Inquinamento luminoso: quando la luce diventa illecita e come difendersi

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Luce intrusiva, abbagliamento notturno, insegne e fari puntati: leggi regionali, soglia di tollerabilità, prova tecnica e rimedi inibitori e risarcitori

§1 — SOMMARIO

Di notte la luce non è mai neutra. Un faro orientato male, l’insegna di un negozio che resta accesa fino all’alba, i pali dell’illuminazione condominiale collocati troppo in alto, un proiettore che manda fasci verso il cielo: sono situazioni quotidiane che incidono sul sonno, sulla riservatezza domestica, sul valore dell’immobile e, su scala più ampia, sull’ambiente notturno e sugli ecosistemi. Eppure l’inquinamento luminoso è tra le forme di aggressione ambientale meno conosciute dal cittadino, che spesso ignora di poter agire.

Questo contributo ricostruisce gli strumenti di tutela. In Italia manca una legge statale organica e la materia è regolata da leggi regionali, come la L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15; sul piano civile, la luce che penetra nel fondo altrui è una «simile propagazione» rilevante ai sensi dell’art. 844 c.c. quando supera la normale tollerabilità. Vedremo come si distingue l’inquinamento luminoso in senso stretto dalla luce intrusiva, quale peso abbiano le norme tecniche, come si prova l’abbagliamento, quali danni sono risarcibili e quando la questione assume rilievo penale.


§2 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO

Che cosa si intende per inquinamento luminoso

L’espressione indica l’alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno, provocata dall’immissione di luce artificiale: nozione richiamata anche da Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2020 (dep. 9 marzo 2020), n. 9353, Pres. Sarno, Est. Scarcella [§1]. La L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15 lo intende come ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui è funzionalmente dedicata. Vi rientra l’alone luminoso che schiarisce il cielo notturno (skyglow), con effetti su osservazioni astronomiche, biodiversità, ciclo luce-buio di piante e animali e consumi energetici.

Luce intrusiva molesta e abbagliamento

Accanto al fenomeno «astronomico» vi è quello che interessa più da vicino il cittadino: la luce intrusiva molesta (in inglese light trespass), cioè la luce che penetra fisicamente nelle proprietà altrui attraverso finestre, balconi e aperture. Quando il flusso è eccessivo o mal diretto si parla di abbagliamento, ossia della perdita di comfort visivo provocata da una sorgente troppo intensa rispetto alla luminosità di fondo. Il giudice napoletano ha qualificato l’abbagliamento notturno come forma di inquinamento luminoso idonea a integrare un’immissione intollerabile: Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502 [§2].

Perché la distinzione conta

La distinzione ha conseguenze pratiche. Il fenomeno in senso stretto è presidiato soprattutto dalle leggi regionali e dai controlli comunali; la luce intrusiva è lo scenario tipico dell’azione civile ex art. 844 c.c., dove contano la posizione delle finestre, l’orientamento dei corpi illuminanti, la durata e gli orari di accensione. Le due dimensioni possono coesistere, e il rispetto delle prescrizioni tecniche non esclude la tutela civilistica.

Inquinamento luminoso e luce intrusiva: due fenomeni, due percorsi di tutela

Inquinamento luminoso in senso stretto

OggettoAlterazione della luce naturale notturna e del cielo
Interessi tutelatiAmbiente, ecosistemi, osservazioni astronomiche, risparmio energetico
Fonti principaliLeggi regionali (es. L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15) e CAM
RimediSegnalazione al Comune, controlli e sanzioni, ricorso amministrativo
ProvaConformità tecnica dell’impianto (schermatura, flusso verso l’alto)

Luce intrusiva molesta e abbagliamento

OggettoLuce che penetra in abitazioni, balconi e finestre
Interessi tutelatiRiposo, salute, vita familiare, godimento dell’immobile
Fonti principaliart. 844 c.c. e art. 2043 c.c.
RimediAzione inibitoria e risarcitoria; penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c.
ProvaCTU illuminotecnica: abbagliamento e superamento della normale tollerabilità

§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’assenza di una legge statale organica

L’ordinamento italiano non conosce una legge statale organica sull’inquinamento luminoso. Nelle diverse legislature sono state presentate proposte di legge, da ultimo nella XVIII legislatura l’Atto Camera n. 1954, senza che nessuna sia approdata all’approvazione [§3]; la ricerca condotta alla data di elaborazione non ha evidenziato interventi organici successivi. Ne è consapevole anche la giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2020 (dep. 9 marzo 2020), n. 9353, Pres. Sarno, Est. Scarcella ha preso atto dell’assenza di una disciplina nazionale e del fatto che la quasi totalità delle Regioni si è dotata di una propria legislazione.

