Cassazione: chiedere di essere cliente professionale non è confessione

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La banca deve verificare i requisiti a ogni acquisto e vigilarne la permanenza: senza questa prova anche l’investitore «professionale» va informato

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE — ORDINANZA N. 26039 PUBBLICATA IL 01/10/2026, DECISA NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2026 — PRES. ENRICO SCODITTI, REL. PAOLO FRAULINI — R.G. N. 25384/2022

§1 — SOMMARIO

Firmare il modulo con cui si chiede alla banca di essere trattati come «cliente professionale» – la categoria di investitori che la normativa considera esperti e ai quali riserva tutele attenuate – non equivale ad ammettere, una volta per tutte, di esserlo davvero. Lo ha stabilito Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 1° ottobre 2026, n. 26039, Pres. Scoditti, Rel. Fraulini, provvedimento adottato in camera di consiglio (adunanza non pubblica), che accoglie il ricorso di un risparmiatore soccombente in entrambi i gradi di merito.

I giudici milanesi avevano negato il risarcimento dei danni derivati da investimenti eseguiti senza alcuna informazione, attribuendo alla richiesta di classificazione sottoscritta dal cliente nel dicembre 2013 valore di confessione – ossia di ammissione di un fatto sfavorevole, che fa piena prova contro chi la rende – e ritenendo perciò l’intermediario (la banca che prestava i servizi di investimento) legittimato a tacere su natura e rischi delle operazioni. L’ordinanza smentisce entrambe le conclusioni con due principi:

  • la richiesta di essere considerato cliente professionale esprime un giudizio personale, non l’affermazione di un fatto obiettivo, e pertanto non costituisce confessione ai sensi dell’art. 2730 c.c.;
  • la banca che riceve ordini da un cliente professionale «su richiesta» deve accertare, al momento di ciascun acquisto, che i requisiti esistenti all’epoca della classificazione siano ancora presenti, e vigilare sulla loro permanenza per tutta la durata dell’investimento, intervenendo subito quando abbia consapevolezza che siano venuti meno.

Ne esce un messaggio netto: l’etichetta di «professionale» non è un lasciapassare. Spetta alla banca dimostrare di aver valutato correttamente competenza, esperienza e conoscenze del cliente; in mancanza, anche l’investitore classificato come professionale conserva il diritto di essere informato sull’adeguatezza delle operazioni, cioè sulla loro coerenza con il proprio profilo. La causa torna ora alla Corte d’appello di Milano per il giudizio di rinvio, ossia per un nuovo esame nel rispetto dei principi affermati.

§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO

A conclusione della motivazione, Cass. civ., Sez. I, 1° ottobre 2026, n. 26039 (ordinanza), Pres. Scoditti, Rel. Fraulini formula due principi di diritto: le regole giuridiche alle quali il giudice del rinvio dovrà uniformarsi, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Il primo riguarda la natura giuridica della richiesta di classificazione:

«In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2730 cod. civ.»

Il secondo principio delinea i doveri dell’intermediario nel corso del rapporto:

«In tema di intermediazione finanziaria, sull’intermediario finanziario che riceve ordini di investimento da parte di un cliente professionale privato su richiesta, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, grava l’onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento, avendo l’obbligo di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell’attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata.»

Il passaggio motivazionale che regge l’intera decisione è quello in cui l’ordinanza afferma che è l’intermediario a dover «fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali».

Ne consegue che, «in difetto di tale prova liberatoria» – la prova, cioè, che libera la banca da responsabilità – «anche il cliente privato professionale gode delle garanzie di informazione sull’adeguatezza dell’investimento prospettato rispetto al suo profilo di rischio, per quanto “elevato” esso sia».

Due affermazioni complementari: la prima sottrae alla firma del cliente l’efficacia di prova legale attribuitale dai giudici di merito; la seconda trasforma la classificazione da evento istantaneo in condizione da verificare nel tempo.

Il principio di diritto in sintesi

Cass. civ., Sez. I, 1° ottobre 2026, n. 26039

1

La richiesta non è una confessione

Chiedere di essere classificato cliente professionale esprime un giudizio personale, non un fatto obiettivo: non ha l’efficacia di piena prova della confessione prevista dall’art. 2730 c.c.

