Finanziare l’impresa in crisi: prededuzione e rischi per chi eroga sapendo dell’insolvenza

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Nuova finanza, autorizzazioni del tribunale, limiti della revocatoria e responsabilità del finanziatore alla luce del Correttivo ter e della Cassazione 2026

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — SOMMARIO

Un’impresa in crisi ha bisogno di liquidità proprio quando nessuno è disposto a prestargliela. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) risponde con un incentivo: la prededuzione, cioè il diritto del finanziatore di essere soddisfatto prima degli altri creditori, riconosciuto alla nuova finanza che serve davvero a conservare la continuità aziendale.

Il rango, però, non è automatico. Nasce solo dentro quattro corsie tipizzate (composizione negoziata, concordato preventivo prima e dopo l’omologazione, finanziamenti dei soci), per lo più previa autorizzazione del tribunale, e viene negato se il finanziatore conosceva dati falsi o atti di frode.

Fuori da queste corsie, o quando si eroga a un’impresa già insolvente senza fondate prospettive di risanamento, il rischio si sposta sul finanziatore: è l’abusiva concessione di credito. Nel 2026 la Cassazione ne ha ridefinito i contorni: la sola violazione delle regole di prudente gestione non rende nullo il finanziamento, ma la nullità può discendere da un «reato-contratto» e rendere irripetibili le somme. Per il debitore in buona fede la lezione è pratica: la nuova finanza va chiesta presto, motivata e autorizzata; per chi la eroga, valutata e documentata.


§2 — INQUADRAMENTO NORMATIVO

La prededuzione come incentivo

Nessun operatore ragionevole presta denaro a un’impresa in difficoltà se, in caso di insuccesso, resterà in coda con i creditori chirografari. La prededuzione rimuove l’ostacolo. La regola generale è nell’art. 6, comma 1, CCII, che qualifica prededucibili, oltre ai crediti indicati dalla legge, quelli sorti «in occasione o in funzione» delle procedure; per la prededuzione «in funzione» le Sezioni Unite, nel vigore della legge fallimentare, hanno richiesto che la prestazione sia funzionale agli scopi della procedura secondo un giudizio ex ante e che il debitore sia ammesso alla procedura (Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093, Pres. Amendola, Rel. Ferro, sul credito di un advisor in un concordato con riserva mai ammesso). L’art. 6 CCII è stato modificato dal Correttivo ter.[§1]

Le quattro corsie della nuova finanza

Il codice non contiene un’unica norma sulla nuova finanza, ma quattro percorsi, scelti in base alla fase in cui si trova l’impresa. I riferimenti al CCII sono al testo vigente; si precisa dove interviene il Correttivo ter.

  • Composizione negoziata. L’art. 22, comma 1, lett. a), CCII, come riformulato dal Correttivo ter, consente al tribunale di autorizzare, ai fini della prededuzione, finanziamenti «in qualsiasi forma», comprese le garanzie, o l’accordo con banca e intermediario per riattivare linee di credito sospese.
  • Concordato preventivo prima dell’omologazione. L’art. 99 CCII, modificato dal Correttivo ter, consente di chiedere l’autorizzazione con la domanda di accesso, anche con riserva (art. 44, comma 1, lett. a), CCII), o dopo, se è prevista la continuazione dell’attività. L’art. 99, comma 5, CCII estende la disciplina ai finanziamenti anteriori alla domanda ma funzionali all’avvio della procedura.
  • Esecuzione del concordato omologato. L’art. 101, comma 1, CCII rende prededucibili i finanziamenti in qualsiasi forma, comprese le garanzie, effettuati in esecuzione del concordato omologato ed espressamente previsti nel piano.
  • Finanziamenti dei soci. In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., che impongono la postergazione, l’art. 102, comma 1, CCII riconosce la prededuzione ai finanziamenti dei soci fino all’ottanta per cento; l’art. 102, comma 2, CCII la estende all’intero importo se il finanziatore diventa socio in esecuzione del concordato.

