Microplastiche nell’acqua: lo stato del diritto e le possibili azioni legali

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Metodologia europea di misura, divieti alla fonte e rimedi civili, collettivi, amministrativi e penali: che cosa si può fare oggi e dove sono gli ostacoli

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — SOMMARIO

Le microplastiche – frammenti e fibre di materiale plastico di dimensioni inferiori a 5 millimetri – sono ormai rilevate nelle acque dolci, nel mare e, come emerge dagli stessi atti dell’Unione europea, anche nelle acque destinate al consumo umano. Per il cittadino la domanda è semplice: se le microplastiche sono presenti nell’acqua che beve, o in quella in cui lavora e si bagna, può agire in giudizio e contro chi?

La risposta, alla data del 13 ottobre 2026, è articolata e va resa con prudenza. Il quadro normativo si è infittito: l’Unione ha adottato una metodologia armonizzata di misura per le acque potabili, ha vietato l’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici intenzionalmente aggiunte ai prodotti e ha regolato per la prima volta le perdite di granuli di plastica (pellet), riconoscendo un diritto al risarcimento del danno alla salute. Manca però, a oggi, un limite di legge vincolante per le microplastiche nell’acqua di rubinetto, e ciò incide in modo diretto sulla costruzione di un’azione fondata sulla semplice «non conformità» dell’acqua.

Le tutele esistono, ma passano per strumenti generali: l’inadempimento del gestore del servizio idrico, le pratiche commerciali scorrette e la responsabilità del produttore, le azioni collettive, il danno ambientale e la tutela penale. L’ostacolo principale non è normativo, ma probatorio: dimostrare il nesso causale tra una specifica fonte di microplastiche e un pregiudizio individuale. Non risultano, dalle ricerche condotte, pronunce italiane che abbiano riconosciuto un danno alla salute da microplastiche nell’acqua; il diritto vivente utile è quello formatosi su altri inquinanti, che l’articolo ricostruisce nei capitoli seguenti.


§2 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO

Microplastiche primarie e secondarie

Il termine «microplastiche» non ha un significato giuridico unitario: ogni atto che se ne occupa ne offre una definizione funzionale al proprio scopo. Sono dette primarie le particelle prodotte intenzionalmente in piccole dimensioni (esfolianti cosmetici, microsfere, granuli industriali); sono secondarie quelle che derivano dalla frammentazione di oggetti più grandi, dall’usura degli pneumatici o dal rilascio di fibre tessili. La distinzione ha rilievo giuridico perché la disciplina di prodotto interviene soprattutto sulle prime, mentre le seconde sono diffuse e di più difficile attribuzione.

Le definizioni normative

Il Reg. (UE) 2023/2055 riguarda le microparticelle di polimeri sintetici di dimensioni uguali o inferiori a 5 mm (con fibre fino a 15 mm). La metodologia per le acque potabili, di cui alla Decisione delegata (UE) 2024/1441 [§1], è invece limitata alle particelle comprese tra 20 μm e 5 mm e alle fibre tra 20 μm e 15 mm, e restituisce la concentrazione come numero di particelle per metro cubo: ciò che sta al di sotto dei 20 μm resta fuori dalla misura. I pellet industriali, secondo il considerando 3 del Reg. (UE) 2025/2365, misurano in genere tra 2 e 5 mm.

Danno ambientale e danno al singolo

Va tenuta ferma la distinzione tra il danno ambientale in senso stretto, la cui tutela risarcitoria spetta allo Stato ai sensi dell’art. 300 e degli artt. 311 ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), Parte Sesta, e il danno risarcibile al singolo, che si fonda sugli artt. 2043 e 2050 c.c. e sulla tutela costituzionale della salute (art. 32 Cost.) e dell’ambiente (art. 9 Cost.). Il privato non può agire per il ripristino dell’ambiente come tale, ma conserva il diritto al risarcimento del pregiudizio personale: lo ribadisce l’art. 313, comma 7, TUA.


