La tutela fotografica tra diritto d’autore e diritti connessi: cosa cambia con i 70 anni

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Opera fotografica e semplice fotografia: creatività, formalità di indicazione, nuova durata settantennale e rimedi contro l’uso abusivo online

§1 — SOMMARIO

Lo scatto di uno smartphone, il ritratto di studio, il reportage premiato, la veduta documentale di una piazza: per il diritto italiano non sono la stessa cosa, e la differenza incide su durata, contenuto e condizioni della tutela. La legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, l.d.a.) costruisce un doppio binario. Alle opere fotografiche, dotate di carattere creativo, spetta la piena tutela d’autore (art. 2, n. 7, l.d.a.), con diritti morali e patrimoniali che durano per tutta la vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla morte (art. 25 l.d.a.). Alle semplici fotografie è riservato un diritto connesso più leggero, disciplinato dagli artt. 87-92 l.d.a., condizionato a formalità di indicazione e, fino a pochi mesi fa, limitato a vent’anni dalla produzione dell’immagine.

Dal 18 dicembre 2025 quel termine è di settant’anni: l’art. 47 L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha sostituito una sola parola nell’art. 92, comma 1, l.d.a., ma l’effetto pratico è rilevante per archivi, editori, imprese e utenti del web, che non possono più dare per libere le immagini di vent’anni fa. La legge, però, tace sul regime intertemporale e lascia aperti più interrogativi di quanti ne risolva.

Il contributo ricostruisce i tre regimi in cui si articola la materia, il criterio della creatività alla luce della Corte di giustizia e della Cassazione, il contenuto del diritto sulla semplice fotografia e le formalità dell’art. 90 l.d.a., la novità dei settant’anni con i suoi nodi applicativi, l’uso delle immagini online e sui social network, i rimedi civili e penali. Un box comparativo riepiloga le differenze di regime; una tabella sinottica raccoglie le pronunce citate.

§2 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO: I TRE REGIMI DELLA FOTOGRAFIA

Prima di valutare se e come una fotografia sia protetta occorre collocarla in uno dei tre regimi della l.d.a., distinti non dal soggetto ritratto né dalla qualità tecnica dello scatto, ma dalla presenza di un apporto creativo dell’autore.

L’opera fotografica: tutela d’autore piena

L’art. 2, n. 7, l.d.a., inserito dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, include tra le opere protette le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo, purché non si tratti di semplice fotografia tutelata dal capo V del titolo II. L’autore acquista il diritto con la creazione dell’opera (art. 2576 c.c.), senza formalità, ed è titolare dei diritti di utilizzazione economica (artt. 12 ss. l.d.a.) e dei diritti morali di paternità e integrità (artt. 20 ss. l.d.a.), inalienabili (art. 22, comma 1, l.d.a.).

La semplice fotografia: un diritto connesso

Il capo V del titolo II disciplina come diritto connesso le semplici fotografie: secondo l’art. 87, comma 1, l.d.a., sono tali le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. La tutela consiste nel diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88, comma 1, l.d.a.); è controverso se possano aggiungersi l’elaborazione e i diritti morali, che gli artt. 87-92 l.d.a. non contemplano. In Europa la distinzione è propria solo degli ordinamenti italiano e tedesco, e il diritto connesso sulle semplici fotografie non è armonizzato dalle direttive UE [§1].

Le fotografie escluse dalla tutela

L’art. 87, comma 2, l.d.a. esclude dalla protezione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, cioè le immagini che servono a duplicare un oggetto: la riproduzione fotografica di una pagina di libro ne è l’esempio tipico.

§3 — IL CRITERIO DISTINTIVO: LA CREATIVITÀ TRA CORTE DI GIUSTIZIA E CASSAZIONE

La nozione europea di originalità

La Corte di giustizia ha stabilito che una fotografia, anche ritrattistica, è protetta dal diritto d’autore se costituisce una creazione intellettuale dell’autore, che riflette la sua personalità ed esprime scelte libere e creative; accertata tale qualità, la protezione non è inferiore a quella di ogni altra opera (CGUE, Terza Sezione, 1° dicembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e a., resa sull’art. 6 Dir. 93/98/CEE, oggi confluito nell’art. 6 Dir. 2006/116/CE).