Quando la prededuzione si perde

L’art. 99, comma 6, CCII e l’art. 101, comma 2, CCII escludono la prededuzione se il finanziamento è stato concesso in presenza di dati falsi, atti di frode o omissioni di informazioni rilevanti noti a chi ha erogato; nella successiva liquidazione giudiziale è il curatore a dover provare tale conoscenza (art. 101, comma 2, CCII).


§3 — ANALISI DELLA FATTISPECIE

I presupposti: continuità, miglior soddisfacimento, autorizzazione

Il filo comune alle quattro corsie è funzionale: la nuova finanza è protetta se mantiene in vita l’attività e se, rispetto allo scenario senza finanziamento, i creditori ne escono meglio. Non basta affermarlo. Nel concordato prima dell’omologazione il ricorso indica importo, forma tecnica, soggetto erogante, destinazione delle somme e garanzie, ed è corredato dalla relazione di un professionista indipendente (art. 99, comma 2, CCII), salvo urgenza di evitare un danno grave e irreparabile all’attività. Il tribunale provvede entro dieci giorni, assunte sommarie informazioni e, se opportuno, sentiti i principali creditori (art. 99, comma 3, CCII), e può autorizzare pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia (art. 99, comma 4, CCII).

Il vaglio del tribunale nella composizione negoziata

Per l’art. 22, comma 1, lett. a), CCII il tribunale ragiona per criteri. Li ha esplicitati Trib. Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, decreto 17 aprile 2025 (R.G. 5156/2025), Giud. Mirabelli, su un’istanza relativa all’utilizzo di linee di credito di firma già in essere: (i) la ragionevole perseguibilità del risanamento, valutata sul piano e sul fabbisogno finanziario; (ii) la funzionalità del finanziamento alla continuità, quando senza di esso l’impresa dovrebbe sospendere la produzione o non potrebbe ottenere i titoli abilitativi necessari; (iii) la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori rispetto alle alternative, con margine operativo lordo positivo o, se negativo, compensato da vantaggi (miglior realizzo del magazzino, completamento dei lavori in corso, maggior valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica). Il decreto ha disposto parere dell’esperto, ausiliario e contraddittorio.

Chi è davvero «finanziatore»

Il Correttivo ter ha ampliato i rapporti suscettibili di prededuzione, ma non ha chiuso il dibattito sul perimetro. Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 2 maggio 2026, R.G. 5026/2025, Giud. De Simone, ha rigettato l’istanza ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII per un credito di fornitura di tipo revolving fino a tre milioni di euro, pur con il parere favorevole dell’esperto e l’adesione dei creditori presenti: «finanziamenti in qualsiasi forma» non è una clausola aperta e presuppone un’operazione riconducibile al finanziamento in senso proprio, cioè messa a disposizione di denaro o concessione di garanzie, non una fornitura di beni con pagamento differito.[§2] La dottrina segnala che i giudici sono divisi sia sul significato di «in qualsiasi forma» sia sulla legittimazione soggettiva dell’erogante.[§3] Nel concordato, per il fornitore indispensabile, la strada resta l’autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori ex art. 100 CCII.

Rango, revocatoria e responsabilità penale

La prededuzione guadagnata in una fase accompagna il credito nelle successive: gli atti autorizzati ex art. 22 CCII conservano i propri effetti (art. 24, comma 1, CCII) e sono sottratti alle azioni revocatorie (art. 24, comma 2, CCII); l’art. 166, comma 3, lett. d) ed e), CCII esclude dalla revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato o di uno strumento omologato. Sul piano penale l’art. 324 CCII esonera dai reati di bancarotta preferenziale e semplice (artt. 322, comma 3, e 323 CCII) i pagamenti e le operazioni autorizzati, mentre il ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII) resta perseguibile autonomamente. Se si apre la liquidazione giudiziale, il finanziatore deve comunque far accertare il rango nella verifica del passivo: l’autorizzazione qualifica il credito, ma non sostituisce l’accertamento.

