Dal divieto di balneazione alla responsabilità di gestori ed enti: reati ambientali riformati nel 2026 e tutele per bagnanti, residenti e operatori turistici
§1 — SOMMARIO
Un cartello rosso sulla spiaggia, un’ordinanza del Sindaco, il bagno vietato in piena stagione. La scena si è ripetuta anche nell’estate 2026: a Napoli, per esempio, il divieto temporaneo è stato disposto con ordinanza del 24 giugno, due giorni dopo un campione sfavorevole prelevato dall’agenzia regionale per l’ambiente (ARPAC) [§1]. Per chi la vive, è spesso un torto subìto: alla salute, alla vacanza, all’attività commerciale. E le domande sono sempre le stesse: chi ha inquinato, chi paga, come si dimostra il danno?
Il punto di partenza è che il divieto di balneazione non è una sentenza. È una misura di tutela sanitaria che scatta quando un campione supera i valori limite microbiologici fissati dal D.M. 30 marzo 2010 e si revoca al primo esito favorevole: non accerta chi abbia causato l’inquinamento, né se qualcuno debba risarcire. I dati dicono che il fenomeno è l’eccezione, perché nel 2026 il 94,9% della costa monitorata (5.926 km su 6.242) è in classe «eccellente» e lo 0,7% (41 km) in classe «scarsa» [§2]; ma, quando il divieto scatta, le conseguenze sono concrete.
Per orientarsi occorre distinguere tre piani. Il primo è amministrativo: chi monitora, classifica, vieta e informa secondo il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116. Il secondo è sanzionatorio: chi risponde, penalmente e nei confronti dell’Unione europea, di scarichi e depuratori fuori norma, terreno su cui il 2026 ha portato novità rilevanti. Il terzo è risarcitorio: chi può chiedere che cosa, a chi e con quali prove, tenendo separato il danno all’ambiente in sé, riservato allo Stato, dal danno che cittadino, ente locale o operatore turistico subiscono nella propria sfera.
L’articolo ricostruisce la catena delle competenze, le responsabilità configurabili e i danni risarcibili alla luce della giurisprudenza più recente, e si chiude con indicazioni operative per bagnanti, residenti e operatori.
§2 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO
Che cosa si intende per acqua di balneazione
Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, che attua la Dir. 2006/7/CE, si applica alle acque superficiali in cui l’autorità prevede che si pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente (art. 1, comma 3, D.Lgs. 116/2008). La stagione va dal 1° maggio al 30 settembre, salvo eccezioni climatiche (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 116/2008), e le Regioni possono ampliarla o ridurla (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 116/2008). È il periodo del monitoraggio, da non confondere con la stagione fissata ai soli fini della sicurezza dall’art. 6, comma 2, D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla L. 18 luglio 2025, n. 105: dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre [§3].
Divieto temporaneo e divieto permanente
È «permanente» il divieto che dura almeno un’intera stagione (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 116/2008): vi si giunge dopo cinque anni consecutivi di classe «scarsa» o prima, se il risanamento non è fattibile o è sproporzionatamente costoso (art. 8, comma 4, lett. b), D.Lgs. 116/2008). Il divieto temporaneo nasce da un campione sfavorevole (art. 2, comma 4, lett. a), D.M. 30 marzo 2010) o da una situazione inattesa che può incidere sulla salute dei bagnanti (artt. 5, lett. b), e 10 D.Lgs. 116/2008).
Inquinamento di breve durata
È «di breve durata» la contaminazione microbiologica di cause identificabili che normalmente non incide sulla qualità delle acque per più di circa 72 ore (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 116/2008). La distinzione pesa sulla responsabilità: la chiusura dovuta a un evento meteorico eccezionale non equivale a uno sversamento colposo.