2

La banca verifica e vigila

Prima di ogni acquisto la banca deve accertare che i requisiti esistenti alla classificazione permangano, vigilare per tutta la durata dell’investimento e intervenire subito se le condizioni mutano.

Senza la prova di una corretta valutazione da parte della banca, anche il cliente professionale conserva le tutele informative sull’adeguatezza degli investimenti.

Pres. Enrico Scoditti — Rel. Paolo Fraulini

§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO

La classificazione della clientela

La disciplina europea dei servizi di investimento, nota come MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), è oggi contenuta nella Dir. 2014/65/UE (MiFID II), che ha sostituito la Dir. 2004/39/CE (MiFID I), applicabile all’epoca dei fatti. Essa impone agli intermediari di collocare ogni cliente in una di tre categorie – cliente al dettaglio, cliente professionale, controparte qualificata – da cui dipende il livello di protezione.

Il cliente al dettaglio gode della tutela più intensa: deve ricevere informazioni complete su prodotti e rischi, e l’intermediario deve verificare che ogni operazione sia adeguata – cioè coerente con obiettivi, situazione finanziaria, esperienza e conoscenze del cliente – o, a seconda del servizio, almeno appropriata, cioè comprensibile alla luce della sua esperienza. Il cliente professionale è invece ritenuto capace di decidere consapevolmente e gode di protezioni attenuate.

Il cliente professionale su richiesta

La normativa distingue i clienti professionali «di diritto» – banche, imprese di investimento, assicurazioni, grandi imprese e altri soggetti individuati dalla legge – dai clienti professionali «su richiesta»: soggetti, anche persone fisiche, che chiedono di essere trattati come professionali rinunciando a parte delle tutele.

Per questi ultimi l’Allegato 3 al Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, applicabile ratione temporis (in ragione dell’epoca dei fatti), prevedeva una disciplina oggi riprodotta dall’Allegato 3 al Reg. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307:

  • una valutazione adeguata di competenza, esperienza e conoscenze del cliente, tale da far ragionevolmente ritenere che sia in grado di decidere consapevolmente e di comprendere i rischi che assume;
  • il possesso di almeno due di tre requisiti: operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10 al trimestre nei quattro trimestri precedenti; portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro; esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore finanziario, in una posizione che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;
  • una procedura scritta, che comprende la richiesta del cliente, l’avvertimento dell’intermediario sulle protezioni che si perdono e la dichiarazione del cliente, in un documento separato dal contratto, di essere consapevole delle conseguenze;
  • l’adozione, prima di accettare la richiesta, di tutte le misure ragionevoli per accertare i requisiti, e l’obbligo di provvedimenti appropriati se il cliente non soddisfa più le condizioni richieste.

La confessione e le dichiarazioni di giudizio

Secondo l’art. 2730 c.c., la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Quella resa fuori dal processo alla controparte (confessione stragiudiziale) ha la stessa efficacia di quella giudiziale (art. 2735, comma 1, c.c.), che forma piena prova contro chi l’ha fatta (art. 2733, comma 2, c.c.): il giudice non può valutarla liberamente e la revoca è ammessa solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).

Proprio per la gravità di questi effetti, la confessione può riguardare soltanto fatti oggettivamente verificabili e presuppone la consapevolezza e la volontà di ammetterli. Ne restano fuori valutazioni, opinioni e giudizi su se stessi, che il giudice può soltanto apprezzare liberamente insieme alle altre prove, secondo il prudente apprezzamento previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.c.

L’onere della prova nei servizi di investimento

Completa il quadro l’art. 23, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nella prestazione dei servizi di investimento, spetta all’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La regola si salda con i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza e di costante informazione del cliente posti dall’art. 21, comma 1, lett. a) e b), TUF.

Il quadro vigente e la riforma in arrivo

I principi enunciati restano pienamente attuali: per i clienti privati, l’Allegato 3 al Reg. Consob n. 20307/2018 riproduce gli stessi criteri e la stessa procedura, in attuazione dell’Allegato II, Sezione II, Dir. 2014/65/UE, e il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 si è limitato a ricollocare il fondamento del potere regolamentare della Consob dall’art. 6, comma 2-quinquies, TUF all’art. 6, comma 2-quater, lett. d-bis) e d-ter), TUF, con formulazione corrispondente.