Le quattro corsie della nuova finanza
Schema comparativo: norma, fase, requisiti e punto di attenzione
Composizione negoziata
art. 22, comma 1, lett. a), CCII
Quando e cosa copre
Durante le trattative con l’esperto: finanziamenti «in qualsiasi forma», garanzie, riattivazione di linee sospese
Cosa serve
Istanza; parere dell’esperto; verifica su risanamento, continuità e miglior soddisfazione dei creditori
Attenzione
Il perimetro del «finanziatore» è controverso nella giurisprudenza di merito
Concordato prima dell’omologazione
art. 99 CCII
Quando e cosa copre
Con la domanda di accesso (anche con riserva) o dopo: finanziamenti, pegno, ipoteca, cessione di crediti
Cosa serve
Ricorso; attestazione del professionista, salvo urgenza; decisione entro dieci giorni
Attenzione
Esclusione se dati falsi o frode erano noti al finanziatore (comma 6)
Esecuzione del concordato
art. 101 CCII
Quando e cosa copre
Dopo l’omologazione: finanziamenti in qualsiasi forma, comprese le garanzie
Cosa serve
Finanziamento espressamente previsto nel piano omologato
Attenzione
Fuori piano niente prededuzione; onere della prova della conoscenza in capo al curatore (comma 2)
Finanziamenti dei soci
art. 102 CCII
Quando e cosa copre
In funzione del concordato: finanziamenti dei soci in qualsiasi forma, anche garanzie
Cosa serve
Qualità di socio; prededuzione fino all’80% (100% se il finanziatore diventa socio in esecuzione)
Attenzione
Quota residua postergata (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.)
Schema aggiornato al 12 ottobre 2026

§4 — IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

La prededuzione si misura sulla strumentalità

Il rango non nasce dalla pendenza della procedura, ma dal nesso funzionale con essa. Applicando questo criterio, Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307, Pres. Terrusi, Rel. Vella, ha escluso, nel quadro della legge fallimentare, che i crediti sorti nell’esecuzione di un concordato in continuità, dopo l’omologazione, siano prededucibili «in funzione» della procedura, fuori dai finanziamenti che la legge prevede tassativamente. Per il finanziatore il messaggio è netto: la nuova finanza post-omologa deve essere prevista nel piano (art. 101, comma 1, CCII).

L’abusiva concessione di credito: dalla responsabilità alla nullità, e ritorno

Tradizionalmente l’erogazione abusiva comporta solo responsabilità: le regole di condotta non incidono sulla validità del contratto (Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724). Nel 2026 il quadro si è mosso.

Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo, ha confermato l’esclusione dal passivo di due finanziamenti chirografari assistiti da garanzia pubblica (25.000 e 35.000 euro), erogati nel 2020 a una società già insolvente; il secondo serviva ad assorbire lo scoperto di conto corrente presso la stessa banca. La Corte ha ravvisato un concorso nella bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.), oggi art. 323, comma 1, lett. d), CCII): un «reato-contratto» che rende il finanziamento nullo ex art. 1418 c.c. e le somme irripetibili ex art. 2035 c.c.[§4]

L’11 giugno 2026 la Prima Sezione ha poi delimitato il principio. Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino, ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale di Como che aveva escluso dal passivo, per nullità, un mutuo chirografario di oltre 800.000 euro assistito al novanta per cento dal Fondo centrale di garanzia: la violazione delle regole di sana e prudente gestione (art. 5 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)) può fondare la responsabilità del finanziatore per l’aggravamento del dissesto, ma non determina di per sé la nullità, che richiede l’accertamento incidentale di un reato-contratto: concorso della banca quale extraneus, elemento soggettivo e nesso causale.[§5]

Alla stessa conclusione è giunta, con ordinanza, Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19299, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino, che richiama espressamente Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134. Trib. Napoli, decreto depositato il 15 luglio 2025, n. 2653, aveva dichiarato nulli, per illiceità della causa (artt. 1343 e 1418, comma 2, c.c.), un mutuo fondiario e due mutui chirografari, desumendo la consapevolezza dell’insolvenza dalla contrazione dell’indebitamento bancario e dalla mancata acquisizione del certificato dei carichi pendenti tributari. La Corte ha cassato con rinvio: la violazione delle regole prudenziali comporta responsabilità, non nullità, salvo reato-contratto accertato incidentalmente (qui bancarotta semplice, artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 2, l. fall., con concorso del funzionario come extraneus) o comportamento predatorio. Ha cassato anche la compensazione con il controcredito della curatela, ammessa senza indicarne esistenza e ammontare; ha dichiarato inammissibile la censura sugli indizi di consapevolezza dell’insolvenza, apprezzamento di fatto del giudice di merito.