Le leggi regionali: l’esempio della Puglia

Per il lettore pugliese il riferimento è la L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15 («Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico»), attuata dal Reg. Reg. Puglia 22 agosto 2006, n. 13. Legge e regolamento prescrivono che i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, siano realizzati con criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Le funzioni di vigilanza e controllo competono ai Comuni, che possono avvalersi dell’ARPA ai sensi dell’art. 4 L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15; secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia, ARPA Puglia non dispone attualmente di strumentazione idonea a misurazioni su questa matrice [§4]. Ne discende un’indicazione pratica: la segnalazione va rivolta anzitutto al Comune.

Altre leggi regionali

Il panorama è eterogeneo. La L.R. Lombardia 5 ottobre 2015, n. 31 ha sostituito la L.R. Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e ha introdotto a carico dei Comuni il Documento di analisi dell’illuminazione esterna (DAIE), lasciando applicabili le misure previgenti, ai sensi dell’art. 11 L.R. Lombardia 5 ottobre 2015, n. 31, fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo, che la Deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 26 novembre 2024, n. XII/651 ha sollecitato dopo quasi nove anni [§5]. La L.R. Veneto 7 agosto 2009, n. 17 si applica all’intero territorio regionale; in Toscana la materia è disciplinata dagli artt. 34-37 L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

Illuminazione pubblica e criteri ambientali minimi

Per gli impianti pubblici rilevano i Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con il D.M. 27 settembre 2017 (sorgenti luminose, apparecchi e progettazione di impianti) e con il D.M. 28 marzo 2018 (servizio di illuminazione pubblica). L’art. 57, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 impone alle stazioni appaltanti di applicarne le specifiche tecniche e le clausole contrattuali [§6]. Il primo decreto richiede di contenere il più possibile il flusso luminoso non indirizzato verso l’ambito da illuminare o emesso sopra l’orizzonte: impianti pubblici non conformi possono assumere rilievo nei confronti dell’ente.

Il fondamento costituzionale e civilistico

Sul piano costituzionale, l’art. 9, comma 3, Cost., come modificato dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, e si affianca alla tutela della salute ex art. 32 Cost. Sul piano civile la disciplina delle immissioni è nell’art. 844 c.c.; il risarcimento poggia sull’art. 2043 c.c. e, per il danno non patrimoniale, sull’art. 2059 c.c.; la reintegrazione in forma specifica sull’art. 2058 c.c.; l’esecuzione degli ordini del giudice è presidiata dalla penalità di mora dell’art. 614-bis c.p.c.


§4 — ANALISI DELLA FATTISPECIE: L’ART. 844 C.C. E LE IMMISSIONI LUMINOSE

La luce come simile propagazione

L’art. 844 c.c. vieta al proprietario di impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e «simili propagazioni» provenienti dal fondo del vicino, purché non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. L’elenco è esemplificativo e la clausola finale consente di ricondurvi la luce artificiale: lo riconosce, tra le altre, Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502 [§7]. Vi si collega Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611, relativa a immissioni rumorose e luminose dei festeggiamenti per il santo patrono.

La normale tollerabilità e l’abbagliamento

La tollerabilità è un giudizio relativo, da compiere in concreto. Per la luce assumono rilievo l’intensità, la distanza e l’angolo di incidenza, la durata e gli orari di funzionamento, con particolare attenzione alla fascia notturna, nonché il contesto urbano, residenziale o commerciale [§8]. Nella vicenda decisa da Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502, il consulente tecnico ha precisato che il valore di illuminamento (l’intensità luminosa che raggiunge una superficie, misurata in lux) non è l’unico parametro illuminotecnico e che l’elemento determinante era l’abbagliamento percepito nell’abitazione. Trib. Catania, 22 aprile 2026, n. 1934 ha valorizzato l’accertamento tecnico di un «eccesso di immissione di luce» all’interno dell’unità immobiliare, con valori superiori alla normale tollerabilità [§9].

Conta anche il differenziale rispetto alla luminosità di fondo, secondo il criterio comparativo mutuato dalle immissioni acustiche.

Norme tecniche e conformità regionale: parametro utile, non scudo

Un errore frequente, in chi subisce l’immissione come in chi la produce, è ritenere che il rispetto delle norme sull’inquinamento luminoso escluda la tutela civilistica. Nella vicenda napoletana i fari della rimessa rispettavano le norme di settore, ma puntavano direttamente verso un’abitazione a distanza ravvicinata, e l’impianto è stato ritenuto illecito: Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502. Nel giudizio definito da Trib. Torino, Sez. II civ., 28 luglio 2026, n. 4551, la relazione illuminotecnica che attestava la conformità dell’impianto alla disciplina sull’inquinamento luminoso non ha escluso l’interferenza concreta con il godimento dell’immobile confinante [§10]. Il principio si allinea alla distinzione, nota in materia di immissioni acustiche, tra soglie amministrative e tollerabilità ex art. 844 c.c.