Come si classifica un’acqua
Le Regioni classificano ogni acqua a fine stagione, sui dati di quattro stagioni, in quattro classi: eccellente, buona, sufficiente, scarsa (artt. 7 e 8 D.Lgs. 116/2008). Per l’Escherichia coli è «scarsa» l’acqua con novantesimo percentile superiore a 500 UFC ogni 100 ml [§4]. Per il divieto basato sul singolo campione, i valori limite in mare sono 500 (Escherichia coli) e 200 (enterococchi intestinali) ogni 100 ml (allegato A al D.M. 30 marzo 2010).
Danno ambientale e danno individuale: due piani
Il danno ambientale in senso stretto è definito dall’art. 300, Parte Sesta, Titolo I, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA); l’azione risarcitoria spetta solo allo Stato (art. 311, comma 1, Parte Sesta, Titolo III, TUA). Resta fermo il diritto dei soggetti danneggiati, nella salute o nei beni, di agire contro il responsabile (art. 313, comma 7, TUA): è su questo secondo piano che si gioca il risarcimento di bagnanti, residenti e operatori.
§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le fonti rilevanti, raggruppate per funzione:
- Qualità delle acque di balneazione: Dir. 2006/7/CE; D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 (in particolare artt. 4, 5, 7, 8, 10 e 15); D.M. 30 marzo 2010 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2010, S.O. n. 97), modificato dal D.M. 19 aprile 2018; le delibere regionali annuali di classificazione, come la D.G.R. Campania n. 42 del 19 febbraio 2026 e la D.G.R. Puglia n. 580 del 12 maggio 2026 [§5].
- Scarichi e depurazione: TUA, Parte Terza, Sezione II, con art. 101 (Titolo III, Capo III), art. 133 (Titolo V, Capo I), art. 135 e art. 137 (Titolo V, Capo II); Dir. 91/271/CEE; Dir. UE 2024/3019 (in vigore dal 1° gennaio 2025, da recepire entro il 31 luglio 2027), inserita nella delega della L. 17 marzo 2026, n. 36.
- Reati: artt. 452-bis, 452-bis.1, 452-ter, 452-quinquiesdecies e 674 c.p.; D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81; art. 25-undecies D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Responsabilità civile: artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2055, 2056, 2059 e 2947 c.c.; artt. 311 e 313 TUA; art. 18, comma 5, L. 8 luglio 1986, n. 349, rimasto in vigore per l’intervento delle associazioni ambientaliste.
- Strumenti processuali e informativi: artt. 696-bis e 700 c.p.c.; artt. 840-bis ss. c.p.c.; art. 30, comma 3, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
§4 — CHI DECIDE, CHI CONTROLLA, CHI RISPONDE
La ripartizione delle competenze
Allo Stato spettano indirizzo, coordinamento e trasmissione dei dati all’Unione europea (art. 3 D.Lgs. 116/2008). Le Regioni individuano le acque e i punti di monitoraggio, programmano il monitoraggio, classificano le acque, informano il pubblico e promuovono la rimozione delle cause dell’inquinamento (art. 4, comma 1, lett. a), c), d), g) e h), D.Lgs. 116/2008). I Comuni delimitano le acque non adibite e quelle permanentemente vietate, vietano la balneazione in caso di situazione inattesa, revocano i divieti e curano segnaletica e avvisi (art. 5, lett. a)-e), D.Lgs. 116/2008). Il monitoraggio è materialmente affidato alle agenzie regionali (ARPA); alla sorveglianza sugli scarichi che possono danneggiare l’ambiente marino e costiero concorre la Guardia costiera (art. 135, comma 2, TUA).
Dal campione sfavorevole alla revoca
Il divieto temporaneo riguarda l’intera acqua di balneazione del punto di monitoraggio e si revoca al primo esito analitico favorevole (art. 2, comma 4, lett. a) e b), D.M. 30 marzo 2010). La procedura è riepilogata nello schema seguente.