Va invece segnalato espressamente che la disciplina è in fase di riforma. La proposta di direttiva COM(2023) 279 final (Retail Investment Strategy), oggetto di accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio il 18 dicembre 2025, ridisegna i requisiti del cliente professionale su richiesta, ferma la regola dei due su tre:

  • soglia di portafoglio ridotta a 250.000 euro, calcolata in media sugli ultimi tre anni;
  • requisito di frequenza reso meno stringente (ad esempio, 15 operazioni significative negli ultimi tre anni oppure 30 operazioni nell’ultimo anno, a fronte delle attuali 10 a trimestre);
  • in alternativa all’esperienza lavorativa, una formazione certificata che dimostri la capacità di valutare i rischi, non cumulabile con il requisito patrimoniale.

Alla data di elaborazione il testo non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; dalla pubblicazione decorreranno 24 mesi per il recepimento.


§4 — DESCRIZIONE DEL CASO

La vicenda trae origine da tre contratti-quadro di deposito titoli, i contratti generali che regolano la custodia e l’amministrazione degli strumenti finanziari del cliente e nell’ambito dei quali si impartiscono i singoli ordini. Sul conto operava anche il padre del titolare, come delegato.

Il 19 dicembre 2013 l’investitore sottoscrisse la richiesta di essere classificato come cliente professionale, dichiarando di aver effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 15-20 a trimestre nei quattro trimestri precedenti; un’analoga richiesta risultava sottoscritta dal delegato. Seguirono gli investimenti contestati, dai quali – secondo il cliente – erano derivati danni.

L’investitore convenne la banca in giudizio per il risarcimento dei danni da violazione degli obblighi informativi e di verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza previsti dal D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dal Reg. Consob n. 16190/2007. Il Tribunale di Milano (Trib. Milano, sentenza di primo grado, estremi non indicati nel provvedimento) respinse la domanda, ritenendo infondate le contestazioni sull’omessa informazione perché l’attore aveva chiesto, al pari del delegato, di essere classificato come professionale prima di effettuare gli investimenti.

La Corte d’appello di Milano (App. Milano, sentenza pubblicata il 20 luglio 2022, n. oscurato nella copia pubblicata) confermò la decisione, osservando che:

  • era stato lo stesso investitore a chiedere la classificazione come professionale, attestando la frequenza delle proprie operazioni;
  • la dichiarazione non poteva essere smentita dalla documentazione della banca, benché da essa non risultassero operazioni in uno dei trimestri di riferimento, potendo presumersi – cioè dedursi da un fatto noto – che il cliente avesse operato in quel periodo con un altro intermediario;
  • l’investitore non aveva offerto elementi idonei a privare di efficacia quella che veniva qualificata come una «dichiarazione confessoria».

Il cliente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del Reg. Consob n. 16190/2007 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), cioè di una circostanza storica discussa tra le parti e idonea a orientare diversamente la decisione. Il ricorrente ha evidenziato, in particolare, che:

  • la documentazione prodotta dalla stessa banca dimostrava che, al momento della richiesta, il requisito dichiarato non era soddisfatto, non avendo né lui né il delegato compiuto nel trimestre precedente alcuna operazione significativa;
  • il questionario di profilatura – il modulo con cui la banca raccoglie informazioni su conoscenze, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi del cliente – indicava un profilo di rischio «alto», ma era contraddetto da moduli quasi coevi con un’esperienza dichiarata di gran lunga inferiore;
  • egli non aveva alcuna esperienza specifica nella negoziazione di prodotti simili a quelli per cui è causa e doveva essere trattato come cliente al dettaglio, con tutti gli obblighi informativi rimasti inadempiuti.

La banca ha resistito con controricorso – l’atto difensivo della parte intimata nel giudizio di cassazione – eccependo anche la genericità della domanda e la formazione di un giudicato interno, cioè di una statuizione divenuta incontestabile, per presunta rinuncia alla domanda originaria. Dopo il deposito di memorie, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.