In senso inverso opera Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302, Pres. Terrusi, Rel. Crolla, che ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale di Napoli con cui erano stati ammessi al passivo cinque finanziamenti garantiti, perché il giudice di merito aveva rinunciato a ogni accertamento incidentale della bancarotta: la nullità non si presume, ma non può nemmeno essere esclusa senza verificarla.

A valle, Trib. Nola, Sez. II, 20 luglio 2026, n. 119, in sede di opposizione ex art. 206 CCII, ha ammesso in chirografo, al netto di quanto già incassato con l’escussione della garanzia statale, il credito di una banca derivante da un finanziamento chirografario assistito dal Fondo di garanzia (art. 2, comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662): escluse sia una condotta penalmente rilevante del funzionario sia una condotta predatoria dell’intermediario, la violazione delle regole prudenziali può avere rilievo risarcitorio ma non comporta, di per sé, la nullità del mutuo, e il carattere «solutorio» del finanziamento non ne elimina la causa lecita.[§6]

Principio di diritto
La violazione delle regole di sana e prudente gestione (art. 5 TUB) nella concessione di credito a un’impresa insolvente può fondare la responsabilità del finanziatore per l’aggravamento del dissesto, ma non determina per ciò solo la nullità del finanziamento ex art. 1418 c.c. La nullità presuppone l’accertamento incidentale di un reato-contratto (concorso della banca quale extraneus, elemento soggettivo e nesso causale) o di un comportamento predatorio del finanziatore.
Sintesi ricavata da Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19299, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino, conforme a Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino. Se la nullità è accertata, le somme erogate sono irripetibili ex art. 2035 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo).

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. Un., Pres. Amendola, Rel. Ferro31 dicembre 202142093Credito del professionista prededucibile se la prestazione è funzionale ex ante e il concordato è ammesso (art. 163 l. fall.)Ricorso rigettato
Cass. civ., Sez. Un.19 dicembre 200726724Violazione di regole di condotta: responsabilità, non nullità, salvo diversa previsione di leggePrincipio di diritto
Cass. civ., Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. Vella18 aprile 202510307Crediti sorti nell’esecuzione del concordato in continuità dopo l’omologazione non prededucibili «in funzione»Ricorso rigettato
Trib. Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, Giud. Mirabelli17 aprile 2025 (R.G. 5156/2025)—Criteri di vaglio ex art. 22 CCII: risanamento, continuità, miglior soddisfazione dei creditoriDecreto istruttorio
Cass. civ., Sez. I, Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo25 marzo 20267134Finanziamento a impresa insolvente: reato-contratto (concorso in bancarotta semplice), nullità e irripetibilitàRicorso rigettato; credito escluso
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, Giud. De Simone2 maggio 2026 (R.G. 5026/2025)—Art. 22, comma 1, lett. a), CCII riferito ai finanziamenti in senso proprio (denaro o garanzie); escluso il credito revolving di fornituraIstanza rigettata
Cass. civ., Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino11 giugno 202619276Violazione dell’art. 5 TUB: responsabilità, non nullità; serve un reato-contratto accertato in concretoCassazione con rinvio
Cass. civ., Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino11 giugno 202619299Violazione delle regole prudenziali: responsabilità, non nullità, salvo reato-contratto o condotta predatoria accertati; compensazione senza prova del controcredito non ammessaCassazione con rinvio
Cass. civ., Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. Crolla11 giugno 202619302Il giudice di merito deve accertare incidentalmente il reato-contratto e non può rinunciarviRicorso del fallimento accolto; cassazione con rinvio
Trib. Nola, Sez. II20 luglio 2026119Senza condotta penalmente rilevante né predatoria, rilievo solo risarcitorio; il carattere solutorio non elide la causa lecitaOpposizione accolta; credito in chirografo

