Accesso civico generalizzato, limiti a tutela della riservatezza e giurisprudenza amministrativa: quando i dati anagrafici di terzi restano protetti
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Chi chiede a un Comune l’indirizzo di un vicino, l’elenco delle imprese di una categoria o le spese sostenute da un ente pubblico solleva, in forme diverse, la stessa domanda: fino a che punto l’accesso civico generalizzato – il cosiddetto FOIA (Freedom of Information Act), che consente a chiunque, senza motivare l’istanza, di chiedere dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione – può spingersi quando quei dati riguardano persone fisiche?
I dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, composizione della famiglia) ne sono il caso di scuola. Sono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR), ma sono anche le informazioni su cui si regge l’identità giuridica di ciascuno, custodite dai Comuni nell’anagrafe della popolazione residente e, oggi, nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Su di essi convergono tre regimi: l’accesso documentale della L. 7 agosto 1990, n. 241, il FOIA del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (decreto trasparenza) e la disciplina speciale dell’anagrafe, contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
La posta in gioco è concreta. Per l’interessato, perché ciò che il Comune rilascia a uno in forza del FOIA è, in linea di principio, conoscibile da tutti. Per il richiedente, perché un’istanza mal formulata o un diniego mal contestato costano mesi e, talvolta, un giudizio davanti al TAR. Per l’ente, che deve rispondere entro trenta giorni, spesso senza strumenti per distinguere un controllo civico genuino da una ricerca di mercato o da un’indagine privata.
Questo contributo ricostruisce la griglia di lettura che emerge dal diritto vivente alla data del 13 ottobre 2026: come si coordinano i tre canali, quando opera l’eccezione assoluta e quando occorre dimostrare un pregiudizio concreto, che cosa dicono giudici, Garante e Corti europee, e come muoversi in pratica, tanto da richiedente quanto da interessato dalla richiesta altrui.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
Nessuna pronuncia enuncia, in un’unica massima, la regola che governa l’accesso FOIA ai dati anagrafici di terzi. Quella che segue è la sintesi che si ricava dai precedenti e dai pareri esaminati nel §6 (tra cui Garante per la protezione dei dati personali, parere 20 febbraio 2026, n. 106, «Parere su istanza di accesso civico»[§1]); non è il testo di una massima ufficiale.
Principio di diritto (sintesi). L’accesso civico generalizzato può avere ad oggetto anche dati personali di terzi, compresi i dati anagrafici, ma va negato – in tutto o nella parte necessaria, oscurando il dato quando ciò basti a tutelare l’interessato – quando (a) la conoscibilità del dato è già disciplinata da un regime speciale che la subordina a condizioni, modalità o limiti, regime che l’istanza non può eludere (art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013); oppure (b) l’ostensione a chiunque, che del FOIA è l’effetto tipico (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013), cagionerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013), da accertare caso per caso e non per ambiti di materia, alla luce della natura del dato, del ruolo dell’interessato, delle sue ragionevoli aspettative e delle conseguenze della diffusione.
Il perimetro applicativo della massima
- La massima riguarda le istanze di accesso civico generalizzato: non regola l’accesso documentale né il rilascio dei certificati anagrafici a chi ne ha titolo.
- La trasparenza resta il principio e il diniego un’eccezione, da motivare con riferimento ai casi e ai limiti dell’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013).
§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO: I TRE CANALI PER CONOSCERE UN DATO ANAGRAFICO
L’accesso documentale: più in profondità, con un interesse da dimostrare
L’accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241) spetta a chi ha «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento» (art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990), senza poter servire a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione (art. 24, comma 3, L. n. 241/1990). Chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici deve però poter conoscere i documenti necessari (art. 24, comma 7, L. n. 241/1990); per i dati personali l’art. 59, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) rinvia a questa disciplina. È, nella formula di Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10, Pres. Patroni Griffi, Est. Noccelli, un accesso «più in profondità»[§2].
Il FOIA: meno in profondità, ma per chiunque
L’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli da pubblicare, «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche». L’istanza non richiede motivazione né legittimazione soggettiva (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013). Il rovescio della medaglia è l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013: i dati ottenuti sono «pubblici» e chiunque può conoscerli e riutilizzarli (art. 7 D.Lgs. n. 33/2013). Per questo l’istanza si valuta come se il dato fosse destinato alla generalità: è l’accesso «meno in profondità, ma più esteso»[§2].