§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le acque destinate al consumo umano

La Dir. (UE) 2020/2184 [§2] non fissa un valore parametrico per le microplastiche. L’art. 13, par. 6, attribuisce alla Commissione il potere di adottare una metodologia di misura «in vista di includerle» nell’elenco di controllo di cui all’art. 13, par. 8; solo le sostanze inserite in tale elenco devono essere monitorate dagli Stati membri (art. 13, par. 8, quinto comma). Il primo elenco è stato istituito con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 del 19 gennaio 2022 [§3] e comprendeva 17-beta-estradiolo e nonilfenolo; dalle fonti consultate non risulta, alla data odierna, che vi siano state incluse le microplastiche.

L’ordinamento italiano ha dato rilievo alla metodologia con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18: il suo art. 12, comma 8, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 [§4], stabilisce che la metodologia di cui alla Decisione delegata (UE) 2024/1441 «assume rilevanza ai fini di cui al comma 10». Il dato rilevante per il lettore è che l’ordinamento riconosce uno standard tecnico di misura, non un limite di concentrazione.

La riduzione alla fonte

Il Reg. (UE) 2023/2055 ha introdotto la voce 78 dell’Allegato XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH): dal 17 ottobre 2023 è vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici, in quanto tali o come componenti di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso, con periodi transitori scaglionati. Il Reg. (UE) 2026/1168 del 1 giugno 2026 ha corretto e chiarito alcune deroghe [§5]. In Italia, già l’art. 1, comma 546 ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205, vietava dal 1 gennaio 2020 la commercializzazione dei cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche, con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

Il Reg. (UE) 2025/2365 [§6] disciplina la prevenzione delle perdite di pellet: riguarda gli operatori che movimentano quantitativi pari o superiori a 5 tonnellate annue (art. 1) e si applica in via generale dal 17 dicembre 2027, mentre alcune disposizioni operano già dal 16 dicembre 2025 (art. 26). Per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche il massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore al 3% del fatturato annuo nell’Unione (art. 20, par. 3). Per l’Italia, l’art. 10 del disegno di legge di delegazione europea 2026 [§7] delega il Governo all’adeguamento dell’ordinamento interno; alla data odierna non risulta adottato il decreto attuativo.

Acque reflue, ambiente marino e tutela penale

La Dir. (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane [§8], da recepire entro il 31 luglio 2027, introduce, secondo le sintesi istituzionali, un monitoraggio sistematico delle microplastiche negli scarichi e nei fanghi degli impianti di trattamento. Per l’ambiente marino restano rilevanti la Dir. 2008/56/CE (strategia per l’ambiente marino) e il D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190. Sul piano repressivo, la Dir. (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente è stata recepita con il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 [§9], che ha rafforzato il trattamento sanzionatorio degli ecoreati.

Il quadro internazionale

Il negoziato per un trattato globale sull’inquinamento da plastica non risulta concluso: la sessione INC-5.3 (Ginevra, 7 febbraio 2026) ha avuto natura meramente organizzativa, con l’elezione del nuovo presidente del comitato negoziale e senza negoziati sostanziali [§10].

Infografica · Timeline normativa
Microplastiche: il calendario normativo europeo e italiano
Già in vigore o applicabile
17 ott 2023
Reg. (UE) 2023/2055: divieto di immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici intenzionalmente aggiunte (voce 78, Allegato XVII, Reg. (CE) n. 1907/2006).
19 lug 2025
D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102: l’art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 18/2023 richiama la metodologia della Decisione delegata (UE) 2024/1441.
16 dic 2025
Reg. (UE) 2025/2365 (pellet): prime disposizioni applicabili, tra cui quelle sulle autorità competenti (art. 16).
1–2 giu 2026
Reg. (UE) 2026/1168 (correzioni alla restrizione REACH) e D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (tutela penale dell’ambiente).
27 set 2026
D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30: applicabili le nuove regole sui claim ambientali nel Codice del Consumo.
Data di elaborazione: 13 ottobre 2026
Prossime scadenze
9 dic 2026
Termine di recepimento della Dir. (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
31 lug 2027
Termine di recepimento della Dir. (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane.
17 ott 2027
Fine del periodo transitorio per i cosmetici da risciacquo (Reg. (UE) 2023/2055).
17 dic 2027
Reg. (UE) 2025/2365: applicazione generale, compresi reclami, accesso alla giustizia e risarcimento (artt. 19–21).
22 giu 2028
Reg. (UE) 2026/1168: efficacia per le matrici solide.
17 ott 2029
Fine del periodo transitorio per l’incapsulamento di fragranze (Reg. (UE) 2023/2055).
Le date indicate sono quelle risultanti dalle fonti ufficiali consultate alla data di elaborazione.