La prova e la consulenza tecnica

La prova è quasi sempre tecnica. Il CTU (consulente tecnico d’ufficio, l’esperto nominato dal giudice) effettua sopralluoghi nelle ore serali e notturne, misura i valori e indica gli interventi correttivi. A Napoli la consulenza ha indicato che bastava modificare l’angolazione dei proiettori; a Catania il consulente ha suggerito di abbassare due pali a 1,50 metri e ruotare gli altri di circa 20 gradi. Dimostrare che l’immissione è eliminabile con interventi semplici rafforza la domanda inibitoria.

I danni risarcibili

Accertata l’illiceità, il danneggiato può chiedere la cessazione e il risarcimento. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno non patrimoniale da immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico documentato, quando siano lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare nella propria abitazione e la libera esplicazione delle abitudini quotidiane: Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611 [§11]. Applicando questo principio, Trib. Catania, 22 aprile 2026, n. 1934 ha liquidato equitativamente 3.000 euro, valorizzando la necessità di tenere abbassate le tapparelle anche nelle sere estive; Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502 ha riconosciuto 7.039,07 euro per mancato godimento, dal 2014 perché i periodi anteriori erano prescritti, con penalità di mora di 30 euro al giorno ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.


§5 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

Il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2017

In Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611 le Sezioni Unite hanno affermato che il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite si risarcisce quando è leso il diritto, costituzionalmente garantito, al normale svolgimento della vita familiare all’interno dell’abitazione e alla libera esplicazione delle abitudini di vita quotidiane; non occorre un danno biologico documentato e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione

Anche l’ente pubblico può essere chiamato a rispondere. Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 3130 ha affermato, nell’ambito della responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione per la realizzazione o manutenzione di un’opera pubblica, la risarcibilità dei danni derivanti dall’impropria realizzazione di un impianto di illuminazione [§1]. La pronuncia riguardava tuttavia più la responsabilità per l’impropria esecuzione dell’impianto che l’inquinamento luminoso in sé; ne emerge un principio utile per l’illuminazione pubblica mal progettata.

Il rilievo penale

Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2020 (dep. 9 marzo 2020), n. 9353, Pres. Sarno, Est. Scarcella ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore di un locale pubblico, condannato per emissioni sonore ad alto volume e per la proiezione verso l’alto, in più direzioni, di fasci di luci bianche e colorate in un parco regionale. La luce artificiale, al pari del rumore, può recare disturbo agli equilibri dell’ecosistema e integrare il reato previsto dagli artt. 6 e 30 L. 6 dicembre 1991, n. 394, per la violazione delle misure di salvaguardia delle aree protette regionali, con richiamo all’art. 34 L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 [§12].

Le decisioni di merito del 2025-2026

Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502 ha ordinato la cessazione delle immissioni e condannato la società al risarcimento. Trib. Catania, 22 aprile 2026, n. 1934 ha dichiarato nulla la delibera condominiale che manteneva i pali a 2,50 metri: una delibera che perpetua immissioni illecite ha contenuto contrario a una norma imperativa, l’art. 844 c.c., ed è nulla secondo i principi di Cass. civ., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839. Lo stesso Tribunale ha però dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di abbassamento dei pali proposta solo in comparsa conclusionale, trattandosi di reintegrazione in forma specifica. Trib. Torino, Sez. II civ., 28 luglio 2026, n. 4551 ha rigettato le domande di un Condominio che intendeva installare un pannello pubblicitario luminoso, accertando il pregiudizio al godimento dell’immobile confinante ai sensi dell’art. 840 c.c.