§5 — PRINCIPIO GIURIDICO APPLICATO E MOTIVAZIONE

La questione preliminare e la ratio decidendi

In via preliminare, l’ordinanza dichiara inammissibile, per difetto di specificità, l’eccezione della banca sulla genericità della domanda e sul preteso giudicato interno: la domanda riguardava anche i danni derivati dalla qualifica professionale e il cliente aveva specificamente censurato la ratio decidendi – la ragione giuridica portante della decisione – fondata sulla confessione stragiudiziale.

Nel merito, Cass. civ., Sez. I, 1° ottobre 2026, n. 26039 (ordinanza), Pres. Scoditti, Rel. Fraulini scompone il ragionamento della sentenza d’appello in due affermazioni: la natura di cliente professionale era stata «confessata» dall’investitore e dal padre-delegato, che si erano definiti esperti e avevano chiesto la qualifica; tale qualificazione legittimava la banca a omettere ogni informazione su natura e adeguatezza degli investimenti. Entrambe le affermazioni sono giudicate errate.

Il primo errore: la richiesta non è una confessione

Sul primo punto l’ordinanza ribadisce un orientamento consolidato della Prima Sezione: la dichiarazione con cui il cliente attesta la propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e della sua inadeguatezza rispetto al proprio profilo non è una confessione, perché formula un giudizio e non afferma la verità di un fatto obiettivo.

Tra i precedenti richiamati figurano Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2019, n. 28175, Pres. Bisogni, Rel. Federico, che ha escluso la natura confessoria di una dichiarazione standard priva di elementi individualizzanti, non sorretta dalla volontà di ammettere un fatto sfavorevole; Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2020, n. 18122 (ordinanza), Pres. Genovese, Rel. Amatore, che ha riferito il principio alla dichiarazione resa su modulo predisposto dall’intermediario.

L’ordinanza estende il principio alla richiesta di classificazione: al pari delle dichiarazioni rese in sede di profilatura, anche quella con cui il cliente si reputa un investitore altamente predisposto al rischio, e perciò inquadrabile tra i professionali, è «pur sempre espressione di un convincimento, cioè di un giudizio personale, sebbene foriero di conseguenze giuridiche».

Una dichiarazione di valore, dunque, non assimilabile ai «fatti» oggettivamente verificabili, i soli cui può attribuirsi l’effetto confessorio, come precisato da Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2024, n. 16669.

Il secondo errore: la qualifica non esonera la banca

Sul secondo punto, l’ordinanza impone di leggere l’Allegato 3 al Reg. Consob n. 16190/2007 «nella sua interezza». Prima ancora di elencare i tre requisiti, la norma enuncia criteri generali:

  • i clienti che ne facciano espressa richiesta possono essere trattati come professionali «purché siano rispettati i criteri e le procedure» previsti;
  • non è consentito presumere che possiedano conoscenze ed esperienze comparabili a quelle dei professionali di diritto;
  • la disapplicazione delle regole di condotta è ammessa solo dopo «una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente».

Da qui la conclusione: è l’intermediario a dover provare di avere correttamente disapplicato le regole dettate per i clienti non professionali e, in difetto di tale prova, anche il cliente professionale privato conserva le garanzie di informazione sull’adeguatezza dell’investimento. Errata, dunque, la tesi dei giudici di merito secondo cui la sola richiesta di classificazione rendeva infondate le contestazioni sull’omessa informazione.

La verifica continuativa dei requisiti

L’ordinanza valorizza poi le due affermazioni conclusive dell’Allegato 3 al Reg. Consob n. 16190/2007: prima di accettare richieste di rinuncia alle protezioni devono essere adottate «tutte le misure ragionevoli» per accertare i requisiti; gli intermediari, tenuti ad adottare per iscritto misure interne di classificazione, devono assumere «provvedimenti appropriati» se constatano che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie. Ne derivano due precisi doveri:

  • accertare, prima di esporre il cliente al rischio «totale», che egli soddisfi in quel preciso momento le condizioni esistenti al momento della «primigenia valutazione»;
  • vigilare affinché tali condizioni persistano per tutta la durata dell’investimento, prendendo immediatamente gli opportuni provvedimenti «allorquando sospetti» che siano mutate.

Di tutto ciò la sentenza impugnata appariva «del tutto dimentica»: concentrata sui soli parametri oggettivi della qualifica, ne aveva affidato la prova a un’affermazione giudicata «del tutto apodittica» – l’ipotesi che il cliente «ben potrebbe aver effettuato gli investimenti in quel trimestre con altro intermediario» – ricavandone la legittimità del completo disinteresse della banca per gli investimenti ordinati.