I canali anagrafici: certificati, elenchi, ANPR
I certificati anagrafici sono rilasciati «a chiunque ne faccia richiesta», ma «fatte salve le limitazioni di legge» (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 223/1989). Gli elenchi degli iscritti possono essere rilasciati alle pubbliche amministrazioni per esclusivo uso di pubblica utilità; a chi ne abbia interesse, per fini statistici e di ricerca, possono andare soltanto dati anonimi e aggregati (art. 34, commi 1 e 2, D.P.R. n. 223/1989, come sostituito dal D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126). Con la migrazione all’ANPR (art. 62 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194) le certificazioni seguono lo stesso art. 33 D.P.R. n. 223/1989.
Norme di riferimento
artt. 22 ss. L. n. 241/1990; art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003
Chi può chiedere
Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990)
Che cosa si ottiene
Documenti amministrativi, anche con dati di terzi, nei limiti dell’art. 24 L. n. 241/1990
Dati personali di terzi
Bilanciamento con la situazione giuridica da difendere (art. 24, comma 7, L. n. 241/1990)
Effetto della conoscenza
Il dato è conosciuto dal richiedente, per tutelare la sua posizione
Quando conviene
Per far valere o difendere un proprio diritto
Norme di riferimento
artt. 3, 5 e 5-bis D.Lgs. n. 33/2013
Chi può chiedere
Chiunque, senza motivazione né legittimazione soggettiva (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013)
Che cosa si ottiene
Dati e documenti già detenuti, ulteriori a quelli pubblicati; nessuna rielaborazione
Dati personali di terzi
Eccezione assoluta se esiste un regime speciale (art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013); altrimenti pregiudizio concreto (art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013)
Effetto della conoscenza
Il dato diventa «pubblico»: conoscibile e riutilizzabile da chiunque (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Quando conviene
Per il controllo diffuso su funzioni e risorse pubbliche
Norme di riferimento
artt. 33 e 34 D.P.R. n. 223/1989; art. 62 D.Lgs. n. 82/2005 (ANPR)
Chi può chiedere
Certificati: chiunque, fatte salve le limitazioni di legge (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 223/1989). Elenchi: pubbliche amministrazioni, per uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, D.P.R. n. 223/1989)
Che cosa si ottiene
Certificazioni anagrafiche; dati anonimi e aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34, comma 2, D.P.R. n. 223/1989)
Dati personali di terzi
Rilascio solo nei limiti e per le finalità previsti dalla disciplina anagrafica
Effetto della conoscenza
Il dato è usato per la finalità del rilascio e resta soggetto alla disciplina sulla protezione dei dati
Quando conviene
Per certificare residenza e stato di famiglia; per statistiche anonime
Fonte: elaborazione dello Studio sulla base della normativa vigente al 13 ottobre 2026.
Perché la scelta del canale cambia l’esito
Lo stesso dato può essere negato con il FOIA e ottenuto con l’accesso documentale, se c’è un interesse qualificato: il Garante rinvia l’istante a riformulare la richiesta ai sensi della L. n. 241/1990 (Garante, parere 20 febbraio 2026, n. 106). L’istanza generica va esaminata anche come FOIA, salvo esclusivo e inequivoco riferimento all’accesso documentale: allora nemmeno il giudice può mutare il titolo dell’accesso (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10). Indicare il canale non è un formalismo.
§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le eccezioni del FOIA
L’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013 distingue due livelli. Le eccezioni assolute (comma 3) escludono il FOIA nei casi di segreto di Stato e negli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi quelli in cui l’accesso è subordinato a specifiche condizioni, modalità o limiti: qui non c’è bilanciamento. I limiti relativi (commi 1 e 2) impongono di rifiutare l’accesso se ciò è necessario per evitare un pregiudizio concreto a interessi pubblici o privati, tra cui la protezione dei dati personali «in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a)). Se i limiti riguardano solo parte dei dati, il resto va concesso (comma 4); se basta il differimento, l’accesso non può essere negato (comma 5).