§5 — PROFILI OPERATIVI

Per l’impresa che chiede nuova finanza

Il tempo si guadagna prima del deposito: un’istanza completa (piano di cassa, contratti e ordini acquisiti, confronto tra scenari con e senza finanziamento) lascia meno spazio a richieste di integrazione, che consumano la cassa. Le garanzie sono il punto più sensibile, perché ogni ipoteca concessa oggi sottrae valore ai creditori concorsuali: conviene proporzionarle all’importo erogato, preferire la cessione di crediti alla garanzia immobiliare e documentare il rifiuto della banca a erogare senza garanzia.

Per il finanziatore

Lo standard di diligenza è quello dell’operatore qualificato: gli Orientamenti EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti richiedono una valutazione del merito creditizio su piano economico, finanziario e patrimoniale, flussi di cassa e garanzie, con peso decisivo per i dati prospettici.[§7] I casi decisi nel 2026 indicano i segnali d’allarme: erogazioni che servono ad assorbire un’esposizione chirografaria della stessa banca, convertendola in credito assistito da garanzia pubblica, e istruttorie che ignorano debiti tributari, inattività, contrazione dell’indebitamento bancario o perdita dell’unico committente: l’apprezzamento di questi indizi spetta al giudice di merito e, se motivato, non è riesaminabile in Cassazione. Le decisioni del 2026 qui esaminate riguardano in gran parte finanziamenti con garanzia pubblica: questa non è uno scudo contro il rischio di nullità.

Per il socio che finanzia

Per il socio finanziatore l’ottanta per cento del finanziamento è prededucibile (art. 102, comma 1, CCII); il residuo resta postergato ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. L’investitore che entra nel capitale in esecuzione del concordato beneficia invece della prededuzione integrale (art. 102, comma 2, CCII): la distinzione conta nella strutturazione dell’operazione.

Posso erogare nuova finanza all’impresa in crisi?
Flowchart decisionale per il finanziatore
Passo 1 di 4
L’impresa ha avviato uno strumento di regolazione (composizione negoziata, concordato anche con riserva) o il finanziamento è previsto nel piano omologato?
SìVerifica l’autorizzazione.
NoNessuna prededuzione: eroga solo se la valutazione prospettica del merito creditizio dà fondate prospettive di rimborso.
▼
Passo 2 di 4
Esiste l’autorizzazione del tribunale (art. 22 o art. 99 CCII) o la previsione espressa nel piano (art. 101 CCII)?
SìVerifica i dati.
NoChiedi che l’autorizzazione preceda l’erogazione.
▼
Passo 3 di 4
Il piano e le informazioni ricevute sono veritieri e completi?
SìVerifica la funzione.
NoSe i dati falsi o la frode ti sono noti, niente prededuzione (art. 99, comma 6, e art. 101, comma 2, CCII).
▼
Passo 4 di 4
L’erogazione serve alla continuità e non a consolidare un tuo credito pregresso?
SìEroga, documenta l’istruttoria e fai accertare il rango.
NoRischio di responsabilità e, se è accertato un reato-contratto, di nullità e irripetibilità (art. 1418 e art. 2035 c.c.).
Schema aggiornato al 12 ottobre 2026