Dal campione sfavorevole alla revoca del divieto
Procedura del divieto temporaneo di balneazione, passo per passo
- 1
Campionamento programmato
L’agenzia regionale per l’ambiente (ARPA) preleva e analizza il campione nel punto di monitoraggio.
art. 6, commi 2 e 4, D.Lgs. 116/2008
- 2
Esito sfavorevole
Superato un valore limite in mare (Escherichia coli 500, enterococchi intestinali 200 ogni 100 ml), il laboratorio comunica l’esito.
art. 2, comma 1, D.M. 30 marzo 2010 (allegato A)
- 3
Ordinanza di divieto temporaneo
Il Sindaco vieta la balneazione in tutta l’acqua di pertinenza del punto di monitoraggio.
art. 2, comma 4, lett. a), D.M. 30 marzo 2010; art. 5, lett. b), D.Lgs. 116/2008
- 4
Segnaletica e informazione
Cartelli di divieto con le ragioni; dati pubblicati sul Portale Acque del Ministero della salute.
art. 15, comma 1, lett. e), D.Lgs. 116/2008; D.M. 19 aprile 2018
- 5
Campionamenti aggiuntivi
Controlli nei giorni seguenti, a distanza crescente, per delimitare l’area e individuare le cause.
art. 2, comma 4, lett. a), D.M. 30 marzo 2010
- 6
Revoca del divieto
Al primo esito favorevole che dimostri il ripristino della qualità, il Sindaco revoca l’ordinanza.
art. 2, comma 4, lett. b), D.M. 30 marzo 2010; art. 5, lett. c), D.Lgs. 116/2008
Con classe «scarsa» il divieto diventa misura stabile e, dopo cinque anni consecutivi, permanente: art. 8, comma 4, D.Lgs. 116/2008.
L’ordinanza è controllabile, nei due sensi
L’ordinanza sindacale può essere impugnata davanti al giudice amministrativo sia quando eccede (divieto troppo esteso o mantenuto oltre l’esito favorevole), sia quando manca o è tardiva. Per la domanda di risarcimento della lesione di interessi legittimi vale il termine di decadenza di centoventi giorni (art. 30, comma 3, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Il danno da omessa vigilanza o segnalazione segue invece le regole civili ordinarie.
Informazione pubblica e accesso agli atti
I dati sono diffusi dal Ministero della salute con tecnologia geo-referenziata (art. 14, comma 2, D.Lgs. 116/2008); l’informazione sul posto spetta ai Comuni (art. 15 D.Lgs. 116/2008). Chiunque può chiedere agli enti le informazioni ambientali in loro possesso (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195): referti, verbali di campionamento, profili delle acque, programmi di risanamento.
§5 — LE RESPONSABILITÀ: PENALE, AMMINISTRATIVA E CIVILE
La responsabilità penale
Il perno è il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, di un ecosistema, di un habitat o della biodiversità è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Sotto quella soglia può residuare il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), applicato anche ai reflui non depurati riversati in mare; per gli scarichi industriali abusivi operano le sanzioni dell’art. 137, Parte Terza, Sezione II, Titolo V, Capo II, TUA.
Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (G.U. n. 113 del 18 maggio 2026, in vigore dal 2 giugno 2026) [§6] ha esteso l’art. 452-bis c.p. alla compromissione di un habitat e ha previsto aumenti di pena (da un terzo alla metà se l’inquinamento avviene in area protetta o vincolata, in danno di specie protette o di un ecosistema di dimensioni notevoli o con effetti durevoli; da un terzo a due terzi se l’habitat è distrutto). Ha introdotto l’art. 452-bis.1 c.p. (commercio di prodotti inquinanti), ha definito la condotta «abusiva» (art. 452-quinquiesdecies c.p.), includendovi le violazioni di norme ambientali dell’Unione europea e dei relativi atti attuativi, e ha innalzato i massimi dell’art. 452-ter c.p.