Ne è derivata una falsa applicazione del Reg. Consob n. 16190/2007, cioè un’erronea riconduzione del caso concreto alla norma.

Tabella riepilogativa

I doveri della banca verso il cliente professionale su richiesta

FaseDovere dell’intermediarioFondamento
Prima di accettare la richiestaValutazione adeguata di competenza, esperienza e conoscenze; tutte le misure ragionevoli per accertare almeno due dei tre requisitiAllegato 3, Sez. II, Reg. Consob n. 16190/2007 (oggi Reg. Consob n. 20307/2018)
Procedura di classificazioneRichiesta scritta del cliente, avvertimento scritto sulle tutele perse, dichiarazione separata di consapevolezza, misure interne scritteAllegato 3, Sez. II, Reg. Consob n. 16190/2007
A ogni acquistoAccertare che permangano le condizioni esistenti al momento della classificazionePrincipio di diritto n. 2.2 dell’ordinanza in commento
Durante l’investimentoVigilare sulla persistenza dei requisiti e intervenire subito se mutano, fino al possibile venir meno della qualificaAllegato 3, Sez. II, Reg. Consob n. 16190/2007; principio di diritto n. 2.2
In giudizioProvare di aver correttamente disapplicato le regole per i clienti non professionali; in mancanza, restano le tutele informativeart. 23, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF); motivazione dell’ordinanza

Ricostruzione secondo Cass. civ., Sez. I, 1° ottobre 2026, n. 26039 (ordinanza), Pres. Scoditti, Rel. Fraulini.

L’esito

Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


§6 — UN COMMENTO

Un argine alle classificazioni di comodo

Il provvedimento va accolto con favore perché colpisce una prassi tutt’altro che marginale: la sottoscrizione, spesso su moduli prestampati predisposti dalla banca, di richieste di classificazione come professionale da parte di risparmiatori privi di reale esperienza.

Attribuire a quella firma valore confessorio significherebbe trasformare una formalità in una rinuncia definitiva alle tutele, rovesciando sull’investitore un onere probatorio che l’art. 23, comma 6, TUF pone a carico dell’intermediario.

L’ordinanza ristabilisce la corretta sequenza: la qualifica non nasce dalla firma del cliente, ma da una valutazione dell’intermediario, che ne risponde. La richiesta sottoscritta è il punto di partenza della procedura, non il suo approdo.

Il dato numerico non salva la banca

Si potrebbe obiettare che la richiesta conteneva un elemento in apparenza fattuale – la frequenza di 15-20 operazioni a trimestre – e che almeno quel dato fosse suscettibile di confessione. L’obiezione non convince, per tre ragioni:

  • l’Allegato 3 al Reg. Consob n. 16190/2007 non si riferisce a qualsiasi operazione, ma a operazioni «di dimensioni significative», e la significatività è essa stessa un giudizio di valore;
  • il dato era funzionale al riconoscimento di una qualifica, cioè a un esito valutativo che la normativa riserva all’intermediario, tenuto ad adottare tutte le misure ragionevoli per verificarlo;
  • la confessione presuppone la volontà di ammettere un fatto sfavorevole, difficilmente ravvisabile in un modulo compilato proprio allo scopo di accedere a un’operatività più ampia.

Soprattutto, i dati per smentire la dichiarazione erano nella disponibilità della banca, che custodiva i titoli e registrava gli ordini: l’ipotesi di un’operatività «con altro intermediario», giustamente censurata come apodittica, difficilmente poteva assurgere a presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2729, comma 1, c.c., e avrebbe semmai dovuto indurre la banca a chiedere riscontri documentali, non ad appagarsi della firma.