Il procedimento e i rimedi
- l’amministrazione comunica l’istanza ai controinteressati, che hanno dieci giorni per opporsi, con sospensione del termine (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013);
- decisione motivata entro trenta giorni; se l’accesso è accordato nonostante l’opposizione, i dati non partono prima di quindici giorni (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- in caso di diniego o silenzio, riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro venti giorni, con parere del Garante entro dieci se è in gioco la protezione dei dati (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013);
- ricorso al TAR di richiedente e controinteressato (art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 33/2013), con il rito dell’art. 116 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).
Protezione dei dati personali
Il GDPR rimette al diritto nazionale la conciliazione tra accesso del pubblico e protezione dei dati (art. 86 Reg. UE 2016/679 (GDPR)). Il Codice privacy rinvia al FOIA anche per i dinieghi a tutela dei dati personali (art. 59, comma 1-bis, D.Lgs. n. 196/2003), ammette la comunicazione a privati per altre finalità solo se prevista dalla legge (art. 2-ter, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003) e include l’accesso civico tra le materie di rilevante interesse pubblico per le categorie particolari di dati (art. 2-sexies, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 196/2003)[§3]. Restano fermi limitazione della finalità e minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. b) e c), Reg. UE 2016/679 (GDPR)).
Soft law: Linee guida ANAC e circolare FOIA
Le Linee guida ANAC, Determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309, «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», adottate d’intesa con il Garante ai sensi dell’art. 5-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013[§4], e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)»[§5] guidano la valutazione del pregiudizio concreto: non vincolano il giudice, ma Garante e giurisprudenza vi attingono di continuo.
§5 — ANALISI DELLA FATTISPECIE: LA RICHIESTA DI DATI ANAGRAFICI DI TERZI
Davanti a un’istanza FOIA su dati anagrafici di terzi, amministrazione, RPCT e giudice seguono una sequenza di filtri.
Che cosa si chiede davvero: dati, non elaborazioni
Il FOIA dà accesso ai dati e ai documenti che l’amministrazione già detiene; non obbliga a crearne di nuovi né a rielaborarli. Lo ha ribadito Cons. Stato, Sez. III, 14 luglio 2026, n. 5666, Pres. De Nictolis, Est. Pescatore, in una vicenda sui test SARS-CoV-2: vanno resi ostensibili i dati reperibili, ma non può pretendersi la formazione ex novo di un documento[§6]. Chi chiede «l’elenco dei residenti» chiede spesso una compilazione che non esiste.
Il primo filtro: esiste un regime speciale di conoscibilità?
Se esiste, si applica l’art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013 e il pregiudizio non va nemmeno dimostrato. Lo mostra Garante per la protezione dei dati personali, parere 8 giugno 2026, n. 421, «Parere su istanza di accesso civico», reso al RPCT del Comune di Castegnato[§7]: una società privata, con richieste sistematiche a più Comuni, chiedeva l’elenco dei noleggiatori con conducente (NCC), ditte individuali comprese, con nominativi, sede e recapiti. Il Garante ha osservato che la conoscibilità dei dati del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza (RENT) è soggetta a limiti e condizioni speciali (art. 10-bis, comma 3, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135; art. 4 D.M. 2 luglio 2024, n. 203) che il FOIA non può derogare, anche per non far duplicare a un privato una banca dati nazionale; la sede operativa, inoltre, può coincidere con il domicilio della persona fisica. Vale lo stesso per le anagrafi: gli artt. 33 ss. D.P.R. n. 223/1989 e gli artt. 106 ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (stato civile) sono, nelle Linee guida ANAC, Determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309, discipline speciali non aggirabili.
Il secondo filtro: il pregiudizio concreto alla protezione dei dati
Altrimenti si passa all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013. Il pregiudizio deve essere concreto, cioè un danno altamente probabile e non solo ipotetico. Le Linee guida ANAC, Determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309 (par. 8.1) indicano quattro criteri:
- natura del dato: tra gli esempi di informazioni delicate figurano domicilio e indirizzo di residenza; il nominativo del funzionario pubblico, di regola, non ostacola l’accesso;
- ruolo dell’interessato: più pubblica è la funzione, minori sono le aspettative di riservatezza;
- ragionevoli aspettative di confidenzialità, in relazione al contesto in cui il dato è stato fornito;
- conseguenze della diffusione, anche reputazionali o economiche, considerando che i dati ottenuti diventano pubblici (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013).