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDatan.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. Un.1° febbraio 20172611Danno non patrimoniale da immissioni illecite risarcibile anche senza danno biologico documentatoPrincipio di diritto enunciato
Cass. civ., Sez. Un.14 aprile 20219839Nulla la delibera condominiale con contenuto contrario a norme imperativePrincipio di diritto enunciato
Cass. civ., Sez. III8 febbraio 20083130Responsabilità aquiliana della P.A. per impianto di illuminazione impropriamente realizzatoPrincipio affermato (massima)
Cass. pen., Sez. III9 marzo 2020 (dep.)9353La luce artificiale può integrare il reato in materia di aree protette (artt. 6 e 30 L. 6 dicembre 1991, n. 394)Ricorso inammissibile
Trib. Napoli, Sez. VI civ. (ord.)31 dicembre 20256502Abbagliamento notturno = immissione intollerabile; la conformità alle norme di settore non bastaRicorso accolto: cessazione, 7.039,07 euro, penalità di 30 euro/giorno
Trib. Catania22 aprile 20261934Nulla la delibera che mantiene immissioni luminose intollerabili; danno non patrimoniale risarcibileDelibera nulla; 3.000 euro; domanda tardiva inammissibile
Trib. Torino, Sez. II civ.28 luglio 20264551La conformità illuminotecnica non esclude il pregiudizio al godimento dell’immobile confinanteDomande del Condominio rigettate

§6 — FATTISPECIE CONCRETE

I fari della rimessa

Due coniugi residenti vicino a una rimessa per autobus lamentavano che i fari, mal orientati, investissero la balconata e i locali di casa durante la notte. Dopo solleciti senza seguito hanno agito in giudizio, ottenendo l’ordine di adeguamento dell’impianto, il risarcimento e la penalità di mora: Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502 [§2].

I pali del giardino condominiale

Il rifacimento dell’illuminazione del giardino aveva portato i pali da 1,10 a 2,50 metri, con intensa irradiazione luminosa nell’abitazione di una condomina. L’impugnazione della delibera che confermava l’assetto ha condotto alla declaratoria di nullità e al risarcimento: Trib. Catania, 22 aprile 2026, n. 1934.

Schermi e insegne luminose

Un pannello luminoso di grandi dimensioni, non ancora installato, con luminosità media stimata in circa 5.000 cd/m² e rivolto verso finestre a tetto e terrazzi abitati, è stato ritenuto idoneo a pregiudicare il godimento della proprietà vicina, a prescindere dalla conformità illuminotecnica dichiarata: Trib. Torino, Sez. II civ., 28 luglio 2026, n. 4551.

Il locale in area protetta

Il gestore di un bar, che aveva trasformato lo spazio esterno in discoteca all’aperto con musica ad alto volume e fasci luminosi verso il cielo, è stato ritenuto responsabile del reato in materia di aree protette: Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2020 (dep. 9 marzo 2020), n. 9353, Pres. Sarno, Est. Scarcella.


§7 — LE AZIONI ESPERIBILI: CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE

L’azione civile: inibitoria, risarcitoria e cautelare

L’azione ex art. 844 c.c. consente di ottenere la cessazione dell’immissione e, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; la reintegrazione in forma specifica trova fondamento nell’art. 2058 c.c. Se il pregiudizio è imminente e irreparabile può essere richiesto un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., mentre l’art. 696 c.p.c. consente di anticipare l’accertamento tecnico.

Condominio: la delibera nulla

Nei rapporti condominiali la delibera che approva o mantiene un assetto produttivo di immissioni illecite non è soltanto annullabile: per i principi di Cass. civ., Sez. Un., 14 aprile 2021, n. 9839 è nulla, e la nullità è deducibile senza il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. per l’annullamento. Prima di agire occorre verificare se ricorra la condizione di procedibilità della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

La via amministrativa

Il cittadino può segnalare l’impianto al Comune, competente alla vigilanza e alle sanzioni previste dalle leggi regionali, sollecitando verifiche e ordinanze. Se l’ente resta inerte, possono venire in rilievo gli strumenti contro il silenzio dell’amministrazione previsti dagli artt. 31 e 117 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Quando la fonte è un impianto pubblico, la responsabilità dell’ente può essere fatta valere in sede civile, come mostrano Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 3130 e Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611.


§8 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Documentate subito il fenomeno: fotografie e video notturni, con data e ora, ripresi dall’interno dell’abitazione; annotate gli orari di accensione e spegnimento della sorgente.
  • Individuate chi risponde dell’impianto: proprietario, condominio, gestore dell’attività o ente pubblico.
  • Inviate una diffida scritta, con PEC o raccomandata, chiedendo di riorientare, schermare o spegnere entro un termine preciso.
  • Segnalate il caso al Comune (ufficio ambiente o polizia locale): in Puglia la vigilanza spetta ai Comuni ai sensi dell’art. 4 L.R. Puglia 23 novembre 2005, n. 15.
  • Valutate un accertamento tecnico preventivo con misurazioni illuminotecniche ai sensi dell’art. 696 c.p.c.: la prova sarà quasi sempre tecnica e riguarderà anche l’abbagliamento.
  • Formulate fin dall’atto introduttivo tutte le domande: inibitoria, reintegrazione in forma specifica, risarcimento e penalità di mora ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., come insegna la declaratoria di inammissibilità di Trib. Catania, 22 aprile 2026, n. 1934.
  • Non attendete: i danni pregressi rischiano la prescrizione, come mostrano i periodi anteriori al 2014 dichiarati prescritti da Trib. Napoli, Sez. VI civ., ord. 31 dicembre 2025, n. 6502.
  • In condominio, contestate la nullità della delibera che perpetua l’immissione e verificate la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
  • Se siete voi a produrre la luce, non vi affidate al solo rispetto delle norme tecniche: orientamento e schermatura dei corpi illuminanti restano decisivi.