§4 — LA MISURAZIONE E LA PROVA TECNICA

La Decisione delegata (UE) 2024/1441 descrive una procedura in cui particelle e fibre sono raccolte dall’acqua mediante filtri in serie; il risultato è espresso in numero di microplastiche per metro cubo e classificato per dimensione, forma e composizione. La stessa Decisione consente una certa flessibilità nelle attrezzature e nelle tecniche di analisi, purché rispettino requisiti minimi (considerando 13), e dà conto dei limiti e delle difficoltà della raccolta di dati sulle microplastiche nelle acque potabili (considerando 12).

Ne discendono tre conseguenze giuridiche. Anzitutto, un dato analitico non equivale a un illecito: in assenza di un valore parametrico, la presenza di microplastiche in una certa concentrazione non integra di per sé la non conformità dell’acqua. In secondo luogo, la metodologia ufficiale è il parametro più solido per rendere comparabili, e quindi attendibili, le analisi prodotte in giudizio: un campionamento eseguito con metodi diversi si espone a contestazioni sulla confrontabilità del dato. Infine, la prova tecnica va costruita presto, con campionamento verbalizzato, laboratorio in grado di operare secondo la metodologia, controllo degli apporti di contaminazione esterna e conservazione dei campioni per eventuali verifiche in contraddittorio.

Per accedere ai dati detenuti dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), dalle aziende sanitarie e dagli enti gestori è utile il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, sull’accesso all’informazione ambientale, mentre l’art. 18 D.Lgs. n. 18/2023 garantisce alla collettività una comunicazione trasparente sulla qualità dell’acqua.


§5 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

Alla data del 13 ottobre 2026 non risultano, nelle fonti consultate, pronunce italiane di legittimità o di merito che abbiano accertato un danno alla salute da microplastiche presenti nell’acqua. Il diritto vivente rilevante si ricava, per analogia, da decisioni su altri inquinanti, sul nesso causale e sulla giurisdizione.

Acqua non conforme e inadempimento del gestore

Con Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2025, n. 13004 [§11], la Corte ha affermato che l’azione risarcitoria dell’utente contro il gestore del servizio idrico integrato, quando verte soltanto sul danno da fornitura di acqua in violazione dei limiti per sostanze tossiche (nella specie arsenico e fluoruri) imposti anche da norme dell’Unione, o sulla riduzione del corrispettivo per i vizi del bene somministrato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché viene in rilievo il singolo rapporto di utenza e l’inadempimento contrattuale del gestore. Cass. civ., Sez. II, ord. 25 giugno 2025, n. 17138, ha esteso la medesima giurisdizione alla domanda di manleva del gestore verso l’ente concedente, qualificata come garanzia impropria e quindi riflesso della domanda principale. Cass. civ., Sez. III, ord. 5 giugno 2025, n. 15059, ha inquadrato come responsabilità contrattuale per inadempimento, e non come mera ripetizione, l’azione per la restituzione dei canoni di depurazione in presenza di un servizio inefficiente. La trasposizione alle microplastiche è un’ipotesi di lavoro: i precedenti riguardano parametri dotati di limite di legge, che per le microplastiche manca.

Nesso causale e danno

Per Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, nel giudizio civile il nesso causale si accerta secondo la regola del «più probabile che non», e non secondo la certezza richiesta in sede penale. Con Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Pres. Carbone, Rel. Preden, le Sezioni Unite hanno qualificato il danno non patrimoniale da lesione della salute come danno-conseguenza, da allegare e provare anche mediante presunzioni, ferma la soglia di gravità della lesione e di serietà del danno.

