesione obbligatoria degli intermediari e ricorso facoltativo del cliente; procedimento gratuito, o a costo simbolico, per il ricorrente e prevalentemente scritto; decisione assunta da un collegio di esperti indipendenti, senza forza di giudicato.
La natura non giurisdizionale
Corte cost., ord. 4 luglio 2011 (dep. 21 luglio 2011), n. 218, Pres. Quaranta, Rel. Grossi, ha escluso la natura giurisdizionale dell’ABF: le sue determinazioni non hanno valore cogente, non incidono sulle situazioni giuridiche delle parti e lasciano ferma la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria [§2]. Le garanzie degli artt. 24 e 111 Cost. non governano dunque il procedimento arbitrale in quanto tale, ma presidiano il giudizio che eventualmente segua. Il ragionamento trova corrispondenza nelle pronunce sull’ACF esaminate nel settimo capitolo.
Una precisazione di linguaggio
I due sistemi parlano di «ricorso» e «decisione», non di domanda e sentenza, e riservano il termine «reclamo» alla comunicazione preventiva all’intermediario, condizione di ricevibilità del ricorso la cui data scandisce i termini.
§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Sistema ABF
- art. 128-bis, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB): adesione obbligatoria dei soggetti di cui all’art. 115 TUB; criteri di funzionamento demandati alla Banca d’Italia, secondo la delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275; salvezza degli altri strumenti di tutela, fermo quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
- Delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275 e Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, del 18 giugno 2009, e successive modificazioni (testo consolidato aggiornato, secondo il sito dell’ABF, a febbraio 2025).
Sistema ACF
- art. 32-ter TUF e art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179.
- artt. 4, 10, 11, 14, 16 e 18 del Regolamento Consob adottato con delibera 4 maggio 2016, n. 19602, modificato dalle delibere Consob 26 maggio 2021, n. 21867 (ricorsi dal 1° ottobre 2021) e 1° giugno 2023, n. 22721.
Norme di raccordo e obblighi sostanziali
- art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sul rapporto tra mediazione e procedimenti arbitrali.
- art. 21, comma 1, lett. a), TUF e art. 23, comma 6, TUF (onere della prova a carico dell’intermediario), nel quadro della Dir. 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II), applicabile dal 3 gennaio 2018.
§5 — IL RIPARTO DI COMPETENZA TRA ABF E ACF
Il criterio generale
Il discrimine è oggettivo e riguarda il servizio contestato. L’ABF è competente per operazioni e servizi bancari e finanziari; le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 ne escludono i servizi e le attività di investimento, definiti dall’art. 1, comma 5, TUF, che ricadono nella sfera dell’ACF [§1]. Se il risparmiatore contesta una consulenza in investimenti, un collocamento, l’esecuzione di un ordine o una gestione di portafogli, il ricorso va all’ACF; se contesta un addebito su conto, le condizioni di un mutuo, una frode su carta o l’estinzione anticipata di una cessione del quinto, all’ABF.
Il ricorso all’ACF può essere proposto soltanto dall’investitore al dettaglio, non dai clienti professionali né dalle controparti qualificate, e mai dall’intermediario; all’ABF si rivolge il cliente, anche non consumatore.
I casi di confine
I conflitti nascono nelle zone grigie, dove i collegi applicano il criterio della prevalenza e della strumentalità: all’ABF la gestione amministrativa del rapporto, all’ACF le lesioni che incidono sull’operatività sui titoli. In tema di trasferimento di titoli, l’ABF, Collegio di Bologna, 16 maggio 2024, n. 5902, ha ritenuto la propria competenza per un mero ritardo nell’esecuzione della richiesta, indicando nel nesso di strumentalità tra trasferimento e operatività dei titoli il criterio discretivo [§3]. Sul versante informativo, l’ABF, Collegio di Bologna, 20 gennaio 2025, n. 649, Pres. Tenella Sillani, Rel. Corradi, ha precisato che di norma è competente l’ACF per il mancato rispetto degli obblighi informativi nei servizi di investimento e che l’ABF è incompetente sul deposito titoli in amministrazione quando prevale il profilo di investimento [§4].