Il principio è stato ribadito in termini generali da CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio AB e a. c. Galleri Mikael & Thomas Asplund AB; USM U. Schärer Söhne AG c. konektra GmbH e a., sulle opere delle arti applicate: l’originalità si accerta con gli stessi requisiti per ogni tipo di oggetto, senza criteri più severi. È un’impostazione in linea con quella di legittimità, per cui pregio estetico e qualità tecnica non bastano.

Il test della Cassazione

In Italia, Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33599, Rel. Valentino, resa sulla celebre fotografia scattata nel 1992 ai magistrati Falcone e Borsellino, ha riassunto il criterio: una fotografia è opera, a prescindere dal valore artistico, se rappresenta una scelta creativa del fotografo, cioè se emerge l’impronta personale nella scelta e nello studio del soggetto, nel momento esecutivo e nella rielaborazione dello scatto, così da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. La semplice fotografia, pur di altissimo livello qualitativo, si limita invece a riprodurre fedelmente la realtà esterna. La Corte ha escluso la tutela autorale.

L’applicazione nei giudizi di merito

Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 11 novembre 2025, n. 8613, ha qualificato come opera fotografica la nota immagine dall’alto di un barcone di migranti scattata da un elicottero durante l’operazione Mare Nostrum: hanno pesato la ripresa zenitale, la scelta del momento in cui quasi tutti a bordo guardano verso l’obiettivo e la forza evocativa dell’immagine; i premi ottenuti (World Press Photo 2015) sono stati valorizzati come indici, non come requisiti [§2]. Una veduta di Piazza del Duomo a Milano, ben composta e tecnicamente curata, è stata invece considerata semplice fotografia da Trib. Roma, 8 ottobre 2025, n. 13802.

Fotografia e intelligenza artificiale

L’art. 1, comma 1, l.d.a., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), L. 23 settembre 2025, n. 132 (in vigore dal 10 ottobre 2025), protegge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo anche se create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Per la fotografia ritoccata o composta con questi strumenti la tutela dipende dunque dal contributo umano riconoscibile (tema approfondito nell’articolo n. 19 del piano); un’immagine interamente sintetica, non ottenuta con processo fotografico, appare difficilmente riconducibile alla nozione dell’art. 87 l.d.a.

§4 — LA SEMPLICE FOTOGRAFIA: TITOLARITÀ, CONTENUTO E FORMALITÀ DELL’ART. 90

La titolarità: fotografo, datore di lavoro, committente

L’art. 88, comma 1, l.d.a. attribuisce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio. Se l’immagine è ottenuta nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto compete al datore di lavoro (art. 88, comma 2, l.d.a.); la stessa regola vale, salvo patto contrario, per il committente quando si tratti di fotografia di cose in suo possesso, con equo corrispettivo al fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (art. 88, comma 3, l.d.a.). La cessione del negativo o del mezzo di riproduzione analogo (oggi, per estensione, il file originale) comprende, salvo patto contrario, tali diritti, purché spettino al cedente (art. 89 l.d.a.).

Le indicazioni obbligatorie: una condizione di opponibilità

L’art. 90 l.d.a. prescrive che gli esemplari della fotografia rechino il nome del fotografo (o della ditta da cui dipende, o del committente), l’anno di produzione e, per le riproduzioni di opere d’arte, il nome dell’autore dell’opera fotografata. In mancanza, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 91 e 98 l.d.a., a meno che il fotografo provi la mala fede del riproduttore. Il diritto nasce dunque con lo scatto, ma la sua opponibilità ai terzi dipende da queste indicazioni.

Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 3 giugno 2024, n. 5635, ha respinto la domanda risarcitoria di un’agenzia fotografica: le immagini pubblicate da una società sul proprio sito erano semplici fotografie, non recavano sugli esemplari il nome dell’autore e la data di scatto e non era provata la mala fede dell’utilizzatore. In Trib. Roma, 8 ottobre 2025, n. 13802, invece, la fotografia semplice era stata pubblicata con le indicazioni richieste, e il fatto che il convenuto l’avesse tratta da un altro sito non ne ha escluso la responsabilità.

I compensi previsti dalla legge

In alcuni casi l’esclusiva cede il passo a una licenza legale a pagamento. L’art. 91, comma 1, l.d.a. rende lecita, contro equo compenso, la riproduzione di fotografie nelle antologie scolastiche e nelle opere scientifiche o didattiche; l’art. 91, comma 3, l.d.a. quella di fotografie pubblicate su giornali o periodici che riguardino persone o fatti di attualità o di pubblico interesse, con indicazione del nome del fotografo e dell’anno se risultano dalla fotografia (art. 91, comma 2, l.d.a.). Per il ritratto su commissione, l’art. 98, comma 1, l.d.a. consente al committente, salvo patto contrario, di pubblicarlo e riprodurlo senza il consenso del fotografo, con equo corrispettivo a carico di chi lo usa commercialmente.

§5 — I SETTANT’ANNI DELL’ART. 92 E I NODI INTERTEMPORALI

La modifica della durata

L’art. 47, comma 1, L. 2 dicembre 2025, n. 182 (disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025) ha sostituito, nell’art. 92, comma 1, l.d.a., «vent’anni» con «settant’anni». Dal 18 dicembre 2025 il diritto esclusivo sulle semplici fotografie dura dunque settant’anni dalla produzione. Le due categorie hanno ora la stessa durata, ma con decorrenza diversa: dallo scatto per la semplice fotografia, dalla morte dell’autore per l’opera (art. 25 l.d.a.). Restano le altre differenze: formalità dell’art. 90 l.d.a., contenuto più limitato dell’esclusiva, compensi legali degli artt. 91 e 98 l.d.a., incertezza su elaborazione e diritti morali [§3].

Il regime intertemporale

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 non contiene norme transitorie. Secondo l’interpretazione oggi prevalente in dottrina, il nuovo termine si applica a tutte le semplici fotografie i cui diritti non fossero ancora scaduti al 18 dicembre 2025: non retroattività in senso tecnico, ma applicazione di un termine più lungo a situazioni in corso [§4]. Le fotografie già cadute in pubblico dominio non rivivrebbero [§1]; restano dunque potenzialmente protette quelle prodotte all’incirca dalla fine del 2005. Alla data odierna non risultano pronunce giurisdizionali sul punto, e alcuni commentatori raccomandano prudenza. La modifica investe anche i fotogrammi cinematografici dell’art. 87, comma 1, l.d.a., con possibili frizioni rispetto all’art. 78-ter l.d.a. (cinquant’anni per il produttore) e alla Dir. 2006/116/CE [§1].

Le riproduzioni di opere d’arte in pubblico dominio

L’estensione non tocca l’art. 32-quater l.d.a., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 in attuazione dell’art. 14 Dir. UE 2019/790: alla scadenza della protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di quell’opera non è soggetto a diritto d’autore né a diritti connessi, salvo che sia un’opera originale, restando ferme le disposizioni sulla riproduzione dei beni culturali (artt. 107 e 108 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). La fotografia fedele di un dipinto di pubblico dominio, pur rientrando nell’art. 87, comma 1, l.d.a., resta dunque priva di protezione [§1].

La proposta di riforma A.C. 2224

È all’esame della VII Commissione della Camera la proposta A.C. 2224, che mira ad abolire la distinzione tra semplice fotografia e opera fotografica, riconoscendo al fotografo anche elaborazione e diritti morali. Dalle fonti consultate non risulta approvata; l’estensione dei termini ne ha anticipato uno solo dei contenuti.