Giurisdizione e tutela contro l’inquinamento

Cass. civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Rel. Pepe, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso da associazioni ambientaliste e cittadini contro una società privata e le amministrazioni azioniste, configurando la fattispecie come comune azione risarcitoria: ne discende che l’azione civile contro soggetti privati per condotte inquinanti non è preclusa dal riparto di giurisdizione. In sede europea, Corte EDU, Sez. I, 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, ricorsi nn. 51567/14, 39742/14 e altri, sentenza pilota, ha accertato la violazione dell’art. 2 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848) per l’inadeguatezza delle misure contro l’inquinamento da rifiuti nella «Terra dei Fuochi», indicando allo Stato una strategia complessiva, un meccanismo di monitoraggio indipendente e una piattaforma informativa pubblica unica.

Tutela penale

Per Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016 (dep. 3 novembre 2016), n. 46170, la «compromissione» e il «deterioramento» richiesti dall’art. 452-bis c.p. consistono in un’alterazione significativa e misurabile della consistenza originaria della matrice ambientale o dell’ecosistema; il principio è stato richiamato da Cass. pen., Sez. III, 15 maggio 2026 (ud. 13 febbraio 2026), n. 17576, Pres. Gentili, Rel. Giorgianni, in un caso di sversamento di liquami zootecnici. La misurabilità rende centrale la prova analitica.

Claim ambientali

Trib. Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, 8 luglio 2026 [§12], ha accolto in parte l’azione inibitoria collettiva promossa dall’associazione Codici contro Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., ordinando la rimozione da sito e social network di cinque gruppi di affermazioni ambientali (su plastica riciclata, risparmio energetico e sostenibilità) giudicate vaghe, generiche e non verificabili.

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. Un.11 gennaio 2008576Nel giudizio civile il nesso causale si accerta secondo la regola del «più probabile che non».Principio di diritto
Cass. civ., Sez. Un.11 novembre 200826972Il danno non patrimoniale da lesione della salute è danno-conseguenza da allegare e provare; soglia di serietà del danno.Principio di diritto
Cass. pen., Sez. III21 settembre 2016 (dep. 3 novembre 2016)46170Art. 452-bis c.p.: compromissione e deterioramento come alterazione significativa e misurabile della matrice ambientale.Principio ripreso dalla giurisprudenza successiva
Corte EDU, Sez. I30 gennaio 2025ric. 51567/14 e altriViolazione dell’art. 2 CEDU per inadeguatezza delle misure contro l’inquinamento (Terra dei Fuochi).Condanna dell’Italia (sentenza pilota)
Cass. civ., Sez. III15 maggio 202513004Il danno da acqua non conforme ai limiti di legge è inadempimento contrattuale del gestore; giurisdizione ordinaria.Giurisdizione del giudice ordinario
Cass. civ., Sez. III5 giugno 202515059La restituzione dei canoni di depurazione per servizio inefficiente è responsabilità contrattuale del concessionario.Obbligo restitutorio a carico del concessionario
Cass. civ., Sez. II25 giugno 202517138La manleva del gestore verso l’ente concedente è garanzia impropria, riflesso della domanda dell’utente.Giurisdizione del giudice ordinario
Cass. civ., Sez. Un.21 luglio 202520381Giurisdizione ordinaria su comune azione risarcitoria ambientale promossa contro soggetti privati.Giurisdizione del giudice ordinario
Cass. pen., Sez. III15 maggio 2026 (ud. 13 febbraio 2026)17576Richiamo dei principi sull’art. 452-bis c.p. in un caso di sversamento di liquami zootecnici.Motivo sulla compromissione manifestamente infondato
Trib. Venezia, Sez. spec. impresa8 luglio 2026—Claim ambientali vaghi, generici e non verificabili: inibitoria collettiva.Accoglimento parziale; rimozione di cinque gruppi di claim

§6 — LE AZIONI ESPERIBILI

Utente del servizio idrico contro il gestore

Il rapporto di utenza è un rapporto contrattuale di somministrazione (artt. 1559 ss. c.c.). Se l’acqua erogata è priva delle qualità dovute, l’utente può far valere l’inadempimento (artt. 1218 e 1453 c.c.) e chiedere riduzione del corrispettivo e risarcimento davanti al giudice ordinario, come confermato da Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2025, n. 13004. Il punto critico è l’individuazione dell’obbligazione violata: finché non esiste un valore parametrico, l’utente dovrà allegare che la concentrazione rilevata con la metodologia ufficiale sia incompatibile con l’obbligo di fornire acque salubri e pulite, prive di sostanze in concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute (art. 4, par. 1, lett. a), Dir. (UE) 2020/2184). Il tema è nuovo e privo di precedenti specifici.