Un terzo confine riguarda i prodotti di investimento assicurativi: l’ACF, Collegio, decisione 5 maggio 2026, n. 8494, ha affermato la propria competenza sulle polizze vita di Ramo I con componente finanziaria, quando scadenza o valore sono esposti alle fluttuazioni di mercato [§5]. Lo schema seguente riassume il percorso di scelta.
Schema decisionale
Il criterio è oggettivo: conta il servizio, non il tipo di intermediario.
Consulenza in materia di investimenti, collocamento, esecuzione di ordini, gestione di portafogli, gestione collettiva del risparmio; prodotti di investimento assicurativi. Fonti: art. 32-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); Regolamento Consob, delibera 4 maggio 2016, n. 19602.
Conti correnti, mutui, carte e pagamenti, cessione del quinto. Fonti: art. 128-bis D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni.
Deposito o trasferimento titoli: se prevale il profilo di investimento, o la lesione incide sulla possibilità di operare sui titoli, la via è l’ACF; se si tratta di un mero ritardo amministrativo, resta l’ABF (ABF, Collegio di Bologna, 16 maggio 2024, n. 5902; ABF, Collegio di Bologna, 20 gennaio 2025, n. 649).
ACF: cliente al dettaglio, controversia fino a 500.000 euro, condotte non anteriori a dieci anni. ABF: richieste di somme fino a 200.000 euro, operazioni non anteriori a sei anni.
Reclamo scritto all’intermediario, attesa di sessanta giorni, ricorso entro dodici mesi (ABF) o un anno (ACF) dal reclamo.
Nessun giudizio, arbitrato o mediazione pendente sulla stessa controversia. La decisione non è vincolante né titolo esecutivo: resta aperta la via giudiziaria.
Fonti: Disposizioni della Banca d’Italia sull’ABF; Regolamento ACF; decisioni dei collegi citati. Stato alla data del 4 ottobre 2026.
Il rischio di errore
Sbagliare arbitro non è senza conseguenze: un ricorso irricevibile per incompetenza rischia di consumare il termine a disposizione del cliente, perché i termini decorrono dal reclamo. Nei casi dubbi, come un deposito titoli con consulenza implicita, conviene evidenziare il profilo di investimento e valutare se il giudizio ordinario non sia la sede più sicura.
§6 — IL RITO: TERMINI, LIMITI, COSTI E ADEMPIMENTO
Il reclamo preventivo
Entrambi i sistemi sono preceduti da un reclamo all’intermediario, condizione di ricevibilità del ricorso, che può essere proposto se l’intermediario non risponde, o risponde in modo insoddisfacente, entro sessanta giorni. Per l’ABF le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, Sez. VI, par. 1, escludono il ricorso se sono trascorsi più di dodici mesi dal reclamo [§6]; per l’ACF l’art. 10, comma 3, Regolamento Consob adottato con delibera 4 maggio 2016, n. 19602, fissa il termine in un anno dal reclamo [§7].
Limiti di valore, di tempo e di materia
- ABF: per le richieste di somme, valore non superiore a 200.000 euro; escluse le operazioni anteriori al sesto anno precedente il ricorso. Il Collegio di coordinamento ABF, decisione 30 ottobre 2024, n. 11407, legge il limite in modo rigoroso: inammissibile anche l’accertamento incidentale del vizio genetico di un contratto anteriore al limite [§8].
- ACF: controversia non superiore a 500.000 euro, condotte non anteriori a dieci anni; esclusi i danni non patrimoniali e quelli che non siano conseguenza immediata e diretta della violazione (art. 4 Regolamento Consob adottato con delibera 4 maggio 2016, n. 19602).
- Entrambi: ricorso non proponibile se la stessa controversia pende davanti al giudice (per l’ACF, anche davanti a un arbitro o a un mediatore), salvo quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Istruttoria, decisione e costi
Dinanzi all’ACF l’intermediario ha trenta giorni (quarantacinque se assistito da un’associazione di categoria) per controdedurre e il ricorrente quindici per replicare; la decisione è comunicata entro novanta giorni dal completamento del fascicolo, prorogabili di altri novanta (artt. 11 e 14 Regolamento Consob adottato con delibera 4 maggio 2016, n. 19602); nel 2025 la durata media effettiva è stata di 237 giorni, contro un obiettivo di 180. Il ricorso all’ACF è gratuito; quello all’ABF richiede 20 euro, rimborsati se il ricorso è accolto (Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, Sez. V, par. 2).