Cons. Stato, Sez. VII, 17 novembre 2022, n. 10123, nella massima, riferisce la riservatezza tutelata dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 alla sfera della persona fisica e cita, tra i dati che vi attengono, accanto a salute, opinioni politiche e credenze religiose, l’indirizzo di residenza[§8].
Il terzo filtro: oscurare, differire o negare
Il pregiudizio non porta sempre al diniego totale: valgono l’accesso parziale e il differimento (art. 5-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 33/2013). Ma l’oscuramento funziona solo se il dato resta anonimo per chi lo riceve: il Garante l’ha ritenuto inutile per i dati fiscali e amministrativi di una ditta individuale agricola, perché il richiedente conosceva già il titolare e la reidentificazione sarebbe stata immediata (Garante, parere 20 febbraio 2026, n. 106). Per converso TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 4 giugno 2026, n. 10273, ha escluso che per le spese di rappresentanza 2024 bastino dati aggregati: registri contabili ed estratti della carta di credito vanno ostesi, oscurando i soli dati strettamente personali[§9].
Il quarto filtro: la natura dell’istanza
Il FOIA non richiede motivazione, ma le richieste massive o manifestamente irragionevoli, che paralizzerebbero l’ufficio, possono essere respinte per abuso del diritto (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10, par. 36.6); Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159, Pres. Caringella, Est. Fasano, ha ritenuto legittimo il rigetto di istanze massive concentrate su un unico centro di interesse[§10].
§6 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
TAR Lazio e Garante sono già stati richiamati nel §5; la tabella finale riepiloga tutte le decisioni citate.
L’Adunanza plenaria n. 10/2020: la cornice
Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10, Pres. Patroni Griffi, Est. Noccelli, pur resa in materia di contratti pubblici, fissa la cornice generale. Tre indicazioni interessano qui: (i) l’istanza va esaminata secondo il canale scelto dall’interessato o, se generica, anche come FOIA; (ii) le eccezioni dell’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013 vanno applicate caso per caso, e la disciplina di settore non può essere intesa come esenzione di «interi ambiti di materie», pena un «buco nero» della trasparenza; (iii) l’accesso civico non può tuttavia servire a eludere in modo strumentale i limiti posti dalle discipline speciali.
Il Consiglio di Stato: dal dato personale al bilanciamento concreto
Cons. Stato, Sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201, Pres. Caringella, Est. Perrelli, respingendo l’appello in una controversia su offerta tecnica e know-how, ha ribadito la necessità di un bilanciamento concreto tra interessi all’ostensione e alla riservatezza, con un alto tasso di discrezionalità[§11]: il caso riguarda interessi economici, ma il metodo è lo stesso.
Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159 precisa che il giudice decide sulla spettanza del diritto e che l’accesso, pur senza obbligo di motivazione, deve restare funzionale al controllo diffuso e non esprimere un interesse esclusivamente privatistico; in senso conforme richiama Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2025, n. 7983. È un’impostazione che, a nostro avviso, restringe in concreto l’uso del FOIA per fini puramente individuali.
Corte costituzionale e Corti europee: la proporzionalità come filo conduttore
Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, Pres. Lattanzi, Red. Zanon, ha dichiarato illegittimo l’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti pubblici (art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013), salvo che per gli incarichi apicali, per difetto di bilanciamento proporzionato tra trasparenza e riservatezza[§12]. Nello stesso senso CGUE, Grande Sezione, 22 novembre 2022, C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim SA c. Luxembourg Business Registers, ha invalidato la norma che consentiva a qualunque membro del pubblico di accedere «in ogni caso» alle informazioni sui titolari effettivi, ravvisando una grave ingerenza nei diritti tutelati dagli artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[§13].