Ha rafforzato anche la responsabilità degli enti (art. 25-undecies D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231), con massimo di 1.200 quote (da 900) per il disastro ambientale. Trattandosi di inasprimenti, valgono di regola per i fatti commessi dopo il 2 giugno 2026 (art. 2 c.p.).
La responsabilità amministrativa e il quadro europeo
Il superamento dei limiti di emissione da parte di uno scarico, se non è reato, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro (art. 133, comma 1, Parte Terza, Sezione II, Titolo V, Capo I, TUA), irrogata dalla Regione (art. 135, comma 1, TUA). Sul piano europeo la Dir. 91/271/CEE impone la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane e l’Italia è già stata sanzionata per l’inadempimento (si veda il capitolo seguente). La Dir. UE 2024/3019 la sostituirà dal 1° agosto 2027, con trattamenti più rigorosi, piani integrati di gestione, più trasparenza e il principio «chi inquina paga»; la delega al recepimento è nella L. 17 marzo 2026, n. 36 (G.U. n. 70 del 25 marzo 2026), e alla data odierna non risulta emanato il decreto legislativo.
La responsabilità civile: chi risponde
Sul piano civile la regola generale è l’art. 2043 c.c.: fatto illecito, dolo o colpa, danno ingiusto, nesso causale. Può rispondere chi gestisce l’impianto o l’attività da cui proviene lo scarico, ma anche l’ente pubblico che omette i doveri di vigilanza e di intervento; se più soggetti concorrono, la responsabilità è solidale (art. 2055 c.c.). Non è invece corretto invocare, contro il Comune, la responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) per lo stato del mare: lo vedremo nel capitolo seguente.
Legittimazione, danni risarcibili e prova
Il danno ambientale in senso stretto può essere chiesto solo dallo Stato (art. 311, comma 1, TUA); i danneggiati nella salute o nei beni conservano l’azione contro il responsabile (art. 313, comma 7, TUA). Lo schema seguente riassume le posizioni.
Chi può chiedere che cosa
Legittimazione e danni risarcibili dopo un divieto di balneazione
Stato (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
Che cosa può chiedere
Il danno ambientale in senso stretto, in forma specifica o per equivalente.
Base normativa e giurisprudenziale
art. 300 TUA; art. 311, comma 1, TUA
Prova e insidie
Legittimazione esclusiva.
Regioni e Comuni
Che cosa può chiedere
I danni propri: spese, danno patrimoniale e non patrimoniale (immagine, attività turistica).
Base normativa e giurisprudenziale
Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126; art. 2043 c.c.
Prova e insidie
Danno specifico, diverso da quello ambientale.
Bagnanti e residenti
Che cosa può chiedere
Danno alla salute (spese, danno biologico) e danno non patrimoniale.
Base normativa e giurisprudenziale
art. 313, comma 7, TUA; artt. 2043 e 2059 c.c.
Prova e insidie
Nesso causale (referti, analisi, cronologia); concorso del danneggiato: art. 1227 c.c.
Operatori balneari e turistici
Che cosa può chiedere
Lucro cessante, perdita di avviamento, danno all’immagine commerciale.
Base normativa e giurisprudenziale
artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c.
Prova e insidie
Prova puntuale del calo; individuazione del responsabile e della colpa.
Associazioni ambientaliste
Che cosa può chiedere
Intervento nei giudizi per danno ambientale; parte civile per il danno proprio.
Base normativa e giurisprudenziale
art. 18, comma 5, L. 8 luglio 1986, n. 349; art. 2043 c.c.
Prova e insidie
Interesse concreto e danno proprio.
Il nesso causale civile si accerta secondo la regola del «più probabile che non», ma va costruito con elementi oggettivi: referti e analisi tempestivi, cronologia rispetto al campione sfavorevole, dati ufficiali dell’ARPA e, ove necessario, una consulenza tecnica. Chi ignora un divieto segnalato vede ridotto o escluso il risarcimento (art. 1227 c.c.). La lesione della salute dà luogo a danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.); per gli operatori il lucro cessante va provato e può essere liquidato in via equitativa (artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.). L’azione si prescrive in cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.), con il più lungo termine penale se il fatto è reato (art. 2947, comma 3, c.c.).