Adempimento e pubblicità dell’inadempimento
L’intermediario soccombente all’ABF deve adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione motivata; altrimenti l’inadempimento è pubblicato per cinque anni sul sito dell’ABF e, in evidenza, per sei mesi sul sito dell’intermediario (Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, Sez. VI, parr. 3 e 4). Dinanzi all’ACF il mancato adempimento è pubblicato per cinque anni sul sito dell’arbitro (art. 16, comma 3, Regolamento Consob adottato con delibera 4 maggio 2016, n. 19602). Non esiste altra coazione.
Rapporti con la mediazione e con il giudizio
Il ricorso all’arbitro è alternativo alla mediazione ai fini della procedibilità: l’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, impone la mediazione preventiva nei contratti bancari e finanziari, ma il comma 3 consente di assolvere la condizione con i procedimenti dell’art. 128-bis TUB e dell’art. 32-ter TUF [§9]. Sul piano eurounitario, la CGUE, Sez. I, 14 giugno 2017, C-75/16, Menini e Rampanelli c. Banco Popolare Società Cooperativa, ha chiarito che la Dir. 2013/11/UE non osta alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, se non impedisce l’accesso al giudice, ma osta all’obbligo di assistenza legale del consumatore [§10]. Lo schema seguente confronta i due sistemi.
Schema comparativo
Fonti: Relazione ABF 2025 (Banca d’Italia); Relazione ACF 2025 (Consob). Stato alla data del 4 ottobre 2026.
§7 — DIRITTO VIVENTE: VINCOLATIVITÀ E UTILIZZO DELLE DECISIONI
Dalla Corte costituzionale ai giudici di merito
Dopo Corte cost., ord. 4 luglio 2011, n. 218, i giudici di merito hanno applicato le stesse premesse all’ACF. Il Trib. Roma, 8 marzo 2022, n. 3654, ha affermato che le decisioni dell’ACF non sono vincolanti, non acquistano autorità di giudicato né sono titolo esecutivo, ha negato che possano sostenere una pretesa monitoria e ha escluso che la sede romana dell’ACF radichi la competenza territoriale [§11]. In senso opposto si è espresso il Giudice di Pace di Varallo, 20 luglio 2022 (numero non rilevato dalle fonti consultate), che ha accolto la domanda sul solo inadempimento della decisione ABF: orientamento criticato in dottrina perché attribuisce all’arbitro un valore superiore a quello di una sentenza impugnabile [§12].
Perché la decisione dell’ACF non è un lodo
Due risparmiatori, forti di una decisione favorevole dell’ACF, avevano chiesto al Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per oltre 100.000 euro; la banca aveva eccepito l’incompetenza territoriale. La Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32282, Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi, sul regolamento di competenza, ha escluso che la decisione dell’ACF sia un lodo, anche irrituale (art. 808-ter c.p.c.): manca la manifestazione di volontà tipica dell’arbitrato, perché l’adesione dell’intermediario discende dalla legge, il ricorso spetta solo all’investitore e le parti restano libere di adire il giudice. Unica conseguenza dell’inadempimento è la sanzione reputazionale; la competenza territoriale segue le regole generali, non il foro facoltativo dell’art. 20 c.p.c. [§2].
In pratica, chi ottiene una decisione favorevole e non la vede eseguita non ha titolo esecutivo e, secondo Trib. Roma, 8 marzo 2022, n. 3654, nemmeno fondamento sufficiente per il ricorso monitorio: deve agire in giudizio. È prudente ritenere che la decisione possa essere prodotta come elemento di valutazione, ma il giudice non ne è vincolato.