Consumatore contro produttore o imbottigliatore

Sul fronte delle pratiche commerciali scorrette operano gli artt. 20, 21 e 23 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), come modificati dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 [§13], applicabile dal 27 settembre 2026: affermazioni come «microplastic free» o «naturalmente puro» che non siano dimostrabili possono risultare ingannevoli. Sul fronte della responsabilità per prodotto difettoso valgono gli artt. 114 ss. Codice del Consumo: il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere (art. 117), e il danneggiato deve provare difetto, danno e connessione causale (art. 120). La Dir. (UE) 2024/2853 [§14], da recepire entro il 9 dicembre 2026 e applicabile ai prodotti immessi sul mercato dopo tale data, introduce divulgazione degli elementi di prova e presunzioni a favore del danneggiato (artt. 9 e 10); lo schema italiano di recepimento risulta all’esame parlamentare.

Azioni collettive

La presenza di microplastiche nell’acqua è per natura un pregiudizio seriale. Sono esperibili l’azione di classe (artt. 840-bis ss. c.p.c., introdotti dalla L. 12 aprile 2019, n. 31) per la tutela di diritti individuali omogenei; l’azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.); e l’azione rappresentativa degli artt. 140-ter ss. Codice del Consumo, introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 in attuazione della Dir. (UE) 2020/1828 e applicabile dal 25 giugno 2023, promossa da enti legittimati con finalità inibitorie o compensative. In sede inibitoria l’ente non è onerato di provare colpa o dolo del professionista né i danni effettivi dei singoli (art. 140-octies Codice del Consumo).

Contro chi inquina e verso le autorità

Contro il soggetto che immette microplastiche – impianto industriale, operatore logistico che perde pellet, gestore di un depuratore – operano gli artt. 2043 e 2050 c.c. (attività pericolose, con onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno) e la tutela cautelare inibitoria (art. 700 c.p.c.). Per il danno ambientale in senso stretto il privato può presentare denunce e osservazioni al Ministro dell’ambiente (art. 309 TUA) e impugnare atti e silenzi (art. 310 TUA), ma l’azione risarcitoria spetta allo Stato (art. 311 TUA). Quando il Reg. (UE) 2025/2365 sarà applicabile (17 dicembre 2027), persone fisiche e giuridiche e organizzazioni di tutela della salute, dell’ambiente e dei consumatori potranno presentare reclami motivati alle autorità e ricorrere al giudice contro decisioni, atti o omissioni, anche con rimedi inibitori (art. 19); gli Stati dovranno inoltre riconoscere il diritto al risarcimento del danno alla salute causato da violazioni del regolamento (art. 21).

Via penale

L’art. 452-bis c.p. punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque; per gli scarichi non autorizzati opera l’art. 137 TUA, Parte Terza. La denuncia e la costituzione di parte civile (artt. 74 ss. c.p.p.) consentono di far valere il danno nel processo penale. La soglia della «misurabilità» riconduce, ancora una volta, al tema della prova tecnica.