§6 — BOX OPERATIVO: CONSIGLI OPERATIVI

  • Autorizzazione prima dell’erogazione. La prededuzione «di fatto» non esiste: chiedere il provvedimento, o verificare la previsione nel piano omologato, prima di erogare.
  • Istanza documentata. Allegare piano di cassa settimanale, ordini acquisiti, destinazione analitica delle somme e confronto tra gli scenari; evitare richieste generiche «per esigenze di cassa».
  • Garanzie proporzionate. Preferire la cessione di crediti all’ipoteca e conservare la prova del rifiuto della banca a finanziare senza garanzia.
  • Linee di credito prima del deposito. Mappare linee autoliquidanti e clausole di revoca; valutare la riattivazione delle linee sospese ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII.
  • Fornitori non equiparati ai finanziatori. Non contare sulla prededuzione per le dilazioni di pagamento; per i fornitori essenziali valutare l’art. 100 CCII.
  • Istruttoria prospettica del finanziatore. Documentare il merito creditizio con dati prospettici, debiti tributari, andamento del committente e prospettive di risanamento (Orientamenti EBA).
  • Niente consolidamento del proprio credito. Evitare finanziamenti che convertono un’esposizione chirografaria in credito garantito pubblicamente.
  • Rango da far accertare. Conservare il decreto di autorizzazione e, nella liquidazione giudiziale, insinuare il credito chiedendo l’accertamento della prededuzione.

§7 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prededuzione non è un privilegio concesso ai finanziatori: è lo strumento con cui il sistema chiede loro di assumere un rischio che altrimenti nessuno assumerebbe, a beneficio dell’impresa, dei lavoratori e dei creditori. Per questo il legislatore, con il Correttivo ter, ha allargato le forme della nuova finanza e rafforzato il ruolo dell’autorizzazione del tribunale, vera garanzia di chi finanzia e filtro a protezione dei creditori.

La giurisprudenza del 2026 completa il quadro dal lato opposto. Chi eroga senza autorizzazione e senza valutazione prospettica del merito creditizio non solo non ottiene il rango, ma si espone a responsabilità e, nei casi di reato-contratto, a nullità e irripetibilità. Il punto di equilibrio è l’accertamento in concreto: né presunzioni di nullità per ogni finanziamento a un’impresa fragile, né tutela automatica per l’erogazione garantita dallo Stato.

Per l’imprenditore in buona fede la conseguenza è incoraggiante: se il piano è credibile, le informazioni sono complete e il tribunale ha autorizzato, la nuova finanza è reperibile e protetta. L’istanza va preparata quando l’impresa ha ancora ordini, personale e rapporti commerciali, non quando la cassa è esaurita.


Note

[§1] Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto la modifica dell’art. 99 CCII (art. 23, comma 6), dell’art. 101 CCII (art. 23, comma 8) e dell’art. 102, comma 2, CCII (art. 23, comma 9); l’art. 6 CCII è stato modificato dall’art. 3 dello stesso decreto.

[§2] Dal testo del provvedimento: l’istanza, proposta nella composizione negoziata di gruppo, riguardava la fornitura di cucine componibili destinate alla rivendita; v. anche Osservatorio Unijuris 2.0, scheda del 20 maggio 2026.

[§3] T. Nigro, Giudici divisi sui «finanziamenti in qualsiasi forma» nella composizione negoziata, Eutekne.info, 21 luglio 2026.

[§4] F. Voci, Nullità del finanziamento concesso abusivamente all’impresa in stato di decozione e irripetibilità delle somme, dirittodellacrisi.it, 8 giugno 2026; v. anche S. Ambrosini, La nullità del finanziamento all’impresa decotta: dalla cassazione un «avviso ai naviganti», Ristrutturazioniaziendali.it, 12 maggio 2026, e F. Cesare, IUS Crisi d’impresa, 22 aprile 2026, richiamati da Voci.

[§5] V. Rocca, Abusiva concessione di credito e sanzione dell’inefficacia del mutuo, dirittobancario.it, 15 giugno 2026; sulla vicenda decisa da Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302, v. dirittobancario.it, 18 giugno 2026.

[§6] Concessione abusiva del credito: esclusa la condotta reato della banca, mutuo valido e credito ammesso, Iusletter, 29 luglio 2026, fonte da cui sono tratti gli estremi del provvedimento (Pres. e Rel. non indicati; testo integrale non esaminato).

[§7] Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, ABE/GL/2020/06 del 29 maggio 2020, applicabili dal 30 giugno 2021; sul loro valore di standard di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. v. Voci, cit.

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