Gli orientamenti dell’ACF nel 2026
Le decisioni recenti mostrano la grammatica dell’arbitro. Per l’ACF, Collegio, decisione 3 giugno 2026, n. 8540, la diligenza professionale nella consulenza al disinvestimento comprende l’attualizzazione dell’informativa alla luce del calo dei corsi, con onere documentale sull’intermediario. L’ACF, Collegio, decisione 22 aprile 2026, n. 8479, in tema di responsabilità per l’operato dei consulenti ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF, l’ha esclusa in presenza di una condotta anomala del cliente, che aveva omesso ogni diligenza minima [§13]. Il binomio è noto: onere della prova a carico dell’intermediario (art. 23, comma 6, TUF), temperato dalla condotta del cliente, anche come concorso di colpa (art. 1227 c.c.).
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | n. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Corte cost., ord. | 4 luglio 2011 (dep. 21 luglio 2011) | 218 | L’ABF non è organo giurisdizionale; decisioni non cogenti; salva la tutela giurisdizionale | Natura non giurisdizionale dell’ABF |
| Trib. Roma | 8 marzo 2022 | 3654 | Decisione ACF non vincolante né titolo esecutivo; la sede dell’ACF non radica la competenza | Pretesa monitoria non sorretta dalla decisione ACF |
| Giudice di Pace di Varallo | 20 luglio 2022 | n.r. | Domanda accolta sul solo inadempimento della decisione ABF | Criticato in dottrina |
| Cass. civ., Sez. I | 11 dicembre 2025 | 32282 | Decisione ACF non è lodo né vincola le parti; competenza secondo le regole generali (foro del consumatore) | Regolamento di competenza |
| CGUE, Sez. I | 14 giugno 2017 | C-75/16 | Mediazione obbligatoria compatibile con la Dir. 2013/11/UE; no all’obbligo di assistenza legale e al recesso condizionato | Risposta ai quesiti pregiudiziali |
| Collegio di coordinamento ABF | 30 ottobre 2024 | 11407 | Limite dei sei anni: inammissibile anche l’accertamento incidentale del vizio genetico di contratti anteriori | Competenza temporale rigorosa |
| ABF, Collegio di Bologna | 16 maggio 2024 | 5902 | Trasferimento titoli: rileva il nesso di strumentalità con l’operatività dei titoli | Competenza ABF per il mero ritardo |
| ABF, Collegio di Bologna | 20 gennaio 2025 | 649 | Obblighi informativi sui servizi di investimento: di norma ACF; deposito titoli a prevalente profilo di investimento: ABF incompetente | Riparto di competenza chiarito |
| ACF, Collegio | 22 aprile 2026 | 8479 | Art. 31, comma 3, TUF: condotta anomala del cliente esclude la responsabilità | Responsabilità esclusa |
| ACF, Collegio | 5 maggio 2026 | 8494 | Polizze di Ramo I con componente finanziaria: competenza ACF | Competenza ACF |
| ACF, Collegio | 3 giugno 2026 | 8540 | Consulenza al disinvestimento: informativa da attualizzare, onere documentale sull’intermediario | Competenza ACF; obbligo informativo rafforzato |
§8 — DATI 2025 E NOVITÀ NORMATIVE DEL 2026
I numeri dell’ABF
Nel 2025 l’ABF ha ricevuto oltre 13.500 ricorsi (meno 3 per cento sul 2024) e ne ha decisi oltre 12.500; il 56 per cento si è concluso favorevolmente ai clienti, tra accoglimenti totali o parziali e accordi; ai clienti sono stati restituiti quasi 8 milioni di euro; il tasso di adempimento, esclusa la cessione del quinto, è del 94 per cento. Gli utilizzi fraudolenti rappresentano oltre un terzo dei ricorsi [§14].
I numeri dell’ACF
Nel 2025 sono pervenuti all’ACF 760 ricorsi, 585 dei quali ammessi all’esame; sono state adottate 522 decisioni, con accoglimento del 42,7 per cento (223 ricorsi) e risarcimenti per 7,6 milioni di euro; l’adempimento degli intermediari è stato del 94 per cento. La consulenza è il servizio più frequente (36,7 per cento); dal 2017 il tasso cumulativo di accoglimento è del 61,6 per cento [§15]. Il 94 per cento dice che l’inadempimento è l’eccezione, ma anche che in un caso su sedici circa il cliente vittorioso deve comunque rivolgersi al giudice.