Infografica · Schema comparativo
Le vie di tutela: contro chi, su quale base, con quale ostacolo
Azione contrattuale
Contro chiGestore del servizio idricoBase normativaartt. 1218 e 1453 c.c.; art. 4, par. 1, lett. a), Dir. (UE) 2020/2184Ostacolo principaleManca un valore parametrico per le microplastiche
Pratiche commerciali scorrette
Contro chiProduttore o imbottigliatoreBase normativaartt. 20, 21 e 23 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206; D.Lgs. n. 30/2026Ostacolo principaleIndividuare il claim ingannevole e provarne l’incidenza
Prodotto difettoso
Contro chiProduttoreBase normativaartt. 114, 117 e 120 D.Lgs. n. 206/2005; Dir. (UE) 2024/2853 (dal 9 dicembre 2026)Ostacolo principaleProva di difetto, danno e nesso causale
Azioni collettive
Contro chiProfessionista o inquinatoreBase normativaartt. 840-bis ss. c.p.c.; artt. 140-ter ss. D.Lgs. n. 206/2005Ostacolo principaleOmogeneità dei diritti e prova del nesso
Responsabilità extracontrattuale
Contro chiChi immette le microplasticheBase normativaartt. 2043 e 2050 c.c.; art. 313, comma 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Ostacolo principaleAttribuire le particelle a una fonte determinata
Tutela ambientale e amministrativa
Contro chiOperatori e autorità competentiBase normativaartt. 300 e 309–311 D.Lgs. n. 152/2006; artt. 19–21 Reg. (UE) 2025/2365 (dal 17 dicembre 2027)Ostacolo principaleIl danno ambientale in senso stretto spetta allo Stato
Tutela penale
Contro chiAutore della condottaBase normativaart. 452-bis c.p.; art. 137 D.Lgs. n. 152/2006Ostacolo principaleSoglia di compromissione «significativa e misurabile»
Lo schema ha finalità orientativa: la scelta dell’azione dipende dai fatti, dalle prove disponibili e dal soggetto convenuto.

§7 — IL NESSO CAUSALE E L’ONERE DELLA PROVA

Il vero nodo di ogni controversia sulle microplastiche è il nesso causale. In applicazione di Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, il giudice dovrà verificare se, sulla base degli elementi acquisiti, sia più probabile che non che una determinata fonte abbia determinato la presenza delle particelle e che queste abbiano causato il pregiudizio lamentato; rileva anche la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.), purché gravi, precise e concordanti.

Il legislatore europeo è consapevole della difficoltà. Il considerando 52 del Reg. (UE) 2025/2365 riconosce che non è agevole stabilire un nesso diretto tra una specifica perdita di pellet e specifici effetti sulla salute o sull’ambiente, e che tali effetti non sono in genere immediati. Per questo l’art. 21, par. 2, impone agli Stati di non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento, e l’art. 21, par. 3, stabilisce che i termini per agire non decorrono prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sappia, o possa ragionevolmente sapere, di avere subito il danno.

Sul piano processuale sono utili la consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) e l’accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.), che consentono di cristallizzare la prova prima del giudizio. Resta ferma, infine, la soglia di serietà del danno richiesta da Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, Pres. Carbone, Rel. Preden: non è risarcibile il mero timore generico di un rischio, se non si traduce in un pregiudizio allegato e dimostrato.


§8 — FATTISPECIE CONCRETE

  • L’utente dell’acquedotto. Analisi condotte con la metodologia europea rivelano concentrazioni significative, ma non esiste un limite di legge. Percorso prudente: richiesta di accesso ai dati, reclamo al gestore, segnalazione all’azienda sanitaria e all’ARPA; l’azione giudiziale richiede una consulenza tecnica solida e, se i soggetti coinvolti sono molti, conviene valutare lo strumento collettivo.
  • L’acqua in bottiglia con claim ambientali. Il messaggio pubblicitario è il punto di attacco più concreto: segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), azione inibitoria collettiva, azione rappresentativa; per il danno individuale restano le regole sulla responsabilità del produttore.
  • La dispersione di pellet. Per le perdite successive all’applicazione del Reg. (UE) 2025/2365 potranno essere invocati reclami, ricorso giurisdizionale e risarcimento (artt. 19 e 21); per i fatti anteriori restano gli artt. 2043 e 2050 c.c. e la tutela ambientale del TUA.
  • Lo scarico di un impianto. Possono concorrere la richiesta di intervento statale (art. 309 TUA), l’art. 137 TUA, l’art. 452-bis c.p. e, a regime, gli obblighi di monitoraggio della Dir. (UE) 2024/3019.