I tre regimi della fotografia a confronto
Situazione al 29 settembre 2026, dopo la L. 182/2025
Opera fotografica
Fonte

art. 2, n. 7, l.d.a.

Requisito

Creatività: impronta personale dell’autore

Diritti

Morali (artt. 20 ss. l.d.a.) e patrimoniali (artt. 12 ss. l.d.a.)

Durata

Vita dell’autore + 70 anni (art. 25 l.d.a.)

Formalità

Nessuna

Compensi legali

Non previsti

Semplice fotografia
Fonte

artt. 87-92 l.d.a. (diritto connesso)

Requisito

Immagine ottenuta con processo fotografico, senza apporto creativo

Diritti

Riproduzione, diffusione, spaccio (art. 88 l.d.a.)

Durata

70 anni dalla produzione (art. 92, comma 1, l.d.a., dal 18/12/2025; prima 20)

Formalità

Indicazioni dell’art. 90 l.d.a.: senza, riproduzione non abusiva salvo mala fede

Compensi legali

Artt. 91 e 98 l.d.a.

Fotografia esclusa
Fonte

art. 87, comma 2, l.d.a.

Oggetto

Scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili

Diritti

Nessuna tutela

Durata

Non applicabile

Formalità

Non applicabili

Compensi legali

Non applicabili

Riproduzione fedele di opere d’arte in pubblico dominio

Nessun diritto d’autore né connesso, salvo che la riproduzione sia un’opera originale (art. 32-quater l.d.a.).

§6 — DIRITTO VIVENTE: USO ONLINE E SOCIAL NETWORK NELLA GIURISPRUDENZA

Il pubblico nuovo: la Corte di giustizia

Con CGUE, Seconda Sezione, 7 agosto 2018, C-161/17, Land Nordrhein-Westfalen c. Dirk Renckhoff, la Corte ha affermato che l’inserimento su un sito web di una fotografia già liberamente accessibile su un altro sito, con il consenso dell’autore, costituisce una messa a disposizione del pubblico che richiede l’autorizzazione dell’autore, perché rivolta a un pubblico nuovo.

Trovata online non significa libera

Trib. Roma, 8 ottobre 2025, n. 13802, ha condannato una società che aveva pubblicato sul proprio sito una fotografia di Piazza del Duomo a Milano tratta da un altro sito, ritenendo che la precedente pubblicazione ne legittimasse l’uso. Richiamando la giurisprudenza europea, il Tribunale ha affermato che ogni nuova pubblicazione presso un pubblico diverso richiede il consenso del titolare e che l’indicazione della fonte non rende lecito l’uso non autorizzato; l’immagine, pur semplice, era protetta perché recava le indicazioni dell’art. 90 l.d.a.

Social network, cronaca e commento

Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 11 novembre 2025, n. 8613, ha esaminato l’uso non autorizzato, nel 2022, della fotografia dall’alto già ricordata in cinque post di un esponente politico, senza consenso né indicazione dell’autore. Ha escluso l’esimente del diritto di cronaca (art. 65, comma 2, l.d.a.): il commento politico è manifestazione del pensiero, non cronaca, e lo scatto, del 2014, era decontestualizzato rispetto a un fatto di attualità. Ha ritenuto il danno patrimoniale in re ipsa, liquidandolo tuttavia in € 700 per post (€ 3.500 in totale) anche perché non erano provate la durata della pubblicazione né una diffida preventiva, e il danno morale in circa un terzo di tale importo; la liquidazione è stata criticata in dottrina come forfettaria [§2].