Il regolamento della Banca d’Italia sull’intelligenza artificiale nell’ABF
La novità più recente è il Regolamento della Banca d’Italia sul trattamento dei dati personali nelle attività di supporto all’ABF, adottato il 3 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2026, n. 215: disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nell’istruttoria (ricerca di precedenti, verifica della ricevibilità, individuazione di ricorsi analoghi) [§16]. Il Garante per la protezione dei dati personali, parere 28 maggio 2026, n. 380, favorevole sullo schema, ha sottolineato che la decisione resta integralmente affidata al collegio, con esclusione di profilazione e di decisioni fondate unicamente su trattamento automatizzato (art. 22 Reg. UE 2016/679 (GDPR)) [§17].
Per il risparmiatore l’intelligenza artificiale non decide, ma può accelerare ricevibilità e smistamento, il che rende più importante un ricorso completo e documentato. Per l’ACF la Relazione 2025 indica, tra le prospettive, l’evoluzione della piattaforma e l’uso di strumenti di IA a supporto dell’analisi, senza che alla data odierna risulti una disciplina analoga.
§9 — CONSIGLI OPERATIVI
- Qualificare il servizio: consulenza, collocamento, esecuzione di ordini e gestione portano all’ACF; conti, mutui, pagamenti e cessione del quinto all’ABF. Nei casi di confine, evidenziare il profilo di investimento.
- Inviare un reclamo scritto e tracciabile (PEC o raccomandata), con rapporto, fatti, norme violate e richiesta quantificata: la sua data fa decorrere i termini.
- Contare i termini: sessanta giorni di attesa; ricorso entro dodici mesi (ABF) o un anno (ACF) dal reclamo; anzianità massima di sei anni (ABF) e dieci (ACF).
- Quantificare entro le soglie di 200.000 euro (ABF) e 500.000 euro (ACF), valutando con cautela una riduzione della domanda, che potrebbe non essere reversibile.
- Documentare: contratto quadro, questionario di profilatura, valutazioni di adeguatezza, ordini, estratti conto. Nei giudizi sui servizi di investimento l’intermediario deve provare la specifica diligenza (art. 23, comma 6, TUF).
- Non contare sul ricorso come atto interruttivo: se la prescrizione (art. 2946 c.c.; art. 2947 c.c.) è prossima, conviene un atto scritto di costituzione in mora (art. 2943, comma 4, c.c.) o l’azione giudiziale.
- Prevedere l’inadempimento: la decisione favorevole non è titolo esecutivo; in caso di mancata esecuzione si agisce in giudizio, producendo decisione e prova del ricorso, che assolve la procedibilità (art. 5, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
- Curare la coerenza tra ricorso e atto introduttivo successivo: il primo potrà essere letto dall’intermediario e dal giudice.
§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In materia di investimenti l’arbitro del risparmiatore è l’ACF, non l’ABF. Quest’ultimo, pur essendo il sistema più conosciuto, non conosce dei servizi e delle attività di investimento, e il suo intervento si limita ai casi di confine in cui prevale il profilo bancario o amministrativo del rapporto. Individuare l’organo giusto è il primo atto difensivo, perché i termini decorrono dal reclamo e un ricorso irricevibile non li sospende.
Il vantaggio dei due sistemi è reale: rapidità relativa, gratuità o quasi, istruttoria documentale, tassi di adempimento intorno al 94 per cento e una sanzione reputazionale che spinge gli intermediari a conformarsi. Ma la natura non vincolante, ribadita da Corte cost., ord. 4 luglio 2011, n. 218, e da Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32282, impone di non scambiare l’arbitro per un giudice: la decisione favorevole non è titolo esecutivo e il suo inadempimento riporta il cliente in tribunale.
La strategia consiste allora nel preparare il giudizio fin dal reclamo: fatti precisi, domanda quantificata, prove complete e coerenza tra le sedi. Quanto alle novità, il Regolamento della Banca d’Italia del 3 settembre 2026 conferma che la decisione resta umana, ma suggerisce di curare la completezza del ricorso, perché la ricevibilità è sempre più un passaggio standardizzato. L’arbitro è uno strumento utile: la scelta più consapevole è usarlo senza dimenticare che la tutela piena resta quella giurisdizionale.