§9 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Conservare contratto di fornitura, bollette, comunicazioni del gestore, etichette e confezioni dei prodotti.
  • Chiedere al gestore e agli enti pubblici le analisi disponibili (art. 18 D.Lgs. n. 18/2023; D.Lgs. n. 195/2005) prima di sostenere i costi di una perizia.
  • Far eseguire le analisi da un laboratorio che applichi la metodologia della Decisione delegata (UE) 2024/1441, con verbale di campionamento e conservazione dei campioni.
  • Documentare con data certa i messaggi pubblicitari online (schermate, archiviazione della pagina) prima che vengano modificati.
  • Non attribuire patologie alle microplastiche senza una valutazione medico-legale: il nesso va dimostrato, non presunto.
  • Valutare la segnalazione ad AGCM, azienda sanitaria e ARPA: le istruttorie pubbliche possono produrre elementi utili.
  • Se i soggetti interessati sono numerosi, considerare le associazioni dei consumatori e gli strumenti collettivi.
  • Controllare i termini: cinque anni per l’illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.), tre anni per il danno da prodotto difettoso (art. 125 Codice del Consumo).

§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla data del 13 ottobre 2026 il diritto delle microplastiche nell’acqua è un diritto in costruzione. Esiste uno standard europeo di misura, riconosciuto anche dall’ordinamento italiano; esistono divieti alla fonte che stanno entrando a regime; esiste, con il Reg. (UE) 2025/2365, il primo riconoscimento espresso del diritto al risarcimento del danno alla salute da perdite di plastica. Manca ancora un limite di concentrazione nell’acqua potabile e mancano precedenti italiani specifici.

Ne derivano due indicazioni di metodo. La prima: costruire la tutela con gli strumenti generali già disponibili – inadempimento contrattuale, pratiche commerciali scorrette, responsabilità del produttore, azioni collettive, tutela ambientale e penale – scegliendo l’azione in base ai fatti e alle prove. La seconda: investire fin da subito sulla prova tecnica, perché l’esito di qualunque controversia dipenderà dalla qualità dell’accertamento analitico e dalla capacità di collegare il dato a una fonte e a un pregiudizio. Le prossime scadenze – 9 dicembre 2026 per la responsabilità da prodotto, 17 dicembre 2027 per il regolamento sui pellet – segneranno un rafforzamento della posizione del danneggiato, che è bene conoscere fin d’ora.


Note

[§1] Decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione, dell’11 marzo 2024, che integra la Dir. (UE) 2020/2184 stabilendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano [notificata con il numero C(2024) 1459], GU L del 21.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1441/oj.

[§2] Dir. (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj.

[§3] Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione, del 19 gennaio 2022, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano, GU L 124 del 27.4.2022, pag. 41.

[§4] D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, GU n. 153 del 4 luglio 2025, S.O. n. 24, vigente dal 19 luglio 2025.

[§5] Reg. (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, GU L 238 del 27.9.2023, che modifica l’Allegato XVII del Reg. (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici; Reg. (UE) 2026/1168 della Commissione, del 1 giugno 2026, GU L del 2.6.2026, che ne corregge alcune deroghe (effetto retroattivo dal 17 ottobre 2023 per medicinali e attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD); dal 22 giugno 2028 per le matrici solide).

[§6] Reg. (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle perdite di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche, GU L del 26.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2365/oj; si vedano in particolare gli artt. 1, 19, 20, 21 e 26 e i considerando 49 e 52.

[§7] Disegno di legge di delegazione europea 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e all’esame del Parlamento alla data di elaborazione (fonti: ESG News, 8 settembre 2026; InfoImpresa).

[§8] Dir. (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), GU L del 12.12.2024, in vigore dal 1 gennaio 2025.

[§9] D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, di attuazione della Dir. (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, GU n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026; delega conferita dalla L. 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

[§10] UNEP, Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution, sessione INC-5.3, Ginevra, 7 febbraio 2026: https://unep.org/inc-plastic-pollution/session-5.3.

[§11] Estremi e massime delle ordinanze della Corte di cassazione tratti dall’Osservatorio sulle acque pubbliche e private n. 2/2025, a cura di A. Giocondi, Quotidiano Legale.

[§12] Il Fatto Alimentare, «San Benedetto, il Tribunale ordina di cancellare 5 claim ambientali», 21 luglio 2026.

[§13] D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Dir. (UE) 2024/825, GU n. 56 del 9 marzo 2026, in vigore dal 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026.

[§14] Dir. (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la Dir. 85/374/CEE, GU L del 18.11.2024; recepimento entro il 9 dicembre 2026 (art. 22).

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