§6 — DIRITTO VIVENTE E PERCORSO MOTIVAZIONALE DEI GIUDICI
Depuratori, sindaci e reati ambientali
Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2026 (ud. 24 giugno 2026), n. 33606, Pres. Ramacci, Rel. Badas [§7], ha respinto il ricorso del direttore di un depuratore condannato per concorso in inquinamento ambientale, per avere fatto sversare nel fiume Crati liquami non completamente depurati. Ribadisce che l’art. 452-bis c.p. è reato di danno (deterioramento o compromissione significativi e misurabili); che l’evento può desumersi da circostanze immediatamente percepibili (odori nauseanti, schiuma, filmati), senza necessariamente accertamenti tecnici; che la tolleranza sui campioni non conformi dell’Allegato V alla Parte Terza del TUA vale solo in ambito amministrativo; che la posizione di garanzia può nascere dall’esercizio di fatto delle funzioni. Il caso riguarda un fiume, ma i principi valgono per ogni corpo idrico recettore, mare compreso.
Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2024 (ud. 20 ottobre 2023), n. 1451, Pres. Sarno, Est. Galanti, sui reflui non depurati finiti in mare dal depuratore comunale di Termoli, ha qualificato l’art. 674 c.p. reato di pericolo, per cui basta l’attitudine a produrre effetti dannosi, e ha giudicato inammissibili le censure del sindaco, valorizzando la prosecuzione dello sversamento dopo l’assunzione della carica e la comunicazione della sua persistenza.
Enti pubblici, concessionari e custodia del mare
Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2014, n. 11532, ha affermato che il mare territoriale è cosa distinta dal lido e non è suscettibile di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., e che chi si espone volontariamente a un rischio grave e percepibile con l’ordinaria diligenza è causa esclusiva del danno, rendendo irrilevante la mancata segnalazione del pericolo (ricorso del Comune accolto, domanda dei familiari di un bagnante annegato respinta).
Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2025, n. 28278, Pres. Rubino, Est. Guizzi, su danni da erosione costiera causata da opere dei concessionari balneari, ha rigettato i ricorsi di Regione e Comune correggendo la qualificazione di merito: la custodia dello specchio d’acqua antistante lo stabilimento spetta al concessionario, mentre gli enti rispondono ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza sul rispetto delle concessioni, in solido con il terzo. Il principio indica la via anche per l’inquinamento: l’ente risponde per l’omissione colposa dei compiti di controllo e protezione, che il danneggiato deve provare.
Chi può agire: Stato ed enti locali
Corte cost., sentenza 1 giugno 2016 (dep.; ud. 19 aprile 2016), n. 126, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 311, comma 1, TUA, nella parte in cui riserva allo Stato l’azione per il danno ambientale: la norma non esclude che altri soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, agiscano per i danni specifici subiti. Per Comuni e Regioni la via è l’azione iure proprio, anche come parte civile nel processo penale.
Europa: sanzioni pecuniarie e obblighi di protezione
CGUE, Prima Sezione, 31 maggio 2018, C-251/17, Commissione/Italia, ha condannato l’Italia, per la mancata esecuzione della sentenza C-565/10, a 25 milioni di euro più 30.112.500 euro per semestre; CGUE, Sesta Sezione, 27 marzo 2025, C-515/23, Commissione/Italia, per la mancata esecuzione della sentenza C-85/13 in quattro agglomerati, a 10 milioni più 13.687.500 euro per semestre [§8], ritenendo particolarmente grave la mancanza di trattamento delle acque reflue urbane. Quanto agli obblighi di protezione, Corte EDU, Sez. I, 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, ricorso n. 51567/14 e altri tre [§9], sentenza pilota sulla Terra dei fuochi, ha accertato la violazione dell’art. 2 CEDU: il dovere di protezione non è escluso dall’incertezza scientifica sugli effetti dell’inquinamento sulla salute. Non riguarda il mare, ma è criterio di lettura degli obblighi di monitoraggio e informazione anche per le acque di balneazione.