Note in calce
[§1] Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I (testo consolidato): https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/SMD_Disposizioni_ABF.pdf; ACF-Consob, Quando e come fare ricorso: https://www.acf.consob.it/ricorso/quando-come-fare-ricorso
[§2] Corte cost., ord. n. 218/2011: https://giurcost.org/decisioni/2011/0218o-11.html; Cass. civ., Sez. I, 11 dicembre 2025, n. 32282: https://www.ecnews.it/legale/diritto-civile/diritto-bancario/le-decisioni-dellarbitro-le-controversie-finanziarie-acf-non-equiparabili-un-lodo-irrituale/ e https://www.lexced.com/giurisprudenza-civile/decisione-acf-non-e-un-arbitrato-lo-dice-la-cassazione/
[§3] ABF, Collegio di Bologna, 16 maggio 2024, n. 5902, e criterio di riparto ABF/ACF: https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/07/12/lactio-finium-regundorum-tra-la-competenza-dellabf-e-dellacf-in-materia-di-trasferimento-dei-titoli/
[§4] ABF, Collegio di Bologna, 20 gennaio 2025, n. 649: https://www.dirittobancario.it/art/violazione-di-obblighi-informativi-e-competenza-acf/
[§5] ACF, decisione 5 maggio 2026, n. 8494 (Pillole dell’Arbitro): https://www.acf.consob.it/pillole-dell-arbitro
[§6] Disposizioni della Banca d’Italia, Sez. VI, par. 1: v. nota [§1].
[§7] Regolamento ACF, delibera Consob 4 maggio 2016, n. 19602: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/executePrintArticolo.do?id=%7BAA87D1F7-F483-4A9D-80B4-0AA5ED667471%7D&codiceOrdinamento=600000000000000&idAttoNormativo=%7B94823D80-D2BC-4C47-BF78-C44872890E5A%7D; elenco delle delibere di modifica: https://www.acf.consob.it/normativa/normativa-acf
[§8] Collegio di coordinamento ABF, 30 ottobre 2024, n. 11407: https://www.dirittobancario.it/art/competenza-temporale-dellabf-nuovo-collegio-di-coordinamento/
[§9] Testo dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla riforma Cartabia: https://www.mondoadr.it/riforma-cartabia-le-procedure-alternative-alla-mediazione-che-soddisfano-la-procedibilita/ e https://www.brocardi.it/mediazione-controversie-civili-commerciali/capo-ii/art5.html
[§10] CGUE, Sez. I, 14 giugno 2017, C-75/16, Menini e Rampanelli: https://europeanciviljustice.wordpress.com/2017/06/14/cjeu-on-compulsory-mediation/
[§11] Trib. Roma, 8 marzo 2022, n. 3654: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/carattere-non-vincolante-decisione-acf-competenza-giudice-roma-non-e-scontata-AE5c61OB e https://disputeresolution.pavia-ansaldo.it/en/the-true-power-of-the-decision-of-italys-financial-disputes-arbitrator/
[§12] Giudice di Pace di Varallo, 20 luglio 2022, e rilievi critici di Mocci e La Croix: https://www.dirittobancario.it/art/valore-decisioni-abf-nel-giudizio-di-merito-una-decisione-stravagante/
[§13] ACF, decisioni 22 aprile 2026, n. 8479, e 3 giugno 2026, n. 8540 (Pillole dell’Arbitro): https://www.acf.consob.it/pillole-dell-arbitro
[§14] Banca d’Italia, Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, anno 2025: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2025/index.html
[§15] Consob, Relazione sull’attività svolta nel 2025 dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie: https://www.acf.consob.it/documents/20184/0/Relazione+ACF+2025/b2bd29fc-2a67-4498-b0b9-a63218fc1e26
[§16] Regolamento della Banca d’Italia sul trattamento dei dati personali nelle attività di supporto all’ABF (adottato il 3 settembre 2026; GU 16 settembre 2026, n. 215): https://iusletter.com/dalla-redazione/intelligenza-artificiale/abf-ia-e-privacy-il-perimetro-delineato-dalla-banca-ditalia/ e https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/normativa/index.html
[§17] Garante per la protezione dei dati personali, parere 28 maggio 2026, n. 380 [doc. web 10259660]: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259660