Sul versante opposto, Corte EDU, Grande Camera, 8 novembre 2016, n. 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, ha riconosciuto che l’art. 10 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può includere, a determinate condizioni, il diritto di accedere a informazioni detenute da autorità pubbliche, valorizzando il ruolo di «cane da guardia» (public watchdog) del richiedente[§14]. Infine CGUE, Prima Sezione, 4 settembre 2025, C-413/23 P, EDPS c. Comitato di risoluzione unico, Rel. von Danwitz, ha accolto l’impugnazione e ribaltato la sentenza del Tribunale, chiarendo che l’identificabilità va valutata nelle circostanze del caso e dal punto di vista di chi riceve l’informazione[§15]: per i dati aggregati o pseudonimizzati l’anonimato non si presume, ma dipende da ciò che il destinatario può ragionevolmente fare.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cons. Stato, Ad. Plen. | 2 aprile 2020 | n. 10 | Istanza generica esaminata anche come FOIA; eccezioni applicate caso per caso e non per ambiti di materia; limiti di settore non eludibili in modo strumentale | Principi di diritto enunciati |
| Cons. Stato, Sez. VII | 17 novembre 2022 | n. 10123 | Riservatezza ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013, riferita alla sfera della persona fisica; tra i dati richiamati, l’indirizzo di residenza | Principio enunciato |
| Cons. Stato, Sez. V | 4 settembre 2025 | n. 7201 | Bilanciamento concreto tra ostensione e riservatezza, con alto tasso di discrezionalità (offerta tecnica e know-how) | Appello respinto |
| Cons. Stato, Sez. V | 23 aprile 2026 | n. 3159 | Accesso funzionale al controllo diffuso; legittimo il rigetto di istanze massive concentrate su un unico centro di interesse | Principio enunciato |
| Cons. Stato, Sez. III | 14 luglio 2026 | n. 5666 | Nessuna rielaborazione né formazione ex novo di documenti; ostensione dei soli dati reperibili | Improcedibilità dopo l’ostensione dei dati reperibili |
| TAR Lazio, Roma, Sez. V bis | 4 giugno 2026 | n. 10273 | Dati aggregati insufficienti: ostensione di registri contabili ed estratti di carta di credito, con oscuramento dei soli dati strettamente personali | Tre profili su quattro respinti; ostensione affermata sul quarto |
| Garante, parere | 20 febbraio 2026 | n. 106 | Accesso parziale inutile se il richiedente conosce già il titolare; invito a riformulare l’istanza ex L. n. 241/1990 | Parere contrario all’ostensione |
| Garante, parere | 8 giugno 2026 | n. 421 | Regime speciale RENT come eccezione assoluta (art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013); no alla duplicazione di una banca dati nazionale tramite FOIA | Parere favorevole al diniego dei dati personali |
| Corte cost. | 21 febbraio 2019 | n. 20 | Illegittima la pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti | Illegittimità costituzionale parziale |
| CGUE, Grande Sezione | 22 novembre 2022 | C-37/20 e C-601/20 | Accesso «in ogni caso» del pubblico ai dati dei titolari effettivi: grave ingerenza nei diritti tutelati dagli artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea | Disposizione invalida |
| CGUE, Prima Sezione | 4 settembre 2025 | C-413/23 P | Identificabilità valutata dal punto di vista del destinatario; informativa dal punto di vista del titolare | Impugnazione accolta |
| Corte EDU, Grande Camera | 8 novembre 2016 | n. 18030/11 | L’art. 10 CEDU può comprendere il diritto di accedere a informazioni detenute da autorità pubbliche | Violazione dell’art. 10 CEDU |
§7 — PERCORSO MOTIVAZIONALE: COME RAGIONANO GIUDICI E GARANTE
Pronunce e pareri mostrano un metodo ricorrente. Il giudice, o il Garante, non parte dal dato ma dalla fonte che ne regola la conoscibilità; solo se non ne trova una speciale passa al bilanciamento, con il criterio di proporzionalità che Corte costituzionale e Corte di giustizia hanno reso familiare anche al diritto della trasparenza. Il diagramma riassume il percorso: l’ordine non è codificato, ma riflette la logica per cui l’art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013 precede il comma 2.