Che cosa ne ricava il lettore
In sintesi: in sede penale il deterioramento può risultare da circostanze percepibili ma deve essere significativo e misurabile; il Comune non è «custode» del mare ma risponde se omette controlli doverosi; gli enti locali agiscono per il proprio danno, non per quello ambientale.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III | 23 maggio 2014 | n. 11532 | Il mare territoriale non è cosa in custodia (art. 2051 c.c.); l’esposizione volontaria a un rischio grave e percepibile è causa esclusiva del danno. | Ricorso del Comune accolto. |
| Corte cost. | 1 giugno 2016 (dep.) | n. 126 | Danno ambientale solo allo Stato (art. 311, comma 1, TUA); gli enti locali agiscono per i danni specifici. | Questione infondata. |
| Cass. pen., Sez. III, Pres. Sarno, Est. Galanti | 12 gennaio 2024 (ud. 20 ottobre 2023) | n. 1451 | Art. 674 c.p. è reato di pericolo; reflui del depuratore comunale in mare; responsabilità del sindaco. | Censure del sindaco inammissibili. |
| CGUE, Prima Sezione | 31 maggio 2018 | C-251/17 | Mancata esecuzione della sentenza C-565/10 sulle acque reflue urbane. | Condanna: 25 milioni più 30.112.500 euro per semestre. |
| Corte EDU, Sez. I | 30 gennaio 2025 | ric. 51567/14 e altri tre | Art. 2 CEDU: obblighi di protezione anche con incertezza scientifica; sentenza pilota. | Violazione accertata; misure generali in due anni. |
| CGUE, Sesta Sezione | 27 marzo 2025 | C-515/23 | Mancata esecuzione della sentenza C-85/13 in quattro agglomerati. | Condanna: 10 milioni più 13.687.500 euro per semestre. |
| Cass. civ., Sez. III, Pres. Rubino, Est. Guizzi | 24 ottobre 2025 | n. 28278 | Enti pubblici responsabili ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza; custodia al concessionario. | Ricorsi rigettati. |
| Cass. pen., Sez. III, Pres. Ramacci, Rel. Badas | 15 settembre 2026 (ud. 24 giugno 2026) | n. 33606 | Art. 452-bis c.p. è reato di danno; tolleranza sui campioni solo in ambito amministrativo. | Ricorso rigettato; condanna confermata. |
§7 — CONSIGLI OPERATIVI
Per bagnanti e residenti
- Documentare subito: foto e video datati di cartelli e ordinanza, prenotazioni e scontrini, cronologia di eventuali sintomi.
- Ottenere tempestivamente un referto medico e, se possibile, esami microbiologici: senza un riscontro clinico vicino ai fatti la prova del nesso causale si indebolisce.
- Acquisire i dati ufficiali (Portale Acque del Ministero della salute, ARPA) e chiedere gli atti ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
- Segnalare al Comune, all’ARPA e alla Guardia costiera e, se del caso, presentare esposto alla Procura: in sede penale ci si può costituire parte civile per il danno proprio.
- Individuare il responsabile (gestore, ente titolare del depuratore, autore dello scarico) e valutare una consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o, se il fenomeno è in corso, un ricorso cautelare (art. 700 c.p.c.).
- Rispettare i termini: cinque anni per l’azione civile (art. 2947, comma 1, c.c.); centoventi giorni per la domanda risarcitoria davanti al giudice amministrativo (art. 30, comma 3, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Per operatori balneari e turistici
- Costruire la prova del lucro cessante: incassi e presenze delle stagioni precedenti, disdette scritte, spese sostenute, confronto con strutture non interessate dal divieto.