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
CGUE, Terza Sezione01/12/2011C-145/10 (Painer c. Standard VerlagsGmbH)Foto ritratto protetta se creazione intellettuale che riflette la personalità dell’autoreRinvio pregiudiziale risolto
CGUE, Seconda Sezione07/08/2018C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen c. Renckhoff)Ripubblicare su altro sito una foto già online raggiunge un pubblico nuovo: serve il consensoRinvio pregiudiziale risolto
CGUE, Prima Sezione04/12/2025C-580/23 e C-795/23 (Mio e konektra)Originalità valutata con gli stessi requisiti per ogni operaRinvio pregiudiziale risolto
Cass. civ., Sez. I (ord.)20/12/2024n. 33599Discrimine opera/semplice fotografia: creatività (impronta personale), non qualità tecnicaTutela autorale esclusa
Trib. Milano, Sez. spec. Impresa03/06/2024n. 5635Senza indicazioni ex art. 90 l.d.a. riproduzione non abusiva, salvo mala fedeDomanda risarcitoria rigettata
Trib. Roma08/10/2025n. 13802Foto semplice con indicazioni ex art. 90 l.d.a. tutelata; online non significa liberaCondanna dell’utilizzatore
Trib. Milano, Sez. spec. Impresa11/11/2025n. 8613Foto creativa; uso politico non è cronaca (art. 65, comma 2, l.d.a.); danno in re ipsaAccolta; € 3.500 più danno morale
AGCM03/10/2022 (pubbl.)provv. n. 30304Richieste risarcitorie massive a microimprese: pratica scorrettaSanzione

§7 — RIMEDI CIVILI E PROFILI PENALI

Inibitoria, descrizione e sequestro

L’art. 156 l.d.a. consente di ottenere l’inibitoria della violazione in atto o temuta, anche in via cautelare; gli artt. 161 e 162 l.d.a. permettono descrizione, accertamento e sequestro degli esemplari e dei mezzi della violazione, con rinvio alle norme del codice di procedura civile sui procedimenti cautelari e sull’istruzione preventiva. Nel contenzioso sulle fotografie online conviene cristallizzare subito, con acquisizioni certificate, titolarità, data, indicazioni dell’art. 90 l.d.a. e diffusione.

Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145, ha modificato l’art. 162-bis, comma 4, l.d.a.: i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio o si estingue, sono dichiarati inefficaci se la parte destinataria presenta istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine o dall’estinzione. Se il giudice non lo fissa, il termine è di venti giorni lavorativi o trentuno di calendario, se più lungo (art. 162-bis, comma 1, l.d.a.): chi ottiene la misura deve dunque iniziare tempestivamente il merito.

Il risarcimento e il prezzo del consenso

L’art. 158, comma 2, l.d.a. rinvia agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., valuta il lucro cessante ai sensi dell’art. 2056, comma 2, c.c. tenendo conto anche degli utili realizzati con la violazione e consente la liquidazione forfettaria sulla base almeno dei diritti che sarebbero stati dovuti se fosse stata chiesta l’autorizzazione; il comma 3 aggiunge i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.). Nelle cause fotografiche il parametro pratico è di regola il tariffario del titolare: conservare listini e licenze è dunque essenziale.

Il profilo penale

Sul piano penale, l’art. 171, comma 1, lett. a-bis), l.d.a. punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chi, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico in rete un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa; è ammessa l’oblazione, con il pagamento di metà del massimo della pena prima dell’apertura del dibattimento (art. 171, comma 2, l.d.a.). Se il fatto è commesso con usurpazione della paternità dell’opera, o con deformazione lesiva di onore o reputazione dell’autore, la pena sale alla reclusione fino a un anno o alla multa non inferiore a euro 516 (art. 171, comma 3, l.d.a.). Poiché la norma parla di opere protette, la sua applicazione alle semplici fotografie, oggetto di diritto connesso, richiede prudenza alla luce del principio di legalità penale (art. 25, comma 2, Cost.).

Le richieste seriali di risarcimento

L’AGCM, provvedimento n. 30304, pubblicato il 3 ottobre 2022 (Bollettino n. 35/2022), ha ritenuto pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), l’invio massivo a microimprese, da parte di una società titolare di diritti su fotografie e del suo legale, di pressanti richieste risarcitorie standardizzate, con la minaccia di costose azioni davanti alla giustizia tedesca.