Le ricadute pratiche per i risparmiatori

La pronuncia offre indicazioni operative preziose a chi si sia visto attribuire la qualifica professionale:

  • la richiesta sottoscritta non preclude l’azione risarcitoria per violazione degli obblighi informativi e di verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza;
  • spetta alla banca dimostrare di aver valutato adeguatamente competenza, esperienza e conoscenze e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per accertare i requisiti;
  • contano i documenti già in possesso dell’intermediario – estratti conto titoli, registrazioni degli ordini, questionari di profilatura – specie se smentiscono la dichiarazione del cliente o sono tra loro incoerenti;
  • una classificazione legittima all’origine non copre automaticamente gli investimenti successivi: la permanenza dei requisiti va verificata a ogni acquisto e sorvegliata nel tempo.

Merita attenzione anche una sfumatura testuale: in motivazione l’obbligo di intervenire sorge quando la banca «sospetti» che le condizioni siano mutate, nel principio di diritto quando ne «abbia consapevolezza». La lettura più coerente con la funzione di tutela valorizza il sospetto ragionevole: la banca dispone in tempo reale dei dati sull’operatività del cliente, e chi non vede ciò che risulta dai propri archivi difficilmente potrà invocare la propria inconsapevolezza.

Il precedente dell’operatore qualificato

È prevedibile che gli intermediari invochino l’orientamento sull’«operatore qualificato» del previgente art. 31, comma 2, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522.

Secondo tale orientamento, la dichiarazione scritta del legale rappresentante di una società sul possesso, da parte di questa, di specifica competenza ed esperienza esonerava la banca da ulteriori verifiche, ponendo a carico dell’investitore la prova che essa conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza dei requisiti (così Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2018, n. 8343 (ordinanza), Pres. Genovese, Rel. Nazzicone).

Si tratta, però, di una disciplina diversa e superata: riguardava le persone giuridiche – per le persone fisiche lo stesso art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998 esigeva la prova di specifici requisiti di professionalità – e precedeva la Dir. 2004/39/CE (MiFID I), che all’autocertificazione ha sostituito una valutazione sostanziale dell’intermediario. Per il cliente professionale su richiesta, conferma l’ordinanza, la verifica è un obbligo, non una facoltà.

Uno sguardo al futuro

La portata del principio è destinata a crescere: la proposta di direttiva COM(2023) 279 final, abbassando la soglia patrimoniale e introducendo criteri alternativi, amplierà la platea dei risparmiatori che potranno chiedere – o essere indotti a chiedere – il passaggio alla categoria professionale. Il rigore con cui l’ordinanza presidia la verifica, iniziale e continuativa, dei requisiti diventa allora una garanzia essenziale contro l’uso della riclassificazione per collocare prodotti complessi senza le cautele dovute.

Il messaggio va oltre il caso deciso: la tutela dell’investitore non si dismette con una firma. Le protezioni possono essere ridotte solo all’esito di un accertamento serio, documentato e periodicamente rinnovato, del quale la banca porta per intero la responsabilità e, davanti al giudice, l’onere della prova.


NOTA BIBLIOGRAFICA

  • Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2009, n. 12138, Pres. Vitrone, Rel. Schirò — ha escluso la natura confessoria della dichiarazione di «operatore qualificato» resa dal legale rappresentante di una società, in quanto formulazione di un giudizio e non attestazione di un fatto obiettivo, riconoscendole valore di argomento di prova liberamente valutabile dal giudice.
  • Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2012, n. 6142 — la dichiarazione del cliente di essere consapevole della rischiosità dell’investimento, resa su modulo predisposto dalla banca, non costituisce confessione, perché rivolta alla formulazione di un giudizio, e non esonera l’intermediario dalla prova dell’adempimento degli obblighi informativi.
  • Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 2016, n. 9892, Rel. Valitutti — la dichiarazione di consapevolezza del rischio sottoscritta su modulo bancario non ha valore confessorio e può provare l’adempimento degli obblighi informativi solo se corredata dall’indicazione specifica delle caratteristiche del titolo in rapporto al profilo dell’investitore.
  • Cass. civ., 27 giugno 2023, n. 18293 (ordinanza) — la generica propensione al rischio dell’investitore non basta a superare la presunzione di nesso causale tra l’inadempimento degli obblighi informativi e il danno subito.
  • Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2025, n. 27965 (ordinanza), Pres. Scoditti, Rel. Rolfi — il profilo di rischio elevato dichiarato dal cliente non attenua gli obblighi informativi dell’intermediario, poiché anche l’investitore speculativamente orientato deve poter valutare le proprie scelte alla luce di informazioni complete.
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