- Distinguere i casi: divieto legittimo causato dallo scarico di un terzo (azione contro il responsabile) e divieto illegittimo o mantenuto oltre l’esito favorevole (ricorso amministrativo e risarcimento).
- Valutare iniziative coordinate tramite le associazioni di categoria e, ove ricorrano i presupposti dei diritti individuali omogenei, l’azione di classe (artt. 840-bis ss. c.p.c.).
- Conservare ordinanze, avvisi e note dell’ARPA: fissano date e durata del pregiudizio.
§8 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il divieto di balneazione è un atto di prevenzione sanitaria, non un accertamento di colpa: chi vuole il risarcimento deve dimostrare, caso per caso, chi ha inquinato, con quale condotta e con quali effetti sulla propria sfera. È la distinzione, tracciata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra danno ambientale, di spettanza statale, e danno individuale, che cittadino, ente locale e operatore possono far valere in proprio.
Il 2026 ha reso più severo il versante penale: con il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, gli sversamenti abusivi da depuratori e attività produttive espongono a pene più alte, a nuove aggravanti e a una responsabilità degli enti più pesante, mentre Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2026, n. 33606, conferma che il deterioramento delle acque può emergere da circostanze percepibili e che la tolleranza sui campioni non conformi non vale in sede penale. Sul versante civile la via maestra resta l’art. 2043 c.c., con l’onere di provare nesso e colpa, anche quando il convenuto è un ente pubblico.
Si attendono ora le linee-guida del sistema di coordinamento nazionale presso la Procura generale della Cassazione, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore (art. 10, comma 3, D.Lgs. 81/2026), la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, da approvare entro il 21 maggio 2027 (art. 11, comma 1, D.Lgs. 81/2026), e il decreto di recepimento della Dir. UE 2024/3019. Intanto conviene raccogliere le prove subito, chiedere i dati ufficiali e rispettare i termini; per ogni valutazione sul singolo caso è opportuno rivolgersi a un professionista.
Note
[§1] Comune di Napoli, ordinanza sindacale del 24 giugno 2026 di divieto temporaneo di balneazione, sul sito istituzionale del Comune.
[§2] SNPA – Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, «Litorali d’eccellenza: il 95% è ai massimi livelli di qualità» (classificazione 2026 sui dati 2022-2025), www.snpambiente.it.
[§3] Regione Abruzzo, determinazione di approvazione dell’Ordinanza Balneare 2026 (periodo dal 23 maggio al 20 settembre 2026, con richiamo all’art. 6, comma 2, D.L. 73/2025); Regione Puglia, Ordinanza balneare 2026 del 15 aprile 2026 (monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 116/2008 dal 1° maggio al 30 settembre).
[§4] ARPAL Liguria, «Balneazione – Classificazione» (soglie sui percentili dell’Escherichia coli), www.arpal.liguria.it.
[§5] Regione Campania, D.G.R. n. 42 del 19 febbraio 2026, pubblicata sul BURC n. 9 del 23 febbraio 2026, e Regione Puglia, D.G.R. n. 580 del 12 maggio 2026: classificazione delle acque di balneazione per la stagione 2026.
[§6] Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 113 del 18 maggio 2026: D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente».
[§7] AmbienteDiritto.it, testo integrale di Cass. pen., Sez. III, n. 33606/2026, www.ambientediritto.it.
[§8] Corte di giustizia dell’Unione europea, comunicati stampa n. 74/18 (causa C-251/17) e n. 40/25 (causa C-515/23), curia.europa.eu.
[§9] Corte EDU, sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia, 30 gennaio 2025, ricorsi nn. 51567/14, 39742/14, 74208/14 e altro; sintesi dell’Osservatorio CEDU della Camera dei deputati.