§8 — CONSIGLI OPERATIVI PER FOTOGRAFI, IMPRESE E UTILIZZATORI

  • Fotografi: apporre sull’immagine, in modo visibile o con marchiatura digitale, nome, anno di produzione e, se si ritrae un’opera d’arte, il nome del suo autore (art. 90 l.d.a.): è la condizione per opporre il diritto ai terzi.
  • Conservare i file originali, la sequenza degli scatti e i passaggi di post-produzione: provano la creatività e l’apporto umano richiesto dall’art. 1, comma 1, l.d.a.
  • Regolare per iscritto titolarità e usi nei rapporti di lavoro e di committenza, ricordando le regole di default dell’art. 88, commi 2 e 3, l.d.a., e fissare durata e ambito di ogni licenza.
  • Conservare tariffari e licenze concesse: sono il parametro della liquidazione forfettaria (art. 158, comma 2, l.d.a.).
  • Prima di agire, verificare qualificazione, indicazioni dell’art. 90 l.d.a. e prova della mala fede; inviare una diffida circostanziata e non seriale: l’assenza di diffida ha inciso sulla liquidazione e le richieste massive espongono a rischi (§6 e §7).
  • Utilizzatori: non considerare libera una fotografia solo perché reperibile online; verificare origine, crediti e licenza e chiedere l’autorizzazione quando serve. Indicare la fonte non sana l’uso non autorizzato.
  • Non presumere più caduta in pubblico dominio una semplice fotografia di oltre vent’anni: se non era scaduta al 18 dicembre 2025, il termine è di settant’anni. Verificare data, titolarità e, per le riproduzioni di opere d’arte, l’art. 32-quater l.d.a.
  • Chi riceve una richiesta risarcitoria non deve né pagare né ignorarla: chieda prova della titolarità e delle indicazioni dell’art. 90 l.d.a., verifichi qualificazione e decorso del termine, rimuova il contenuto contestato e documenti la buona fede.

§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La fotografia resta, nell’ordinamento italiano, l’unica forma espressiva soggetta a un doppio regime legale. La riforma del 2025 ha avvicinato i due binari senza unificarli: la durata è ora la stessa, ma non l’oggetto della tutela, le formalità, i diritti morali, i compensi legali. Per il giurista il primo passaggio resta la qualificazione, cioè la creatività secondo la nozione europea di originalità e il test elaborato dalla Cassazione; ma la posta in gioco è cambiata, perché la semplice fotografia non è più un bene destinato a cadere in pubblico dominio dopo vent’anni, e chi la utilizza deve verificare titolarità e indicazioni con la stessa attenzione che dedica alle opere.

Per il fotografo la lezione è complementare: la durata più lunga giova solo a chi cura le indicazioni dell’art. 90 l.d.a. e documenta titolarità e tariffe. Restano aperti il regime intertemporale, i rapporti con l’art. 32-quater l.d.a. e con la disciplina dei fotogrammi, e il destino della proposta A.C. 2224. In attesa di una giurisprudenza che chiarisca questi punti, la strategia più prudente, per entrambe le parti, è documentale: conservare originali e metadati, formalizzare per iscritto diritti e licenze e trattare ogni immagine reperita online come un bene altrui fino a prova contraria.

Note

[§1] L. Chimienti, La fotografia tutelata per 70 anni. Commento all’articolo 47 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in Rivista Diritto di Internet, 21 aprile 2026 (www.dirittodiinternet.it).

[§2] J. Persico Brito, Scatti d’autore e rischi di strumentalizzazione politica (nota a Trib. Milano, sent. n. 8613/2025), Canella Camaiora Studio Legale, 5 gennaio 2026 (canellacamaiora.it).

[§3] Bird & Bird, Nuova durata per le fotografie non creative. Primi impatti, 19 dicembre 2025 (www.twobirds.com).

[§4] Canella Camaiora Studio Legale, Legge Semplificazioni: la tutela delle fotografie semplici passa da 20 a 70 anni, 22 dicembre 2025 (canellacamaiora.it).

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