Quale canale ha scelto il richiedente?
valuta l’interesse diretto, concreto e attuale (art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990)
passa al punto 2 (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10)
L’amministrazione detiene i dati nella forma richiesta?
nessun obbligo di rielaborare o creare documenti ex novo (Cons. Stato, Sez. III, 14 luglio 2026, n. 5666)
passa al punto 3
Esiste un regime speciale di conoscibilità?
eccezione assoluta (art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013): il FOIA non la aggira (Garante, parere 8 giugno 2026, n. 421)
passa al punto 4
La diffusione a chiunque causerebbe un pregiudizio concreto?
accesso consentito
si valutano natura del dato, ruolo dell’interessato, aspettative e conseguenze (art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013); passa al punto 5
Bastano oscuramento o differimento?
accesso parziale o differito (art. 5-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 33/2013)
diniego motivato, ad esempio se il richiedente conosce già l’interessato (Garante, parere 20 febbraio 2026, n. 106)
L’istanza è massiva o abusiva?
può essere respinta (Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159)
nessun ostacolo ulteriore: l’esito dipende dai filtri precedenti
Quali rimedi restano?
opposizione entro dieci giorni (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013)
riesame al RPCT entro venti giorni, con parere del Garante entro dieci (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013); poi ricorso al TAR (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010)
Percorso ricostruito dalle decisioni esaminate: l’ordine non è codificato.
§8 — FATTISPECIE CONCRETE
Quattro casi tipici, letti con la griglia dei quattro filtri.
- L’indirizzo di un vicino o di un debitore. Con il FOIA si va al diniego: l’indirizzo è un dato delicato e la sua conoscibilità è regolata dal canale anagrafico. Chi deve far valere un diritto chiede il certificato o, per un documento, usa la L. n. 241/1990 dimostrando l’interesse.
- Le spese di un ente pubblico. Prevale il controllo diffuso: registri contabili ed estratti di carte di pagamento vanno ostesi, oscurando i soli dati strettamente personali (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 4 giugno 2026, n. 10273).
- I dati statistici sulla popolazione. I dati anonimi e aggregati sono il canale tipico (art. 34, comma 2, D.P.R. n. 223/1989), ma l’aggregazione non deve consentire la reidentificazione (CGUE, Prima Sezione, 4 settembre 2025, C-413/23 P, EDPS c. Comitato di risoluzione unico, Rel. von Danwitz).
- La tua ditta individuale è oggetto della richiesta di un concorrente. Come controinteressato puoi opporti entro dieci giorni (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013) e, se l’ente accoglie comunque, ricorrere al TAR (art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 33/2013).
§9 — CONSIGLI OPERATIVI
Se devi chiedere dati
- Scegli il canale e dichiaralo: con un interesse personale e concreto fonda l’istanza sulla L. n. 241/1990 e allega la prova; per un controllo civico invoca espressamente il FOIA.
- Chiedi dati che esistono, con oggetto circoscritto: niente «elenchi completi» da costruire, niente richieste seriali o massive.
- Non confidare nell’oscuramento se conosci già l’interessato; i dati ottenuti restano soggetti al GDPR per chi li tratta (art. 5, par. 1, lett. b), Reg. UE 2016/679 (GDPR)).
Se i dati sono i tuoi
- Hai dieci giorni per opporti (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013): indica il pregiudizio concreto, cioè natura del dato, conseguenze, aspettative.
- Se l’ente accoglie comunque, i dati non partono prima di quindici giorni: valuta con il difensore il ricorso al TAR (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010) e una domanda cautelare.
Se lavori in un ente
- Motiva il diniego con riferimento all’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013, distinguendo eccezione assoluta e pregiudizio concreto; valuta oscuramento e differimento prima del rifiuto totale e documenta il bilanciamento.
§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il quadro che emerge al 13 ottobre 2026 è meno incerto di quanto sembri. L’accesso civico generalizzato non è un lasciapassare per qualsiasi dato personale né un diritto da comprimere per principio: la sua estensione dipende da due domande ordinate. La prima riguarda la fonte: se una norma speciale, come quelle dell’anagrafe o del RENT, regola già la conoscibilità del dato, il FOIA non può aggirarla. La seconda riguarda gli effetti: se la divulgazione a chiunque produce un pregiudizio concreto alla persona, il dato va negato o oscurato, e l’oscuramento non basta quando l’interessato è già identificabile da chi chiede.
Le decisioni del 2026 aggiungono indicazioni pratiche: il Consiglio di Stato tollera meno le istanze massive o puramente privatistiche; il TAR Lazio ricorda che la trasparenza sulla spesa pubblica non si esaurisce in dati aggregati; il Garante invita chi ha un interesse personale a usare il canale documentale.