Percorso di tutela: dalla luce molesta al rimedio

1

Documenta

Foto e video notturni con data e ora, orari di accensione, ripresa dall’interno dell’abitazione.

2

Diffida il responsabile

PEC o raccomandata: richiesta di riorientare, schermare o spegnere entro un termine preciso.

?

Il responsabile interviene?

Sìverifica dell’esito e chiusura della vicenda
Nosi prosegue con la segnalazione e la via giudiziale
3

Segnala al Comune

Vigilanza e sanzioni previste dalla legge regionale; eventuale accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.

?

Di chi è la sorgente luminosa?

Privato o condominioazione ex art. 844 c.c.: inibitoria, risarcimento, penalità di mora; in condominio, nullità della delibera
Ente pubblicoazione ex art. 2043 c.c. e, se il Comune è inerte, rimedi contro il silenzio ex artt. 31 e 117 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’inquinamento luminoso è un tema in cui la sensibilità sociale cresce più rapidamente della legislazione. In assenza di una legge statale organica, il cittadino può contare su un doppio livello di tutela: le leggi regionali, che affidano ai Comuni vigilanza e sanzioni, e la disciplina civilistica delle immissioni, estesa con decisione dalla giurisprudenza di merito alla luce artificiale. Le pronunce del 2025-2026 sopra esaminate convergono: abbagliamento notturno, luce intrusiva e corpi illuminanti puntati verso le abitazioni sono immissioni potenzialmente illecite, anche quando l’impianto rispetta le norme tecniche.

Sul piano pratico, tre indicazioni. La prova tecnica è decisiva e va preparata presto. Le domande vanno formulate in modo completo fin dall’inizio, perché la reintegrazione in forma specifica non può essere introdotta tardivamente. Chi agisce con metodo, documentando, diffidando, segnalando al Comune e valutando l’accertamento tecnico, dispone oggi di strumenti concreti per riportare la notte a una condizione di normale vivibilità, nel rispetto dell’ambiente e dell’interesse delle future generazioni tutelato dall’art. 9, comma 3, Cost.

Note

[§1] M. Di Sora, «L’inquinamento luminoso in aree protette è reato secondo la Corte di Cassazione», Unione Astrofili Italiani, aprile 2020.

[§2] «Risarciti i proprietari per i fari della ditta che illuminano la casa di notte», NT+ Condominio & Immobili, Il Sole 24 Ore.

[§3] Camera dei deputati, XVIII Legislatura, A.C. 1954 (Zolezzi ed altri), «Disposizioni per la gestione sostenibile dell’illuminazione pubblica e per il contrasto dell’inquinamento luminoso».

[§4] ARPA Puglia, pagina istituzionale «Inquinamento luminoso».

[§5] ReteAmbiente, «Lombardia in recupero su lotta a inquinamento luminoso».

[§6] Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, GPP, «CAM vigenti» (D.M. 27 settembre 2017, G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017; D.M. 28 marzo 2018, G.U. n. 98 del 28 aprile 2018).

[§7] I. Meo, «Fari puntati sulle finestre? Stop immediato e risarcimento ai condomini», Altalex, 4 marzo 2026.

[§8] F. Salimbeni, «Illuminazione molesta verso il palazzo di fronte», Foro Nazionale Consumatori, 10 aprile 2026.

[§9] G. Bordolli, «Inquinamento luminoso in condominio: quando la delibera rischia di essere illegittima», Condominioweb.com, 30 aprile 2026.

[§10] «Il cartellone pubblicitario luminoso può essere vietato se disturba l’abitazione confinante», Condominioweb.com, 4 agosto 2026.

[§11] E. Doria, «Lesione del diritto al godimento dell’abitazione, immissioni intollerabili» (nota a Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2611), 12 giugno 2018.

[§12] «Illiceità penale dell’inquinamento luminoso», nota a Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2020 (dep. 9 marzo 2020), n. 9353, in Il Foro Italiano (online).

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