Restano due aree da seguire: l’ampia discrezionalità del bilanciamento, con il rischio di esiti diversi a parità di dati, e la proposta del Digital Omnibus di ridefinire il dato personale, che incide sui dati aggregati e non risulta approvata[§16]. Per chi chiede e per chi teme una richiesta l’indicazione è la stessa: ragionare per canali, documentare interesse o pregiudizio, rispettare i termini.
Note in calce
[§1] Garante per la protezione dei dati personali, parere 20 febbraio 2026, n. 106, «Parere su istanza di accesso civico» (doc. web n. 10232731), reso su richiesta del RPCT ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10232731
[§2] Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10, Pres. Patroni Griffi, Est. Noccelli (Diddi s.r.l. c. Azienda USL Toscana Centro), in particolare parr. 9.1 (accesso «più in profondità» e accesso «meno in profondità, ma più esteso»), 11.1, 24-25 (eccezioni caso per caso e discipline di settore) e 36.6 (richieste massive). In dottrina: A. Corrado, commento alla pronuncia, in federalismi.it.
[§3] Codice in materia di protezione dei dati personali, testo coordinato pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali (versione aggiornata ad aprile 2026): le disposizioni richiamate (artt. 2-ter, 2-sexies e 59 D.Lgs. n. 196/2003) non risultano modificate dalle novelle più recenti, tra cui D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 e D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, conv. dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.
[§4] Linee guida ANAC, Determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309, «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017), in particolare par. 6 (eccezioni assolute, anche con riguardo alle discipline di anagrafi e stato civile) e par. 8.1 (protezione dei dati personali).
[§5] Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», richiamata come «circolare n. 2 del 6 giugno 2017» da Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10.
[§6] Cons. Stato, Sez. III, 14 luglio 2026, n. 5666, Pres. De Nictolis, Est. Pescatore. In dottrina: M. Lucca, nota di commento del 25 luglio 2026.
[§7] Garante per la protezione dei dati personali, parere 8 giugno 2026, n. 421, «Parere su istanza di accesso civico» (doc. web n. 10265843), reso su richiesta del RPCT del Comune di Castegnato ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013, con richiamo dei pareri del Garante n. 374 del 25 maggio 2026 e n. 377 del 28 maggio 2026: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10265843
[§8] Cons. Stato, Sez. VII, 17 novembre 2022, n. 10123.
[§9] TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 4 giugno 2026, n. 10273. Per un commento: Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto e Punto Informatico, 7 giugno 2026.
[§10] Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159, Pres. Caringella, Est. Fasano, che richiama in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 11 ottobre 2025, n. 7983. In dottrina: B. Mazziotti, nota di commento in PVM Avvocati, 1 giugno 2026.
[§11] Cons. Stato, Sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201, Pres. Caringella, Est. Perrelli (udienza del 26 giugno 2025). In dottrina: J. Recla, nota di commento in italiappalti.it, 7 ottobre 2025.
[§12] Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, Pres. Lattanzi, Red. Zanon (decisione del 23 gennaio 2019). In dottrina: A. Corrado, commento alla pronuncia, in federalismi.it.
[§13] CGUE, Grande Sezione, 22 novembre 2022, C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim SA c. Luxembourg Business Registers. In dottrina: E. Pelino, «Trasparenza o privacy? La sentenza WM e Sovim è una vera svolta», Agenda Digitale, 30 novembre 2022.
[§14] Corte EDU, Grande Camera, 8 novembre 2016, n. 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, parr. 156 e 160-163, richiamati dal Garante nel parere n. 106 del 20 febbraio 2026.
[§15] CGUE, Prima Sezione, 4 settembre 2025, C-413/23 P, EDPS c. Comitato di risoluzione unico, Rel. von Danwitz.
[§16] Proposta COM(2025) 837 final del 19 novembre 2025 (Digital Omnibus); EDPB-EDPS, Joint Opinion 2/2026 del 10 febbraio 2026; orientamento generale del Consiglio del 13 marzo 2026; progetto di relazione congiunto delle commissioni ITRE e LIBE del Parlamento europeo del 22 giugno 2026.